Cassazione Penale, Sentenza n. 10473/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva riconosciuto a favore dell'imputato Vincenzo Li Causi la circostanza attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 590-bis c.p., ritenendo un concorso di colpa della persona offesa e l'intrinseca pericolosità dell'intersezione. Nel fatto: Li Causi, mentre svoltava a sinistra, invase la corsia opposta e urtò la motocicletta di Guglielmo Sanna, che riportò gravissime lesioni. Il Procuratore Generale censura la decisione per vizio di motivazione: la Corte territoriale non ha adeguatamente specificato in cosa consista la condotta colposa della vittima (anche alla luce della perizia cinematica che stimava la velocità della moto tra 36 e 40 km/h, inferiore al limite) e ha dedotto la pericolosità dell'incrocio in modo illogico basandosi sull'intervento amministrativo successivo (realizzazione di una rotatoria), senza chiarire la rilevanza causale di tali elementi rispetto all'evento.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto i motivi del Procuratore Generale ritenendoli fondati e ha annullato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 590-bis comma 7 c.p., per carenza e illogicità della motivazione circa il concorso di colpa della vittima e l'incidenza causale della presunta pericolosità dell'intersezione. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto, osservando i principi esposti. Ha inoltre dichiarato irrevocabile la pronuncia di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
L'attenuante richiede che le lesioni stradali non siano esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole; può ricorrere in presenza di comportamento colposo della vittima, anche minimo, o di altra causa concorrente esterna, purché non si tratti di caso fortuito o forza maggiore. Il giudice deve motivare espressamente gli elementi fattuali che dimostrano l'incidenza causale della condotta della vittima.
art. 589-bis cod. pen. (giurisprudenza interpretativa)
comma 7 (richiamato per analogia dalla giurisprudenza)
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per riconoscere l'attenuante analoga occorre accertare un comportamento colposo della vittima, anche minimo, e motivare il nesso causale con l'evento; principi applicati per orientare l'interpretazione dell'art. 590-bis comma 7.
Nella motivazione della Corte di merito è stata richiamata una violazione del codice della strada; la Corte di legittimità ha però rilevato che tale presunta violazione non era provata in modo certo e che non può fondare l'attenuante senza adeguata dimostrazione.
La pronuncia di responsabilità di merito è stata dichiarata irrevocabile ai sensi di questa norma, quindi resta confermata la condanna di responsabilità dell'imputato; l'annullamento ha riguardato solo la valutazione dell'attenuante.
Massime di principio
- La circostanza attenuante di cui all'art. 590-bis comma 7 c.p. richiede motivazione puntuale: il giudice deve indicare chiaramente quale comportamento colposo della vittima (anche minimo) è stato accertato e come tale comportamento abbia inciso causalmente sull'evento.
- Non è sufficiente una formulazione generica (es. "inappropriatezza" della marcia) o deduzioni basate sull'entità del danno: bisogna riferire elementi fattuali precisi (perizia cinematica, velocità, traiettorie, manovre) e spiegare il nesso causale.
- Interventi amministrativi ex post (per es. la trasformazione dell'incrocio in rotatoria) non possono essere assunti automaticamente come prova della pericolosità dell'incrocio ai fini della responsabilità penale; occorre dimostrare come tale pericolosità abbia inciso sul comportamento della vittima e sulla dinamica dell'incidente.
- Se la vittima aveva diritto di precedenza, ciò rafforza la presunzione di una condotta legittima e rende necessario che il giudice spieghi in che modo e perché la vittima abbia ugualmente agito con colpa.
- In procedimenti per lesioni stradali, il rinvio disposto dalla Cassazione su motivazione carente implica che soltanto l'accertamento dell'attenuante venga riconsiderato; la declaratoria di responsabilità già pronunciata può rimanere irrevocabile se non censurata per vizi rilevanti ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
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