Cassazione Civile, Sentenza n. 2204/2020 del 30/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il promissario acquirente aveva convenuto in giudizio le società promittenti venditrici chiedendo la risoluzione del contratto del 7 dicembre 2000, relativo a un complesso industriale e a un terreno adiacente, e la restituzione di Lire 150.000.000 versate come caparra. Aveva inoltre domandato, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la revoca della successiva vendita, stipulata il 13 aprile 2001, degli stessi beni alla società poi ricorrente. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 17 luglio 2009, accolse le domande: ravvisò l’inadempimento delle promittenti venditrici, tra l’altro per l’ipoteca e il pignoramento gravanti sul fabbricato, la mancanza della documentazione sulla conformità urbanistico-amministrativa e la difformità tra dati catastali e stato dei luoghi; ritenne funzionalmente collegati i trasferimenti del fabbricato e del terreno; pronunciò la risoluzione e la restituzione della caparra, nonché la revoca della vendita successiva. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2778/2015, depositata il 17 giugno 2015, rigettò gli appelli e confermò la decisione. La società acquirente propose ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 1362-1370 c.c., contestando che la scrittura del 7 dicembre 2000 fosse un preliminare anziché una mera puntuazione e censurando l’attribuzione dell’onere probatorio; 2) violazione degli artt. 1351 e 1392 c.c. e omesso esame della dedotta mancanza della procura per la promessa di vendita del terreno, con conseguente asserita invalidità o inefficacia, almeno parziale, della scrittura; 3) omesso esame e erronea qualificazione della scrittura, che, secondo la ricorrente, non avrebbe individuato compiutamente l’oggetto e non sarebbe stata suscettibile di esecuzione ex art. 2932 c.c., né avrebbe rappresentato un accordo preliminare meritevole di tutela; 4) contestazione dei presupposti dell’azione revocatoria, sostenendo l’insussistenza del credito tutelato, dell’eventus damni e della scientia damni, e deducendo la congruità del prezzo e l’assenza di consapevolezza del pregiudizio; 5) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 82 del R.D. n. 1736/1933 e dell’art. 2901 c.c., per avere la Corte d’appello considerato non provato l’effettivo pagamento del prezzo sulla base delle copie degli assegni circolari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Il primo è infondato: la scrittura, ritenuta dal giudice di merito completa quanto agli elementi negoziali, ricade nella presunzione semplice di perfezionamento contrattuale propria della puntuazione completa, che può essere superata da chi deduce l’assenza di una volontà attuale di accordo; la ricorrente, inoltre, non aveva indicato adeguatamente dove e come avesse dedotto che la scrittura manifestasse tale volontà contraria. Il secondo è infondato per difetto d’interesse della ricorrente a contestare la promessa relativa al terreno: anche prescindendo da essa, restavano validi ed efficaci gli obblighi assunti dalla società correttamente rappresentata, il credito restitutorio del promissario acquirente e l’esigenza di conservarne la garanzia patrimoniale; la distinta questione dell’indispensabilità del terreno implicava un accertamento in fatto non adeguatamente introdotto nel giudizio di merito e specificato in cassazione. Il terzo è infondato: la censura sulla qualificazione contrattuale non riproduceva le clausole necessarie a consentire il controllo di legittimità sull’interpretazione della scrittura. Il quarto e il quinto, esaminati congiuntamente, sono infondati. Il rigetto dei primi tre motivi aveva consolidato l’accertamento del preliminare, del suo inadempimento e del credito alla restituzione della caparra; l’azione revocatoria può comunque tutelare anche una legittima aspettativa di credito. La Corte d’appello aveva accertato, sulla base di elementi indiziari, l’eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio da parte dell’acquirente; la ricorrente chiedeva in sostanza una non consentita rivalutazione delle prove e non aveva censurato in modo pertinente l’applicazione delle regole sulle presunzioni. La vendita di un immobile può integrare l’eventus damni anche perché sostituisce il bene con denaro, più facilmente trasferibile. Quanto agli assegni circolari, il loro rilievo non dimostrava di per sé l’acquisizione della somma da parte del creditore: l’effetto liberatorio si produce quando quest’ultimo consegue la concreta disponibilità giuridica del denaro. La ricorrente è stata condannata a rimborsare al controricorrente le spese, liquidate in Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L’azione revocatoria, del resto, può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.
L’azione revocatoria ordinaria può tutelare non soltanto un credito certo, liquido ed esigibile, ma anche una legittima aspettativa di credito, purché non meramente pretestuosa, in funzione di conservare la garanzia patrimoniale.
artt. 1362 e ss. c.c.
Peraltro, a fronte di un documento sottoscritto dalle parti e contenente la regolamentazione completa, nelle clausole essenziali ed accessorie, di un assetto di interessi negoziale, la dimostrazione dell’insussistenza della volontà attuale di accordo contrattuale presuppone che tale mancanza emerga dalla intenzione manifestata dalle parti nella scrittura, così come interpretata secondo i criteri di interpretazione dei contratti previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss.
Per qualificare come mera minuta una scrittura completa nella regolamentazione dell’assetto negoziale occorre che, interpretata secondo i criteri legali, essa manifesti la mancanza di una volontà attuale di concludere l’accordo.
art. 2697 c.c.
In tale secondo caso, quindi, come la corte d’appello ha correttamente affermato, è la parte (ma il principio può essere senz’altro esteso anche al terzo che, come nello specie, ne abbia l’interesse) che intenda dimostrare che non si tratta di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole ad avere l’onere – in virtù del principio secondo cui anche un documento dimostrante con completezza un assetto negoziale può essere soltanto preparatorio di un futuro accordo – di superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto fornendo, appunto, la prova concreta della insussistenza della volontà attuale di accordo negoziale.
