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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26172/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di riforma della Corte d'Appello che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale. Mozzi ha dedotto: (1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (si sarebbe passati da imputazione commissiva a statuizione a titolo di omissione), carenza di motivazione, mancata prova del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo; (2) motivazione illogica circa il rilievo dell'affare "Torriani" e disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato; (3) intervenuta prescrizione in ragione della mancata sussistenza dell'aggravante del danno di speciale rilevanza. Bertuzzi ha dedotto: (1) nullità per omessa notifica dell'avviso di udienza preliminare (violazione artt. 179 e 419 c.p.p.); (2) illogicità/insufficienza della prova circa la qualificazione quale amministratore di fatto; (3) censura sulla bancarotta documentale (presunta anteriorità delle irregolarità contabili al periodo rilevante); (4) violazione dei criteri di determinazione delle pene accessorie rispetto al principio espresso dalle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazioni principali: le doglianze di Mozzi erano generiche o non coerenti con la motivazione impugnata (la Corte territoriale aveva evidenziato condotte commissive come la sottoscrizione di titoli), la relativa giurisprudenza prevalente considera la bancarotta fraudolenta per distrazione reato di pericolo con dolo generico e non richiede prova del nesso causale tra distrazione e fallimento; l'eccezione di prescrizione è infondata perché l'aggravante del danno di speciale rilevanza è stata confermata nelle sentenze di merito e non impugnata in appello. Per Bertuzzi le eccezioni processuali sulla notifica sono state ritenute infondate o comunque sanate dalla effettiva partecipazione difensiva e dalla nomina dei difensori in appello; la qualificazione di amministratore di fatto e le valutazioni probatorie costituiscono accertamenti di fatto insindacabili se adeguatamente motivati; nuove questioni non trattate in appello (es. sulla bancarotta documentale) sono inammissibili in Cassazione. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.

    Richiamato nel quadro della contestazione iniziale riguardo omissione vs commissione; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata e quella accertata rimangono sostanzialmente coincidenti, sicché non sussiste violazione del principio di correlazione.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato in relazione al principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza: la Cassazione conferma che non vi è violazione quando cambia la veste formale (es. amministratore di fatto vs di diritto) purché rimanga immutata l'azione distrattiva addebitata.

  • artt. 179 e 419 c.p.p.

    Norme dedotte per lamentare la nullità per omessa notifica dell'avviso di udienza preliminare; la Corte ha ritenuto le eccezioni infondate o comunque la nullità superata dalla effettiva partecipazione difensiva e dalla nomina di difensori in appello.

  • art. 157, comma 8-bis c.p.p.

    Regola la notificazione all'imputato tramite difensore di fiducia; la Corte ha richiamato che tale forma è operativa salvo dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato, e che la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato può sanare la nullità.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha calibrato pene principali e accessorie (tenendo conto della lontananza temporale dei fatti per la riduzione).

  • D.L. 17/03/2020, n. 18 art. 83, comma 12-ter (conv. L. 24/04/2020, n. 27)

    Consente requisitoria scritta in forma telematica; il Procuratore generale ha fatto uso di tale facoltà per concludere per il rigetto dei ricorsi.

  • Sez. U., Sentenza n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli) e giurisprudenza di Sez. 5

    Principio riaffermato: la bancarotta fraudolenta per distrazione è, nella giurisprudenza prevalente, reato di pericolo che si integra con il depauperamento destinato ad impieghi estranei all'attività dell'impresa; l'elemento soggettivo è dolo generico e non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né un nesso causale diretto tra distrazione e fallimento.

  • Sez. 1, Sentenza n. 37076 del 16/04/2018

    Richiamata in tema di notificazioni all'avvocato difensore: la consegna al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, non prevale incondizionatamente sugli altri criteri se è stata dichiarata/eletto domicilio, ma può concorrere ad accelerare il processo; la Corte ha applicato questo principio nel decidere sulla validità delle notifiche.

Massime di principio

  • La qualificazione formale (amministratore di fatto vs di diritto) non determina di per sé un vizio se l'azione distrattiva addebitata rimane la stessa: conta la sostanza della condotta.
  • Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è trattato nella giurisprudenza prevalente come reato di pericolo con dolo generico; non è sempre necessario dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza o un nesso causale diretto tra la distrazione e il fallimento.
  • In Cassazione sono inammissibili questioni nuove che non siano state sollevate in appello; chi non impugna specificamente in appello determinate questioni non può proporle ex novo in sede di legittimità.
  • Le nullità per difetti di notificazione possono essere valutate anche alla luce dell'effettiva partecipazione dell'imputato al processo (nomina di difensori, proposizione di impugnazioni): la conoscenza effettiva dell'atto può sanare la nullità.
  • La determinazione delle pene (principalmente in relazione a pene accessorie) deve rispettare i criteri dell'art. 133 c.p.; la differenziazione del trattamento sanzionatorio tra coimputati può essere giustificata da elementi come precedenti penali o distanza temporale dei fatti.
  • Per eccepire la prescrizione o la non sussistenza di aggravanti è necessario che tali questioni siano tempestivamente e specificamente trattate nei gradi precedenti; la mancata deduzione o impugnazione in appello rende difficoltosa la loro rinnovazione in Cassazione.

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