Cassazione Penale, Sentenza n. 19751/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Lecce dell'08/01/2024 che aveva rigettato il riesame personale della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 24/11/2023. Il Monticelli contestava: a) la presunta mancanza di autonoma valutazione del GIP (sostanziale copia della richiesta del P.M.); b) l'insussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) e la equivocità della interpretazione delle intercettazioni; c) l'assenza delle esigenze cautelari attuali, valorizzando il cosiddetto "tempo silente" (lunga distanza temporale dagli episodi e cessazione dei contatti) e chiedendo misure meno afflittive quali arresti domiciliari con strumenti elettronici.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che l'ordinanza del GIP e il provvedimento del tribunale del riesame contenevano una autonoma valutazione anche se per incorporazione della richiesta del P.M., ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati contestati (traffico di ingenti quantità di stupefacenti, fornitura di armi, reati fine) e ha valutato correttamente l'esistenza e l'attualità delle esigenze cautelari. In particolare, la Corte ha ritenuto che il tempo trascorso non fosse di per sé sufficiente a superare la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., in assenza di elementi concreti che dimostrino il recesso o la definitiva cessazione del rapporto con il sodalizio; ha inoltre condiviso la valutazione secondo cui la natura, la continuità e l'entità delle condotte (quantitativi di droga, modalità di approvvigionamento, collegamenti con canali calabresi, disponibilità di armi) giustificavano la misura custodiale.
Norme richiamate
Richiesto obbligo di autonoma valutazione del giudice nella motivazione delle misure cautelari; la Corte afferma che l'autonoma valutazione riguarda il giudizio critico del giudice e può essere resa anche mediante incorporazione per relationem della richiesta del P.M., purché emerga un effettivo vaglio critico e non un mero recepimento.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per specifiche fattispecie (tra cui reati in materia di stupefacenti). La Corte conferma che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti (es. recesso dall'associazione, esaurimento attività o altre evidenze) e che il mero decorso del tempo (tempo silente) non è di per sé sufficiente a superarla, salvo che sia di notevole consistenza e accompagnato da elementi probatori.
Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte specifica che la partecipazione può ricavarsi da una costante disponibilità a fornire sostanze (ruolo di fornitore stabile) quando ciò dimostri un durevole rapporto funzionale al sodalizio; per la valutazione cautelare basta la presenza di gravi indizi adeguatamente motivati.
Prevede i reati di traffico, detenzione e cessione di stupefacenti (reati fine). Nella sentenza, le condotte contestate ai fini dell'associazione sono anche costituite da singoli reati ex art. 73 che supportano la gravità indiziaria.
Riferita come quadro normativo per le aggravanti di natura mafiosa; nel caso specifico le aggravanti relative al 416-bis sono state escluse rispetto ad alcune contestazioni, ma la giurisprudenza citata chiarisce i criteri di partecipazione stabile all'associazione mafiosa rispetto ad altre forme associative.
Norma generale su esigenze cautelari; richiamata per il controllo della concreta e attualità del pericolo, in combinazione con l'art. 275 co.3 e con la giurisprudenza sulla presunzione relativa.
Richiama i poteri del tribunale del riesame; la Corte sottolinea che il tribunale del riesame può integrare insufficienze motivazionali del provvedimento cautelare purché emerga un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio.
Legge 16/4/2015 n. 47 (modifiche artt. 292 e 309 c.p.p.)
Riforma che ha esplicitato l'esigenza di autonoma valutazione del giudice cautelare; la Corte interpreta la riforma come ribadizione del dovere di controllo critico, ma non come imposizione di completa riscrittura della richiesta del P.M.
Massime di principio
- L'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice cautelare richiede un giudizio critico effettivo; tuttavia la motivazione puo' avvenire anche per incorporazione della richiesta del pubblico ministero se dal provvedimento risulta chiaro il contributo critico del giudice e la rielaborazione degli elementi probatori.
- In sede di Cassazione sul tema cautelare il sindacato è limitato: il giudice di legittimità verifica la logica e la congruenza della motivazione, senza poter riconsiderare i fatti o rimescolare il peso degli indizi (salvo travisamento della prova evidente).
- La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per reati in materia di stupefacenti può essere contrastata, ma richiede elementi concreti che dimostrino il recesso o la definitiva cessazione del rapporto con il sodalizio; il semplice decorso del tempo (tempo silente) non è di per sé idoneo a superarla.
- La qualifica del ruolo di fornitore come indice di partecipazione all'associazione si valuta sulla base della continuità, della quantità e della professionalità nelle forniture: forniture abituali e la capacità di reperire ingenti quantità o armi possono configurare la stabile integrazione nel sodalizio.
- L'adozione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con strumenti elettronici) è possibile solo se, valutato il complesso probatorio e il rischio concreto di reiterazione o di mantenimento dei contatti criminali, risultano idonee a neutralizzare le esigenze cautelari; la mera proponibilità di strumenti elettronici non obbliga alla loro adozione se sussiste un elevato rischio di pericolosità.
- Chi impugna una misura cautelare per insufficienza dei gravi indizi deve formulare censure che evidenzino violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; proposte alternative di valutazione dei fatti di regola non sono ammissibili in sede di legittimità.
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