Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19503/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito contro il garante di una società debitrice principale, poi dichiarata fallita, per il pagamento del residuo capitale, delle rate insolute e degli interessi relativi a tre mutui chirografari. Il garante aveva proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione ha articolato sette motivi: (1) ha contestato la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione, sostenendo che la nullità era rilevabile d'ufficio e che il provvedimento dell'Autorità garante n. 55/2005 doveva considerarsi fatto notorio o comunque non contestato; (2) ha dedotto la tardività solo apparente della questione di nullità; (3) ha insistito sulla nullità delle clausole fideiussorie perché conformi allo schema censurato dall'Autorità garante; (4) ha censurato l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla mancata insinuazione della banca al passivo del fallimento della debitrice principale, sostenendo che la prova del credito spettava al creditore; (5) ha dedotto che la mancata insinuazione al passivo e la chiusura del fallimento avrebbero inciso sulla garanzia e sul diritto di regresso ex art. 1955 c.c.; (6) ha riproposto il tema del pregiudizio al diritto di regresso per la mancata insinuazione, lamentando anche profili costituzionali; (7) ha contestato l'accertamento di fatto sul suo coinvolgimento in un incontro in cui sarebbe stata rappresentata la crisi della debitrice principale e, più in generale, la valutazione delle prove testimoniali e documentali. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbiti i motivi secondo e terzo; ha dichiarato inammissibili il quarto, il quinto, il sesto e il settimo, rilevando, in sintesi, sia carenze di specificità e mancato confronto con la ratio della sentenza impugnata, sia l'irrilevanza della mancata insinuazione del creditore al passivo ai fini dell'estinzione dell'obbligazione principale e del diritto di regresso del fideiussore non ancora solvens, sia la natura solidale della fideiussione e la non configurabilità del mero non agire del creditore come fatto estintivo rilevante ex art. 1955 c.c., sia infine l'immutabilità in cassazione degli accertamenti di fatto non specificamente censurati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'atto di intervento della cessionaria del credito in sede di legittimità, affermando che nel giudizio di cassazione l'intervento di soggetti rimasti estranei alle pregresse fasi di merito è in linea generale inammissibile, salvo ipotesi non ricorrenti nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della banca controricorrente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione o omessa pronuncia sulla nullità fideiussoria.

  • art. 115 c.p.c.

    il provvedimento dell'Autorità garante n. 55/2005 non è considerato fatto notorio; il rilievo d'ufficio della nullità presuppone che i fatti rilevanti risultino dagli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla valutazione delle prove e, in via subordinata, sulla percezione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sul credito e sui fatti dedotti a sostegno della nullità e dell'inefficacia della garanzia.

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge va dedotto con specificità, indicando la norma, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per la censura di errata percezione delle prove testimoniali.

  • art. 366 c.p.c.

    l'onere di specificità del ricorso per cassazione impone un confronto puntuale con la motivazione e con le norme asseritamente violate.

  • art. 1955 c.c.

    la perdita della surrogazione o del regresso rileva solo se vi è un fatto del creditore che costituisca violazione di un dovere giuridico; la mera inerzia nel non insinuarsi al passivo non basta.

  • art. 1944 c.c.

    nelle fideiussioni solidali il creditore può agire indifferentemente contro il debitore principale fallito o contro il garante.

  • art. 61 l.fall.

    il fideiussore non ha un diritto di regresso prima del pagamento del debito garantito e non può essere ammesso al passivo con riserva come credito condizionale.

  • art. 52 l.fall.

    invocato dal ricorrente sul tema della prova del credito e dell'insinuazione al passivo, ma ritenuto non decisivo nel giudizio monitorio contro il fideiussore.

  • art. 93 l.fall.

    richiamato nel motivo sulla insinuazione al passivo del fallimento.

  • art. 101 l.fall.

    la preclusione derivante dal decorso del termine per l'insinuazione tardiva non estingue il debito, ma impedisce solo la partecipazione al concorso.

  • art. 118 l.fall.

    richiamato dal ricorrente nel complesso delle censure sul rapporto tra procedura fallimentare e garanzia fideiussoria.

  • art. 1273 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1375 c.c. nel motivo relativo alla pretesa incidenza della mancata insinuazione sul rapporto garantito.

  • art. 1275 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1375 c.c. nel motivo relativo alla pretesa incidenza della mancata insinuazione sul rapporto garantito.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per sostenere che la condotta della banca sarebbe stata contraria a buona fede e lesiva della posizione del garante.

  • art. 24 Cost.

    invocato a sostegno delle censure sulla tutela del diritto di difesa del garante.

  • art. 111 Cost.

    invocato a sostegno delle censure sul giusto processo e sulla valutazione delle prove.

  • art. 287/1990

    la nullità del contratto di fideiussione 'a valle' è collegata a un'intesa restrittiva della concorrenza 'a monte' vietata dalla legge antitrust.

  • d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità di una fideiussione collegata a un'intesa anticoncorrenziale può essere rilevata d'ufficio anche in appello, ma solo se gli elementi fattuali necessari alla sua verifica risultano già acquisiti al giudizio di merito; il provvedimento dell'Autorità garante non è di per sé un fatto notorio.
  • Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione le norme invocate, il loro contenuto precettivo e il punto esatto della motivazione che si assume contrastante con esse.
  • La mera mancata insinuazione del creditore al passivo del fallimento del debitore principale non estingue il debito né integra, di per sé, un fatto del creditore idoneo a far venir meno la garanzia ex art. 1955 c.c.; per configurare tale effetto occorre un comportamento che violi un dovere giuridico.
  • Nella fideiussione solidale il creditore può scegliere se agire verso il debitore principale fallito mediante insinuazione al passivo o verso il garante con gli ordinari strumenti di cognizione ed esecuzione.
  • Il fideiussore non ancora solvente non può dolersi della mancata insinuazione del creditore al passivo del fallimento del debitore principale, perché il suo diritto di regresso nasce solo dopo il pagamento del debito garantito.
  • Le questioni attinenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, se risolte dal giudice di merito con accertamenti non specificamente aggrediti, non possono essere rimesse in discussione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoInadempimentoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.