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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2203/2020 del 30/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Due proprietari agirono in giudizio contro altri due proprietari, chiedendo la rimozione degli ostacoli frapposti al libero esercizio di una servitù di passaggio costituita con atto pubblico il 9 giugno 1986. Dedussero inoltre che la servitù era stata modificata con scrittura privata del 24 dicembre 1996, stipulata da uno dei ricorrenti e da uno dei convenuti mediante permuta di terreni e modifica della strada, senza la partecipazione di una comproprietaria del fondo dominante e del proprietario di un’altra particella. Chiesero l’annullamento o la dichiarazione di nullità e inefficacia della scrittura, in subordine la risoluzione per inadempimento, nonché il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Cassino rigettò le domande e la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 29 dicembre 2014, respinse l’impugnazione. In cassazione furono proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse deciso su domande che gli appellanti avevano rinunciato a coltivare e su una prescrizione non eccepita; 2) omesso o errato esame di fatti decisivi, lamentando che il convenuto avesse mantenuto e aggravato le ostruzioni nonostante l’accordo del 1996, che l’inadempimento fosse stato ritenuto non sufficientemente specificato, che la CTU fosse stata valutata illogicamente e che il contratto del 1986 dovesse essere interpretato alla luce di quello del 1996; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1362 e seguenti, 1367 e 2697 c.c., per asserita violazione del principio di non contestazione, incoerente valutazione delle prove e scorretta interpretazione della scrittura come fonte di un diritto reale di passaggio su un fondo altrui.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’interpretazione della domanda e delle eventuali rinunce spetta al giudice di merito; la formula «in ogni caso» non manifestava univocamente l’abbandono delle contestazioni di invalidità; i ricorrenti non avevano inoltre specificato l’interesse a censurare un capo non impugnato. La Corte d’appello non aveva pronunciato sulla prescrizione, richiamata solo in un passaggio argomentativo: la ratio decisoria era il difetto di legittimazione degli attori a far valere l’annullabilità derivante dalla mancata partecipazione della comproprietaria, essendo legittimato il coniuge pretermesso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché i contratti e le conclusioni della CTU invocati non erano stati messi a disposizione della Corte, e perché mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati, non la valutazione giuridica degli stessi, e il relativo apprezzamento compete al giudice di merito; le deduzioni probatorie erano generiche e dirette a un riesame del merito. Quanto alla violazione dei canoni ermeneutici, i ricorrenti non avevano indicato puntualmente quale regola fosse stata violata né in che modo la motivazione se ne fosse discostata, limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione della scrittura. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore dei resistenti, liquidate in euro 3.300 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 346 c.p.c.

    In via prioritaria deve rilevarsi che l’opera d’interpretazione della domanda, e, di conseguenza, delle intervenute rinunzie, è di esclusivo dominio del giudice del merito e, pertanto, non sindacabile in questa sede, siccome più volte ribadito (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 20718, 13/8/2018).

    L’interpretazione della domanda e l’accertamento di eventuali rinunce sono riservati al giudice di merito e non possono essere rivalutati in cassazione al di fuori dei limiti propri del giudizio di legittimità.

  • art. 184 c.c.

    Di conseguenza, non può seriamente dubitarsi che l’unica ratio decidendi si fonda sulla constatazione che il solo soggetto legittimato a far valere la speciale causa di annullabilità è il coniuge, che nella specie non consta aver esercitato un tal diritto.

    La speciale annullabilità dell’atto dispositivo di beni ricompresi nella comunione legale per mancato consenso deve essere fatta valere dal coniuge il cui consenso è mancato; gli altri soggetti non sono legittimati a far valere tale causa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In secondo luogo, è palese la richiesta d’un inammissibile riesame delle emergenze di causa, peraltro, sulla base di una ricostruzione approssimativa e lacunosa;

    Il motivo di ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze fattuali e probatorie.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Con il principio in parola si afferma che la parte chiamata resistere all’altrui domanda, presa posizione sull’azionata pretesa, deve contestare, sia pure attraverso la proposizione di una ricostruzione, in tutto o in parte, alternativa, la narrazione fattuale di chi la domanda propone (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 31619, 6/12/2018; Sez. 3, n. 3022, 8/2/2018). Cosa diversa costituisce la valutazione di quei fatti, sulla quale il convenuto non ha l’onere di controbattere all’avverse tesi (conf., Sez. 6, n. 30744, 21/12/2017).

    La non contestazione concerne la narrazione dei fatti allegati dalla parte, che deve essere contrastata con una presa di posizione anche alternativa; non impone invece alla controparte di contestare la valutazione giuridica di quei fatti.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili (il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti;

    L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Per censurarla in cassazione occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e spiegare come il giudice se ne sia discostato o li abbia applicati con argomentazioni illogiche o insufficienti; non basta proporre una lettura alternativa.

  • art. 1367 c.c.

    Non meno implausibile deve ritenersi l’addotta violazione dell’art. 1367 c.c. Attraverso una retorica domanda indiretta i ricorrenti, piuttosto che spiegare le specifiche ragioni per le quali la Corte locale avrebbe proceduto a una interpretazione tale da frustrare l’esigenza di conservazione del contratto, delegano alla Corte di legittimità l’indagine ermeneutica.

    La deduzione della violazione del criterio di conservazione del contratto richiede di indicare concretamente in che modo l’interpretazione di merito abbia frustrato tale criterio; non è sufficiente demandare alla Cassazione una nuova indagine interpretativa.

  • art. 2697 c.c.

    La lamentela concernente il vaglio probatorio, già inammissibile in astratto, in quanto tesa al riesame del merito, in concreto pecca, inoltre, d’irriducibile aspecificità, sotto il profilo del difetto di autosufficienza.

    La disposizione è richiamata nel motivo, ma la Corte non ne enuncia una distinta regola sull’onere della prova; dichiara inammissibile la censura probatoria perché diretta al riesame del merito e priva di specificità.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, quando sussistono i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’interpretazione della domanda giudiziale e l’accertamento dell’eventuale rinuncia a una sua parte sono riservati al giudice di merito; la relativa valutazione non è sindacabile in cassazione mediante una mera diversa lettura delle conclusioni processuali.
  • Il richiamo, nella motivazione, a una questione non costituisce di per sé una statuizione idonea al giudicato: occorre individuare la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione.
  • La legittimazione a far valere una specifica causa di annullabilità prevista per l’atto dispositivo di beni in comunione legale spetta al coniuge il cui consenso è mancato; tale causa non è azionabile dagli altri soggetti interessati.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e impone alla parte di prendere posizione sulla loro narrazione; non richiede di controbattere alle valutazioni giuridiche formulate dall’avversario.
  • L’apprezzamento della non contestazione e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito; la cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di giudizio per rivalutare fatti e risultanze istruttorie.
  • Per denunciare in cassazione la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale occorre indicare la regola ermeneutica specificamente violata e spiegare puntualmente come il giudice di merito se ne sia discostato; la sola contrapposizione di un’interpretazione alternativa è inammissibile.
  • Una censura relativa all’omesso esame o alla valutazione di documenti e consulenze tecniche deve essere specifica e autosufficiente, mettendo la Corte in condizione di esaminare il materiale invocato.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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