Cassazione Penale, Sentenza n. 30682/2022 del 04/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Lecce sostenendo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al decorso della prescrizione. In particolare deduceva che il Tribunale aveva ritenuto le opere abusive ultimate nel 2015 e che, pertanto, il dies a quo della prescrizione doveva decorrere almeno dal 22/10/2015 (data dell'esposto presentato dai testi Galeone), mentre la Corte di appello aveva fatto decorrere la prescrizione dal 21/1/2016, data del sopralluogo/accertamento, giungendo a una diversa data di maturazione della prescrizione.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Pur rilevando una apparente discrasia tra le due motivazioni della prima e della seconda giurisdizione, la Corte di legittimità ha ritenuto coerente la valutazione della Corte di appello: dal complesso probatorio emergevano elementi che consentivano di ritenere non ultimate tutte le opere contestate alla data del sopralluogo (21/1/2016), ad esempio la presenza di materiali edili e l'assenza di rifiniture documentata in fotografie e nei rilievi. Pertanto il dies a quo rilevante per la prescrizione non poteva essere anticipato al solo esposto del 22/10/2015. Conseguentemente il reato non risultava prescritto alla data della sentenza di appello. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con richiamo alla sentenza costituzionale n. 186/2000 circa l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 44 lett. b)
Norma penale amministrativa richiamata per tipizzare la contravvenzione edilizia contestata: la fattispecie contestata al ricorrente rientra nell'ambito delle violazioni edilizie disciplinate dal d.P.R. n. 380/2001.
art. 616 cod. proc. pen.
Previene l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che la proposizione del ricorso fosse riconducibile a colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha inciso sulla valutazione degli oneri ma non ha impedito l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Per i reati edilizi il dies a quo della prescrizione è la data in cui le opere si considerano ultimate nella loro interezza: non sempre una denuncia o un esposto anticipa tale termine se vi sono elementi che dimostrano il proseguimento o l'incompletezza dei lavori.
- La valutazione della completezza delle opere si fonda su elementi concreti del processo (rilievi, fotografie, presenza di materiali in sito, mancanza di rifiniture), e la Corte d'appello può rivedere la ricostruzione del primo giudice se il suo giudizio è motivato sui fatti materiali.
- Una apparente discrasia tra decisioni di primo e secondo grado non determina automaticamente l'annullamento in Cassazione: è necessario che la contraddizione sia tale da rendere illogica o indecifrabile la motivazione in relazione all'esito.
- La sola presentazione di un esposto da parte di terzi non determina di per sé il decorso della prescrizione se non è dimostrato che le opere siano state definitivamente concluse alla data dell'esposto.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il richiamo alla giurisprudenza costituzionale può attenuare valutazioni sanzionatorie di colpa ma non elimina automaticamente gli oneri previsti dalla norma.
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