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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19757/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/09/2023 che aveva confermato la custodia cautelare per spaccio di sostanze stupefacenti (artt.81 cpv, 73, commi 1 e 4, 80, d.P.R. n.309/1990), chiedendo l'annullamento per quattro motivi: 1) violazione dell'art.292 cod.proc.pen. per mancata autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari e mancato esame degli elementi favorevoli all'imputato; 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art.274 cod.proc.pen., poiché il Tribunale avrebbe fondato il pericolo di reiterazione su elementi insufficienti (es. sola modalità del fatto, presunta condizione di straniero senza lavoro, valorizzazione negativa di cessioni al minuto e precedenti non note); 3) errata applicazione dell'art.73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che, in assenza di sequestro, le condotte rileverebbero come fatto di lieve entità (art.73 comma 5); 4) lesione del diritto di difesa per mancata traduzione immediata dell'ordinanza cautelare nonostante la presunta mancata conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulle censure di merito (motivi 1-3) la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, confermando che: il giudice delle misure può riferire le acquisizioni del PM purché compia un vaglio autonomo e motivato; il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e nel caso concreto è stato adeguatamente motivato richiamando la serialità delle cessioni, la personalità negativa e la stabile disponibilità di sostanze; la qualificazione ai sensi dell'art.73 comma 5 è fondata su valutazione globale di modalità, continuità, rapporti con il mercato e disponibilità, non solo sul quantitativo. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità: la mancata conoscenza della lingua italiana era emersa solo dopo l'ordinanza (nell'interrogatorio), è stato nominato un interprete in sede di interrogatorio e il termine per la traduzione del provvedimento è stato considerato congruo; la Corte richiamando le Sezioni Unite n.15069/2024 ha precisato che la mancata traduzione è causa di nullità solo se previamente noto che l'indagato non conosce la lingua o dal momento in cui tale mancata conoscenza emerge. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiesta l'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; può essere adempiuta anche tramite rinvio agli atti del PM purché il giudice compia un effettivo vaglio critico e motivato degli elementi decisivi.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Il pericolo di reiterazione previsto dall'art.274 deve essere concreto e attuale e fondarsi su modalità del fatto e personalità dell'indagato, non sulla gravità astratta del reato.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Per la configurabilità della deroga per lieve entità (comma 5) il giudice valuta complessivamente mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità delle sostanze e la sistematicità/continuità dell'attività; non è sufficiente il solo quantitativo sequestrato.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata; motivi generici e non correlati alle ragioni dell'ordinanza impugnata sono inammissibili.

  • Sezioni Unite, dictum n. 15069/2024

    Se già noto che l'indagato non conosce l'italiano, la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare determina la nullità; se la mancata conoscenza emerge dopo l'ordinanza, la traduzione deve essere effettuata in un congruo termine dal momento dell'emersione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per il ricorrente se il ricorso è inammissibile, salvo mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il giudice delle misure può richiamare la richiesta del PM ma deve comunque svolgere un vaglio autonomo e motivato sugli elementi ritenuti decisivi per la misura cautelare.
  • Il pericolo di reiterazione richiesto per la custodia cautelare deve essere non solo concreto ma anche attuale: si valuta la serialità delle condotte, la personalità dell'indagato e la sua stabile disponibilità di stupefacenti.
  • La qualificazione del reato ai fini dell'art.73 d.P.R. 309/1990 (lieve entità) richiede una valutazione complessiva che include modalità, continuità, rete e capacità di approvvigionamento, non solo il quantitativo materiale sequestrato.
  • La mancata traduzione dell'ordinanza cautelare rileva come nullità solo se risulti già nota la mancata conoscenza della lingua prima dell'adozione del provvedimento; se la carenza emerge dopo, la traduzione deve essere disposta in un congruo termine dal momento dell'emersione.
  • In cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato: censure generiche o meramente assertive sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria.

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