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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30692/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74: si contestava l'affermazione di responsabilità per avere indicato nella dichiarazione dei redditi 2010 elementi passivi fittizi (dodici fatture per operazioni inesistenti emesse dal fratello). In appello e in cassazione il ricorrente deduceva, tra l'altro, illogicità e inversione dell'onere probatorio, erronea valutazione dell'assenza di forma scritta (artt. 1325, 1350 c.c.) per negare l'accordo tra i fratelli, omissione di valutazione di elementi probatori a favore, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e errata applicazione dell'art. 77 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione combinata del Tribunale e della Corte d'appello, che si fondava su una pluralità di indici idonei a dimostrare l'inesistenza delle prestazioni attestate nelle fatture: mancata presentazione del modello 770, manomissioni del numero progressivo delle fatture, presenza inspiegabile della lettera "a" sulle fatture, fatture risultanti solo nel registro acquisti del ricorrente e non nel registro vendite del presunto emittente, assenza di contratto di prestazione d'opera. La Corte ha precisato che, sebbene non sia congruo basare la decisone unicamente sull'assenza di forma scritta, l'insieme degli indizi non è scalfito dalle censure difensive. Sono state altresì confermate le valutazioni sulla non concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena (1 anno e 3 mesi) e sul diniego della sospensione condizionale a causa di precedenti; il sesto motivo è stato considerato incongruo. Il reato non risultava prescritto alla data della pronuncia per effetto dell'aumento del termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis del d.lgs. 74/2000 e dei periodi di sospensione indicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Norma penale che incrimina le condotte finalizzate all'evasione fiscale; la condanna è stata pronunciata per aver indicato elementi passivi fittizi (fatture per operazioni inesistenti) al fine di evadere imposte.

  • cod.proc.pen. art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione (violazione di legge e motivazione illogica/insufficiente): il ricorso impugnava la motivazione e la valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto le censure non idonee a dimostrare un vizio decisivo.

  • codice civile artt. 1325, 1350

    Riferimento alla forma dei contratti; la Corte ha ricordato che l'assenza di forma scritta non è di per sé decisiva nel processo penale e non esonera l'analisi degli indizi relativi all'inesistenza della prestazione documentata.

  • codice penale art. 62-bis

    Circostanze attenuanti generiche: il rigetto della loro applicazione è stato motivato con l'assenza di elementi positivi a favore del ricorrente e con la reiterazione della condotta, valutazione ritenuta congrua dalla Corte.

  • codice penale art. 77

    Riferimento, nel ricorso, all'applicazione delle norme sulle pene accessorie; la Corte ha ritenuto il motivo scollegato o incomprensibile rispetto al caso concreto.

  • cod.proc.pen. art. 189

    Principio del libero convincimento del giudice: nel processo penale non vige tipicità della prova e sono ammesse prove atipiche; la valutazione degli indizi è rimessa alla piena valutazione del giudice.

  • codice penale art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la dosimetria basata sui criteri legali e sui precedenti del ricorrente.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12

    Disposizioni sulle pene accessorie (tipologia e durata) richiamate per chiarire che le pene accessorie temporanee sono disciplinate dallo stesso decreto e non dall'art. 77 c.p., come impropriamente dedotto dal ricorrente.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 17, comma 1-bis

    i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo

    La Corte ha applicato l'aumento del termine prescrizionale previsto per i reati fiscali commessi dopo la decorrenza della norma e ha considerato i periodi di sospensione del termine (astensioni/udienze) per stabilire che la prescrizione non era maturata.

Massime di principio

  • La prova dell'inesistenza di prestazioni documentate da fatture può fondarsi su un insieme di indizi concordanti (es. mancanza di dichiarazioni/accessorie obbligatorie come modello 770, alterazioni materiali delle fatture, incongruenze tra registri contabili del fornitore e del cliente, assenza di riscontri contrattuali e operativi); non è necessario un "colpo di grazia" probatorio, ma un compendio indiziario che limiti ragionevolmente alternative innocenti.
  • Nel processo penale la forma scritta di un accordo civile non è di per sé condizione necessaria per provare l'esistenza di una prestazione: l'assenza di un contratto scritto non impedisce di inferire l'esistenza o meno della prestazione sulla base degli ulteriori elementi di fatto.
  • L'onere della prova rimane in capo all'accusa, ma il giudice valuta liberamente il materiale probatorio (art. 189 c.p.p.); le censure sull'inversione dell'onere probatorio devono indicare punti specifici e decisivi del ragionamento logico-argomentativo per essere accolte in cassazione.
  • Per censurare la motivazione in cassazione occorre individuare un vizio preciso e decisivo (illogicità manifesta o omissione argomentativa che incrina il compendio indiziario); una critica generica alla valutazione della colpevolezza è insufficiente.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche il difensore deve allegare e dimostrare elementi positivi favorevoli alla personalità o al comportamento del reo; la mera richiesta senza elementi concreti è aspecifica e inefficace.
  • Quanto alla prescrizione nei reati fiscali previsti dal d.lgs. 74/2000, va considerato l'aumento del termine (art. 17, comma 1-bis) per i fatti successivi alla modifica normativa e gli eventuali periodi di sospensione intercorso (es. astensioni dalle udienze) che dilatano i termini.
  • Nelle impugnazioni processuali, i motivi che appaiono scollegati o incomprensibili rispetto al fatto concreto vengono facilmente respinti; la formulazione chiara e la connessione logica con il tessuto probatorio sono essenziali.

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