Cassazione Civile, Sentenza n. 2206/2020 del 30/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocata)
La controversia
L’avvocata aveva chiesto la liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta in un procedimento di pignoramento presso terzi in favore di una persona che assumeva essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La domanda era stata respinta in ragione dell’estinzione della procedura esecutiva; il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 febbraio 2017, aveva poi rigettato l’opposizione, rilevando che non erano stati rinvenuti la nota spese e il provvedimento di ammissione al beneficio, indicati come allegati all’istanza di liquidazione. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011: il Tribunale avrebbe dovuto acquisire il fascicolo d’ufficio e richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessari, anziché respingere l’opposizione per la mancata produzione documentale. Ha inoltre sostenuto che l’ammissione al patrocinio non era stata contestata e risultava già allegata all’istanza; in ogni caso, il giudice avrebbe potuto acquisire d’ufficio la documentazione.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo e cassato l’ordinanza, con rinvio al Tribunale di Roma, in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. Ha ribadito che l’opposizione alla liquidazione è un procedimento contenzioso nel quale il giudice verifica autonomamente l’an e il quantum del compenso secondo i criteri legali, senza superare la somma richiesta. In tale procedimento i poteri istruttori previsti dall’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 integrano un potere-dovere di acquisire gli elementi necessari per decidere causa cognita, non una mera facoltà discrezionale: il giudice non poteva arrestarsi alla constatazione che la nota spese e il provvedimento di ammissione non erano rinvenibili nel fascicolo. I poteri officiosi riguardano sia la quantificazione del compenso sia la verifica dei presupposti per riconoscerlo. La Corte ha precisato che l’ammissione al beneficio deve comunque essere verificata dal giudice dell’opposizione; la mancata contestazione del Ministero poteva essere valorizzata ai sensi dell’art. 115 c.p.c., ma, anche prescindendo da tale disposizione, il giudice avrebbe dovuto richiedere le informazioni necessarie invece di applicare meccanicamente l’onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Norme richiamate
art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011
in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “può” contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “causa cognita”, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova
Nel giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi, il potere del giudice di richiedere atti, documenti e informazioni è un potere-dovere, finalizzato a una decisione basata sulla conoscenza degli elementi necessari e non alla mera applicazione formale dell’onere della prova. Esso riguarda sia la verifica dell’an sia quella del quantum.
art. 112 c.p.c.
con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.
La verifica autonoma del giudice sui criteri legali e sull’importo dovuto non consente di attribuire una somma superiore a quella richiesta.
art. 115 c.p.c.
la mancata contestazione da parte del Ministero della Giustizia, che pur si era costituito nella fase di opposizione, dell’affermazione dell’opponente circa il fatto che vi fosse stato un provvedimento di ammissione, avrebbe potuto essere adeguatamente valorizzata ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
Nel procedimento, la mancata contestazione da parte dell’amministrazione del fatto allegato relativo all’ammissione al patrocinio poteva essere valorizzata dal giudice ai sensi dell’art. 115 c.p.c.; la Corte non la considera, tuttavia, sostitutiva del dovere di acquisire gli elementi necessari.
art. 2697 c.c.
alla luce di quanto sopra esposto avrebbe dovuto sollecitare il giudice dell’opposizione ad avvalersi del potere – dovere di richiedere le opportune informazioni, senza invece affidarsi, come appunto avvenuto, alla regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c.
La regola dell’onere della prova non può essere applicata meccanicamente per respingere l’opposizione quando il procedimento attribuisce al giudice il potere-dovere di acquisire d’ufficio le informazioni necessarie alla decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso dovuto per attività svolta nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare autonomamente sia il diritto al compenso sia la sua misura, applicando i criteri legali e senza oltrepassare l’importo richiesto.
- Il potere del giudice di richiedere atti, documenti e informazioni necessari alla decisione è un potere-dovere: la mancanza nel fascicolo di documenti indicati come allegati non giustifica, da sola, il rigetto della domanda senza che siano stati acquisiti gli elementi utili.
- I poteri istruttori officiosi nel procedimento di liquidazione dei compensi riguardano tanto il quantum quanto l’an del diritto, inclusa la verifica dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso.
- La regola dell’onere della prova non può essere applicata in modo meramente formale quando la disciplina del procedimento impone al giudice di acquisire le informazioni necessarie per decidere causa cognita; la mancata contestazione di un fatto allegato può inoltre essere valutata ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
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