Cassazione Penale, Sentenza n. 30681/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Varriale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord sollevando tre motivi: (1) omessa considerazione e vizio motivazionale nel rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), sostenendo assenza di pericolo ambientale e non abitualità della condotta; (2) vizio motivazionale nel diniego delle attenuanti generiche, per mancata considerazione della condotta successiva e dell'ammissione degli addebiti; (3) violazione dell'art. 442 co. 2 c.p.p. perché la riduzione di pena per il rito è stata operata nella misura di un terzo invece che della metà, in quanto si tratta di illeciti contravvenzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi: ha ritenuto motivato il rigetto della particolare tenuità in presenza di consistente quantitativo di rifiuti, anche pericolosi, e di correlato rischio ambientale; ha dichiarato inoltre inammissibile il secondo motivo perché la valutazione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione salvo motivazione illogica, non riscontrata. Il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha rilevato che, trattandosi di violazioni contravvenzionali, la riduzione per il rito doveva essere della metà e non di un terzo; conseguentemente la pena è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminata in euro 4.500,00 (in luogo di euro 6.000,00). Per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
D.lgs. 152/2006
art. 256 commi 1 e 2 lett. a) e b), art. 269, art. 137
Norme penali ambientali contestate: sanzionano lo sversamento e la gestione illecita di rifiuti, con riferimento alla pericolosità e al danno/ rischio per l'ambiente.
Codice penale
art. 131‑bis, art. 133, art. 62‑bis
Art. 131‑bis disciplina la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, da valutare con i criteri dell'art. 133 (gravità dell'offesa, modalità, danno); art. 62‑bis riguarda le circostanze attenuanti generiche, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.
Codice di procedura penale
art. 606 comma 1 lett. b) ed e), art. 442 comma 2, art. 620 lett. i)
Art. 606 indica i motivi di ricorso per cassazione esaminati; art. 442 co. 2 riguarda la riduzione della pena per il rito; art. 620 lett. i) attribuisce alla Corte la possibilità di rideterminare la pena in sede di annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) richiede una valutazione concreta della gravità dell'offesa: quantità e natura del materiale e il rischio ambientale sono elementi decisivi; la mera affermazione dell'assenza di pericolo è insufficiente se sussistono rifiuti pericolosi.
- La scelta del giudice di applicare la pena dell'ammenda non implica automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto: la decisione sul trattamento sanzionatorio è distinta dalla valutazione della tenuità dell'offesa e può rispondere a considerazioni sulla personalità dell'imputato e sulla proporzionalità della pena.
- La valutazione delle attenuanti generiche è essenzialmente un apprezzamento di fatto del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente.
- In materia di riti alternativi/accordo per il rito, quando si tratta di reati contravvenzionali la riduzione della pena prevista per il rito deve essere applicata nella misura corretta (metà) e non meccanicamente nella misura di un terzo: errori su questa determinazione possono giustificare annullamento e rideterminazione della pena.
- Per chi difende in casi ambientali è importante documentare specificamente l'assenza di pericolo ambientale (analisi del materiale, assenza di sostanze pericolose, valutazioni tecniche) e non affidarsi ad affermazioni generiche; inoltre, va distinto l'argomento sulla non abitualità della condotta dalla valutazione della gravità dell'offesa.
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