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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07257/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione notificato nel 2016 per una violazione dell'art. 527 c.p., commessa nel 2009 e successivamente depenalizzata. In primo grado il tribunale aveva accolto l'opposizione, dichiarando insussistente per prescrizione la pretesa sottesa al verbale; in appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione dichiarando inammissibile l'opposizione, ritenendo che il verbale non fosse autonomamente impugnabile perché relativo a una violazione penale depenalizzata e non a una violazione del codice della strada, e che la relativa inammissibilità fosse rilevabile d'ufficio. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e convenzionali, sostenendo l'esistenza di un giudicato interno sulla qualificazione dell'azione come accertamento negativo dell'obbligazione, la novità della questione di impugnabilità autonoma del verbale e l'erroneità di una decisione di rito in luogo del merito, oltre a ribadire la prescrizione e la rilevanza della depenalizzazione; con il secondo ha dedotto la tardiva notificazione dell'atto di appello rispetto al termine dilatorio del rito del lavoro e la lesione del diritto di difesa per la mancata concessione di un termine adeguato per memorie difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul secondo ha affermato che, nel rito del lavoro, la violazione del termine minimo tra notificazione dell'appello e udienza di discussione determina nullità sanabile dalla costituzione dell'appellato, anche se effettuata al solo fine di eccepire il vizio; nel caso concreto la costituzione del ricorrente ha sanato l'eventuale nullità e, inoltre, la concessione di un termine per note fino a venti giorni prima della successiva udienza ha escluso la lesione del contraddittorio, mentre la censura sul preteso deficit difensivo è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità. Sul primo motivo la Corte ha ribadito che la modifica in appello della qualificazione giuridica della domanda viola il giudicato interno solo se la qualificazione del primo giudice abbia inciso sull'impostazione e sulla definizione dell'indagine di merito; qui ciò non è avvenuto, perché la Corte d'appello si è limitata a rilevare la non impugnabilità del verbale relativo a illecito depenalizzato non concernente il codice della strada. È stato quindi riaffermato il principio per cui il verbale di accertamento è autonomamente impugnabile solo per violazioni della circolazione stradale, mentre negli altri casi esso ha mera funzione contestativa e preparatoria dell'eventuale ordinanza ingiunzione, che è l'atto impugnabile. Il ricorso è stato quindi respinto; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva del Ministero, ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 527 c.p.

    La violazione contestata era relativa a una norma penale depenalizzata; ciò rileva ai fini della non autonoma impugnabilità del verbale, trattandosi di atto meramente contestativo e non immediatamente lesivo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la preferenza per una decisione di merito rispetto a una decisione di rito; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 47 CDF

    Richiamato dal ricorrente in funzione di garanzia del diritto a un ricorso effettivo; la Corte non ne ricava un divieto di inammissibilità dell'opposizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere l'alterazione del thema decidendum in appello; la Corte esclude la violazione perché la diversa qualificazione non ha inciso sull'indagine di merito.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Invocato per il preteso giudicato interno sulla qualificazione della domanda; la Corte ne limita l'operatività ai casi in cui la qualificazione abbia condizionato il merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per censurare la novità della questione introdotta in appello; la Corte ritiene infondata la doglianza nei termini prospettati.

  • artt. 11 e 28 L. 689/1981

    Richiamati dal ricorrente nel contesto dell'opposizione a sanzioni amministrative; la Corte afferma che il verbale è impugnabile solo nei casi previsti dalla disciplina delle violazioni stradali, mentre negli altri casi la tutela si esercita contro l'ordinanza ingiunzione.

  • artt. 157 ss. c.p.

    Richiamati per sostenere l'intervenuta prescrizione del fatto; la Corte non affronta il merito della prescrizione perché risolve la controversia sul piano dell'ammissibilità dell'opposizione.

  • art. 435 c.p.c.

    Nel rito del lavoro, il mancato rispetto del termine minimo tra notificazione dell'appello e udienza produce nullità della notificazione, sanabile con la costituzione dell'appellato, con possibilità di chiedere rinvio per difesa piena.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla tempestività del gravame; la Corte applica il principio di sanatoria del vizio di notificazione per effetto della costituzione della parte appellata.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini difensivi; la Corte ritiene non specificamente dimostrata la lesione del diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per affermare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la violazione del termine minimo tra notificazione dell'atto di appello e udienza di discussione determina nullità della notificazione, ma il vizio è sanato dalla costituzione dell'appellato anche se finalizzata a eccepirlo; resta salva la facoltà di chiedere un rinvio per predisporre un'adeguata difesa.
  • La modifica in appello della qualificazione giuridica della domanda non integra violazione del giudicato interno se la qualificazione originaria non ha inciso sull'impostazione e sulla definizione dell'indagine di merito.
  • In materia di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento è autonomamente impugnabile solo quando attiene a violazioni del codice della strada; negli altri casi esso ha funzione meramente contestativa e preparatoria, e l'atto impugnabile è l'eventuale ordinanza-ingiunzione.
  • La tutela del contraddittorio non richiede necessariamente la concessione del medesimo mezzo difensivo richiesto dalla parte, quando il giudice abbia comunque assicurato un termine idoneo e la doglianza sul pregiudizio difensivo non sia specificamente dimostrata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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