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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2205/2020 del 30/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Il ricorrente era stato destinatario di un verbale della polizia municipale del 26 settembre 2014 per violazione dell’art. 142, comma 9, C.d.S., accertata mediante apparecchiatura Velomatic 512. Il giudice di pace, con sentenza del 29 agosto 2016, aveva respinto l’opposizione; il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 2696/2017 depositata il 29 settembre 2017, aveva rigettato l’appello. Il Tribunale aveva ritenuto che dal verbale fosse desumibile l’uso di una postazione mobile e che la documentazione fotografica dimostrasse la presenza, sul tratto stradale, di segnaletica fissa relativa ai controlli di velocità. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che, pur avendo rilevato la mancata indicazione nel verbale del carattere fisso o mobile della postazione, il Tribunale non ne aveva dichiarato l’illegittimità ai sensi dell’art. 200 C.d.S.; ha inoltre contestato che la segnaletica fissa potesse essere considerata sufficiente per una postazione mobile. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 200 C.d.S., dell’art. 1 della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, lett. a), del D.M. 15 agosto 2007, affermando che la mera indicazione del modello Velomatic 512 non chiariva se il controllo fosse fisso o mobile, poiché l’apparecchio poteva essere utilizzato in entrambe le modalità. Con il terzo motivo ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 7 della direttiva ministeriale del 14 agosto 2009, la violazione dell’art. 200 C.d.S. e l’omesso esame dell’assenza di segnaletica temporanea e luminosa; ha sostenuto che, per le postazioni mobili, la segnaletica permanente sarebbe ammessa solo in caso di pianificazione preventiva e controlli sistematici e che spettasse al Comune provare tali presupposti.

La decisione

La Corte ha rigettato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli infondati. Ha ribadito che la preventiva segnalazione della postazione di controllo è obbligatoria e che la violazione dell’obbligo comporta l’illegittimità dell’accertamento; nel caso concreto, tuttavia, il verbale attestava la modalità richiesta e la documentazione fotografica dimostrava la presenza sul tratto di segnaletica fissa relativa ai controlli di velocità. La legge non impone, a pena di illegittimità del verbale, che vi sia indicato se la postazione sia temporanea o permanente: il D.M. 15 agosto 2007 ammette segnali di indicazione temporanei o permanenti. La Corte ha inoltre precisato che incombe sull’opponente, non sulla pubblica amministrazione, l’onere di provare l’inidoneità concreta della segnaletica, quanto a percepibilità e leggibilità; non è quindi sufficiente invocare l’assenza di segnaletica temporanea né spostare sull’ente l’onere di provare la pianificazione e la sistematicità dei controlli. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché il Comune non ha svolto attività difensiva. È stato dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 6-bis, C.d.S.

    alla stregua del quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione” dello stesso codice.

    Le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo le modalità previste dalle norme di attuazione; l’obbligo tutela gli utenti della strada e la sua violazione incide sulla legittimità dell’accertamento.

  • art. 200 C.d.S.

    a nulla, per contro, rilevando, in quanto trattasi di requisito non richiesto a pena di illegittimità del verbale da alcuna norma, che lo stesso verbale non abbia attestato il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità.

    Il verbale non deve necessariamente indicare, a pena di illegittimità, se la postazione di controllo sia temporanea o permanente; è sufficiente che risulti attestata la modalità essenziale dell’accertamento, compresa la preventiva segnalazione.

  • art. 4 D.L. n. 121/2002, convertito dalla L. n. 168/2002

    In materia di accertamento di violazione delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata autovelox, infatti, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4 conv. in L. n. 168 del 2002 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con la conseguente nullità della sanzioni eventualmente irrogata in violazione di tale previsione.

    L’obbligo di informare preventivamente gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo è diretto a orientare la condotta di guida e a preavvertire dei controlli, non è una mera prescrizione organizzativa interna; la sua inosservanza comporta la nullità della sanzione.

  • art. 2, comma 1, D.M. 15 agosto 2007

    prevedendosi, in particolare, all’art. 2, comma 1, che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”, ed aggiungendosi, nello stesso articolo, che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km”.

    I segnali devono precedere adeguatamente il luogo del rilevamento e permetterne il tempestivo avvistamento; la distanza va valutata in relazione alle condizioni dei luoghi, senza intersezioni che rendano necessario ripetere il messaggio e, comunque, entro il limite indicato dalla disposizione.

  • art. 3 D.M. 15 agosto 2007

    Il D.M. 15 agosto 2007, art. 3 prima citato, stabilisce, del resto, che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate”, tra l’altro, “con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti”, precisando che tali segnali stradali di indicazione “devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati” e che “sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo”.

    La segnalazione può essere realizzata anche con cartelli permanenti, oltre che temporanei, purché i segnali rispettino le caratteristiche e riportino le indicazioni prescritte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali indicati dalla disposizione, il giudice dà atto dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La preventiva informazione agli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo della velocità è un obbligo specifico e inderogabile posto a tutela dell’utenza stradale; la sua inosservanza incide sulla legittimità dell’accertamento e della sanzione.
  • Il verbale di accertamento non è illegittimo per il solo fatto di non indicare se la postazione di rilevamento sia temporanea o permanente, poiché tale indicazione non è prescritta a pena di invalidità e la disciplina attuativa ammette segnaletica temporanea o permanente.
  • Nell’opposizione a un verbale per eccesso di velocità, spetta all’opponente provare l’inidoneità concreta della segnaletica, sotto i profili della percepibilità e della leggibilità; tale onere non grava sull’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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