Quando un documento sottoscritto contiene una puntuazione completa delle clausole, opera una presunzione semplice di perfezionamento del contratto; chi, anche se terzo interessato, sostiene che fosse soltanto preparatorio deve provare l’assenza di una volontà attuale di accordo.
art. 1351 c.c.
Tale censura, infatti, non esclude che il contratto preliminare sia stato, relativamente alla società correttamente rappresentata, senz’altro valido ed efficace: con la conseguenza che, quanto meno nei suoi confronti, una volta accertato l’inadempimento ai relativi obblighi e pronunciata la risoluzione del predetto contratto, erano, quindi, senz’altro ravvisabili tanto l’insorgenza, in capo al T., del credito alla restituzione della caparra, quanto la necessità, a fronte della vendita dell’immobile all’attuale ricorrente, di conservare la relativa garanzia patrimoniale.
La contestazione della procura relativa a una parte della promessa non elimina la validità e l’efficacia del preliminare nei confronti della società correttamente rappresentata; per la Corte, da tale rapporto potevano derivare l’inadempimento, il credito restitutorio e l’esigenza di tutela revocatoria.
art. 1392 c.c.
Tale censura, infatti, non esclude che il contratto preliminare sia stato, relativamente alla società correttamente rappresentata, senz’altro valido ed efficace: con la conseguenza che, quanto meno nei suoi confronti, una volta accertato l’inadempimento ai relativi obblighi e pronunciata la risoluzione del predetto contratto, erano, quindi, senz’altro ravvisabili tanto l’insorgenza, in capo al T., del credito alla restituzione della caparra, quanto la necessità, a fronte della vendita dell’immobile all’attuale ricorrente, di conservare la relativa garanzia patrimoniale.
La censura basata sulla mancanza della procura per la promessa relativa al terreno non incide, di per sé, sulla validità del preliminare stipulato dalla società correttamente rappresentata; la Corte non formula invece una regola generale sulla forma della procura.
art. 2729 c.c.
Quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio che l’atto di disposizione da lui compiuto, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei suoi creditori nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga (e generica) consapevolezza in capo al terzo contraente: la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità salvo che per vizio di motivazione.
Per un atto dispositivo successivo al credito, la consapevolezza del debitore e, per un atto oneroso, quella generica del terzo circa il pregiudizio possono essere provate per presunzioni; la loro valutazione compete al giudice di merito, salvo i vizi deducibili in cassazione.
art. 82 del R.D. n. 1736/1933
Quanto al resto, la Corte si limita a rilevare che, in caso di pagamento mediante consegna di assegno circolare, l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica solo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro.
La consegna di un assegno circolare non produce da sola l’effetto liberatorio: l’obbligazione si estingue quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma.
art. 115 c.p.c.
Intanto, il mancato pagamento del prezzo (o meglio, la mancata prova dell’effettivo pagamento del prezzo da parte dell’acquirente) costituisce senz’altro questione che il giudice, ai fini della prova indiziaria della scientia damni dell’acquirente, può esaminare d’ufficio, a prescindere dalla circostanza che il suo versamento effettivo del quale, del resto, non è stata prospettata la specifica deduzione in giudizio da parte dell’acquirente – non è stato specificamente contestato.
Nell’ambito dell’accertamento indiziario della consapevolezza del pregiudizio, il giudice può considerare la mancata prova dell’effettivo pagamento del prezzo anche se il fatto del pagamento non è stato specificamente contestato.
art. 112 c.p.c.
Intanto, il mancato pagamento del prezzo (o meglio, la mancata prova dell’effettivo pagamento del prezzo da parte dell’acquirente) costituisce senz’altro questione che il giudice, ai fini della prova indiziaria della scientia damni dell’acquirente, può esaminare d’ufficio, a prescindere dalla circostanza che il suo versamento effettivo del quale, del resto, non è stata prospettata la specifica deduzione in giudizio da parte dell’acquirente – non è stato specificamente contestato.
La Corte esclude che l’esame della mancata prova dell’effettivo pagamento del prezzo, quale indizio della scientia damni, integri una decisione ultra petita o richieda una specifica eccezione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all’art. 13, comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- La scrittura sottoscritta che regola in modo completo l’assetto negoziale, anche nelle clausole essenziali e accessorie, dà luogo a una presunzione semplice di perfezionamento del contratto. Chi sostiene che si tratti soltanto di una minuta completa deve provare, anche quando sia un terzo interessato, che dalla scrittura interpretata secondo i criteri legali emerge l’assenza di una volontà attuale di accordo.
- L’azione revocatoria ordinaria può essere proposta a tutela anche di una legittima aspettativa di credito, non essendo necessario che il credito sia già certo, liquido ed esigibile.
- L’eventus damni ricorre quando l’atto dispositivo rende più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche senza compromettere integralmente il patrimonio del debitore. La sostituzione di un immobile con denaro può costituire una modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, data la maggiore facilità di trasferimento del denaro.
- Per un atto dispositivo successivo al sorgere del credito, la revocatoria richiede la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato e, se l’atto è oneroso, un’analoga consapevolezza generica del terzo; tali elementi possono essere provati per presunzioni, la cui valutazione spetta al giudice di merito nei limiti del sindacato di legittimità.
- La consegna di un assegno circolare estingue l’obbligazione soltanto quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: il controllo riguarda la coerenza e la ragionevolezza della motivazione probatoria, mentre la contestazione dell’interpretazione contrattuale deve individuare i criteri ermeneutici violati e riprodurre le clausole necessarie al controllo.
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