Cassazione Penale, Sentenza n. 30677/2022 del 04/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per più profili: mancata trasmissione al difensore delle conclusioni del Pubblico Ministero (la cancelleria aveva inviato per errore altri file), tardiva notifica del decreto di citazione a comparire per l'appello (notificata il 22/04/2021 a soli cinque giorni dall'udienza del 27/04/2021), presunta illegittimità della notifica del decreto introduttivo di primo grado eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. (si sosteneva che la residenza fosse conosciuta), mancata concessione delle attenuanti generiche e, infine, decorrenza della prescrizione del reato (con conseguente estinzione e revoca della confisca).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: gli errori di invio della cancelleria hanno impedito al difensore di ricevere le conclusioni del P.G. e la notifica del decreto di citazione per l'appello è stata eseguita tardivamente; per tali ragioni il residuo reato relativo all'anno d'imposta 2010 è stato dichiarato estinto per prescrizione e la sentenza della Corte d'Appello è stata annullata senza rinvio agli effetti penali. Il terzo motivo (sulla notifica in primo grado ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.) è stato ritenuto infondato: la notificazione al difensore è regolare quando l'ufficiale giudiziario attesta che l'imputato è "sconosciuto" al domicilio dichiarato. Sono state lasciate ferme le statuizioni relative alla confisca: la Suprema Corte ha richiamato l'orientamento che ammette il mantenimento della confisca anche se il reato si estingue per prescrizione, ove sia accertata la responsabilità, rendendo irrilevante in questa sede l'esame delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
Disciplina la confisca del profitto del reato; la Corte territoriale aveva limitato la confisca diretta al profitto relativo ai fatti per cui era intervenuta condanna e, se del caso, al denaro presente nelle casse della società.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione al difensore quando la notifica al domicilio dichiarato non è possibile; la Corte ha ritenuto regolare la notifica di primo grado poiché l'ufficiale giudiziario aveva attestato che l'imputato risultava "sconosciuto" al domicilio dichiarato, e la giurisprudenza ammette che anche la temporanea assenza o la non agevole individuazione del luogo integrino la condizione.
art. 23-bis (comma 1.1) del d.l. n. 137 del 2020
Regola il deposito e la trasmissione delle conclusioni nel processo penale (modalità telematiche): la Corte ha riconosciuto che errori della cancelleria nell'invio delle mail con le conclusioni hanno impedito la conoscenza da parte del difensore, incidendo sul diritto di difesa.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sulla confisca tributaria; la Corte ha richiamato questa disposizione in relazione alla possibilità di applicare misure di confisca nei reati tributari.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di mantenere la confisca anche quando il reato si estingue per prescrizione, qualora sia accertata la responsabilità dell'imputato; la Corte ha confermato l'orientamento che rende applicabile tale norma anche alla confisca tributaria, consentendo di non revocare la confisca nonostante l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 48 d.lgs. 546/1992
Citato dalla difesa in ordine agli accordi raggiunti; il motivo relativo è stato comunque ritenuto assorbito dall'annullamento per prescrizione.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi)
Riferimento giurisprudenziale usato dalla Corte per sostenere che l'impossibilità di notifica al domicilio dichiarato può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato o dalla difficoltà di individuazione del luogo, senza richiedere indagini sull'irreperibilità.
Massime di principio
- Errori della cancelleria nella trasmissione delle conclusioni del P.G. che impediscono al difensore di prenderne conoscenza possono configurare nullità rilevante del procedimento e, se decisivi per il corretto esercizio del contraddittorio, portare all'annullamento della sentenza.
- La notifica del decreto di citazione per l'appello effettuata in prossimità dell'udienza (tardiva rispetto al termine a comparire) può essere censurata e incidere sulla regolarità del processo d'appello; il tempestivo esperimento dell'atto è essenziale per il diritto di difesa.
- La notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida quando l'ufficiale giudiziario attesta che l'imputato è "sconosciuto" al domicilio dichiarato; la temporanea assenza o la non agevole individuazione del luogo sono sufficiente giustificazione per la notifica al difensore.
- La dichiarazione di prescrizione estingue il reato e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali; ciò rende spesso superfluo l'esame di altri profili sostanziali (es. attenuanti).
- Anche se il reato è estinto per prescrizione, le misure di confisca possono essere mantenute se la responsabilità è stata comunque accertata e se applicabile l'art. 578-bis c.p.p.; chi impugna dovrebbe considerare separatamente le prospettive sulla confisca rispetto alla sorte penale.
- Per tutelare efficacemente i diritti di difesa, le eccezioni relative a notifiche e comunicazioni errate o tardive vanno sollevate tempestivamente e documentate con evidenze (mail, annotazioni ufficiali, ricevute di notifica).
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