Cassazione Penale, Sentenza n. 30678/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Grosseto per: 1) vizio di motivazione circa l'accertamento dell'assenza di un sistema di raccolta delle acque meteoriche dilavanti dalla piattaforma di stoccaggio; 2) violazione di legge nella qualificazione delle acque (sostengono che si tratti di acque meteoriche di dilavamento non soggette alla disciplina contestata e che la sanzione sarebbe prevista solo per omissioni strutturali/gestionali e non per episodi occasionali); 3) violazione di legge per la ritenuta applicabilità dell'art.137 d.lgs.152/2006 a un impianto connesso ad attività agricola (sostengono inapplicabilità perché impianto agricolo); 4) eccesso nella misura della pena per insufficiente motivazione della quantificazione della sanzione.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi come infondati e conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Grosseto. Ritiene provata la contaminazione causata dallo sversamento di acque di prima pioggia che, attraversando platee con materiali organici (letame, sanse olearie, ecc.), hanno raggiunto il reticolato esterno a causa di omessa manutenzione e stoccaggio improprio. Il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione congiunta degli artt. 113, comma 2, e 137, comma 9, d.lgs. n.152/2006, con richiamo alla disciplina regionale sulla utilizzazione agronomica (l.r. Toscana n.20/2006 e regolamento attuazione n.46/r/2008). La Corte ha escluso l'assimilazione dell'impianto alle imprese agricole ai sensi dell'art.101 comma 7 (lett. c) in quanto la società produceva energia da biomasse prevalentemente fornite da terzi; ne consegue applicabilità delle regole ordinarie sugli scarichi. Quanto alla sanzione, la Corte ritiene sufficiente il richiamo ai parametri dell'art.133 c.p. e valida la motivazione posta dal Tribunale, anche se la pena (ammenda) è inferiore al medio edittale. I ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n.152/2006, art.137 comma 9
Applicato quoad poenam per la mancata osservanza delle prescrizioni regionali relative agli scarichi; utilizzato per sanzionare la condotta omissiva di manutenzione/stoccaggio che ha determinato lo sversamento in corpi idrici
d.lgs. n.152/2006, art.113 comma 3
Rinvio alla disciplina regionale sull'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari; la violazione di tali disposizioni è stata ritenuta rilevante ai fini penali
d.lgs. n.152/2006, art.101 comma 7
Richiesto per valutare l'assimilazione alle acque reflue domestiche: la Corte conferma che l'assimilazione opera solo se ricorrono le condizioni normative (attività di trasformazione prevalente con materia prima aziendale), non sussistenti nel caso di specie
L.r. Toscana n.20/2006 e regolamento attuazione n.46/r del 2008
Normativa regionale di attuazione sulle modalità di utilizzazione agronomica e sulle cautele per stoccaggio e trattamento: il loro mancato rispetto è stato ritenuto elemento decisivo per la responsabilità penale
Codice penale, art.133
Richiamato come parametro di determinazione della pena; la Corte ritiene sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art.133 quando si irroga una pena sotto il medio edittale
Massime di principio
- La responsabilità penale dei rappresentanti societari può derivare da omissioni gestionali e di manutenzione che rendono possibile lo sversamento: l'episodicità dello sversamento non esclude la responsabilità se esso è conseguenza di carenze strutturali o di gestione
- La qualificazione delle acque (meteoriche di dilavamento, reflue industriali, o assimilate a domestiche) dipende da funzione, origine e condizioni normative: non basta il collegamento all'attività agricola per ottenere l'assimilazione prevista dall'art.101 comma 7
- Per l'assimilazione alle acque reflue domestiche (art.101 comma 7) è necessario dimostrare il rispetto delle condizioni previste dalla norma (attività di trasformazione prevalente con materia prima aziendale); in loro assenza si applicano le regole ordinarie sugli scarichi
- La violazione di disposizioni regionali di settore (es. utilizzazione agronomica) può integrare il fatto tipico previsto dal d.lgs.152/2006 e dare luogo a responsabilità penale ai sensi dell'art.137
- In tema di determinazione della pena, il richiamo ai criteri generali dell'art.133 c.p. è sufficiente per motivare l'irrogazione di una pena sotto il medio edittale; non è richiesta una motivazione dettagliata in ogni caso
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