Cassazione Penale, Sentenza n. 30679/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., ha rideterminato la pena riducendola a euro 1.500 di ammenda (calcolo: pena complessiva determinata dal giudice di merito ridotta della metà, come previsto per le contravvenzioni).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 14-07-2021 che lo aveva condannato per due episodi (28-10-2018 e 11-07-2019) di trasporto e smaltimento non autorizzato di rifiuti non pericolosi (scarti tessili) ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006. L'unico motivo dedotto riguarda l'erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p.: il giudice di prime cure, dopo aver determinato la pena complessiva (pena base + aumento per continuazione), ha applicato la riduzione per il rito abbreviato pari a un terzo, mentre, a seguito della novella introdotta dalla legge n. 103/2017, per le contravvenzioni la riduzione deve essere della metà. Ciò ha comportato una pena finale illegittima.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, codice di procedura penale
Novellato dalla legge n. 103/2017: per le contravvenzioni la riduzione della pena in caso di giudizio abbreviato è della metà (anziché di un terzo). La corte ha applicato questa interpretazione e ha disposto la riduzione del trattamento sanzionatorio di conseguenza.
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Tipicizza la fattispecie contravvenzionale relativa al trasporto/smaltimento non autorizzato di rifiuti non pericolosi. La norma è stata ritenuta applicabile ai fatti contestati (scarti tessili).
art. 81 e art. 110 codice penale
Applicazione della continuazione tra più violazioni (art. 81) e concorso materiale (art. 110), con conseguente aumento della pena determinata in sede di merito prima dell'applicazione della riduzione per il rito abbreviato.
art. 620, comma 1, lettera l), codice di procedura penale
Consente alla Corte di Cassazione, una volta annullata la parte relativa al trattamento sanzionatorio, di rideterminare direttamente la pena senza rinvio. La Corte ha usato questa disposizione per fissare la pena in euro 1.500.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale per il trattamento del ricorso (indicazione sul rito o sulla modalità di trattazione), non incide sul principio sostanziale deciso.
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge), in particolare per la censura di errata applicazione dell'art. 442 c.p.p.
Massime di principio
- Quando l'imputato sceglie il giudizio abbreviato per reati di natura contravvenzionale, la riduzione della pena è pari alla metà (art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato), non ad un terzo.
- La determinazione della pena in presenza di più reati deve seguire l'ordine: determinazione della pena complessiva (pena base + aumenti come per continuazione), quindi applicazione della riduzione prevista per il rito scelto.
- Se il giudice di merito applica erroneamente la percentuale di sconto per il rito abbreviato, la Cassazione può annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminare la pena direttamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).
- In contestazioni relative a gestione/smaltimento di rifiuti occorre verificare correttamente la natura del reato (contravvenzione vs delitto) perché influisce su benefici processuali come la misura della riduzione per il giudizio abbreviato.
- È essenziale, in fase di calcolo della pena, documentare chiaramente tutti i passaggi (pena base, circostanze, aumenti, sconti) per evitare errori che possano essere successivamente corretti in sede di legittimità.
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