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Parere

Parere n. 907/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto, con presentazione diretta ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 20 novembre 2019 di reiezione della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202100411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del 20 novembre 2019 di reiezione della domanda di concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego di cittadinanza italiana, deducendo il difetto di motivazione del provvedimento, ritenuta generica e priva dell’indicazione degli elementi concretamente ostativi. Ha evidenziato la propria permanenza ultratrentennale in Italia, l’integrazione sociale e familiare e l’assistenza prestata ai figli. Ha inoltre chiesto l’acquisizione del precedente parere negativo del Consiglio di Stato e della documentazione riservata posta a fondamento del diniego. Il Ministero dell’interno ha sostenuto l’ampia discrezionalità amministrativa in materia e la natura riservata degli atti istruttori. A seguito del parere interlocutorio del 16 ottobre 2025, la Sezione ha chiesto chiarimenti sull’identità del soggetto cui si riferivano gli elementi ostativi, anche in relazione a una possibile omonimia, nonché sulla natura, riferibilità e rilevanza degli elementi per la sicurezza della Repubblica. Il Ministero ha quindi riferito, in via riservata, che gli accertamenti avevano escluso l’omonimia e fatto emergere la contiguità del ricorrente a movimenti aventi scopi incompatibili con la sicurezza della Repubblica.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ne ha proposto il rigetto. La Sezione ha affermato che, quando gli atti istruttori sono classificati o comunque riservati, l’Amministrazione può ometterne la puntuale esposizione nel provvedimento e richiamarne per relationem il contenuto, purché ciò sia sufficiente in concreto e non impedisca l’esercizio della difesa. L’ostensione degli atti riservati può essere disposta dall’autorità giudicante con le necessarie cautele. In materia di concessione della cittadinanza, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e il richiedente è titolare di un interesse legittimo; il diniego può fondarsi anche su elementi indiziari relativi a un pericolo per la sicurezza dello Stato. La Sezione ha ritenuto attendibili le informazioni provenienti dagli organismi istituzionali preposti ai servizi di sicurezza, non essendo stati offerti dal ricorrente elementi specifici e certi di segno contrario. Il ricorso è stato pertanto ritenuto da respingere.

Osservazioni

Motivazione del diniego e atti riservati

La motivazione del diniego può richiamare per relationem atti istruttori classificati o riservati senza divulgarne il contenuto, quando una più ampia disclosure possa pregiudicare la segretezza delle indagini e la sicurezza degli interessi coinvolti. La sufficienza della motivazione deve essere valutata in modo non rigido, tenendo conto della natura degli interessi pubblici e privati in gioco.

Rilevanza degli elementi istruttori nel procedimento di cittadinanza

Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, elementi anche meramente indiziari possono fondare una valutazione negativa di incompatibilità con l’interesse superiore alla sicurezza dello Stato, in ragione dell’ampia discrezionalità politico-amministrativa dell’Amministrazione.

Attendibilità delle informazioni dei servizi di sicurezza

Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionali preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, raccolte e vagliate nell’esercizio delle loro funzioni, sono assistite da una specifica attendibilità, che può essere superata soltanto mediante elementi concreti e certi di segno contrario.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

  • art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992

    pericolo per la sicurezza della Repubblica

    La norma consente di fondare il diniego della cittadinanza su valutazioni di incompatibilità con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato, anche sulla base di elementi indiziari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa, il richiedente vanta un interesse legittimo e il diniego può essere fondato anche su elementi indiziari idonei a evidenziare un pericolo per la sicurezza dello Stato.
  • Quando gli atti istruttori posti a fondamento di un provvedimento amministrativo sono riservati o classificati, l’Amministrazione può motivare per relationem senza divulgarne il contenuto, se la disclosure integrale rischia di compromettere la sicurezza delle indagini o degli interessi tutelati.
  • La limitata esplicitazione delle ragioni nel provvedimento fondato su informazioni riservate non esclude il sindacato di legittimità, che può estendersi agli elementi istruttori acquisiti nel procedimento e, con le necessarie cautele, a quelli acquisiti dall’autorità giudicante.
  • Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionali preposti ai servizi di sicurezza, raccolte nell’esercizio delle rispettive funzioni, possono essere valorizzate dall’Amministrazione ai fini del diniego della cittadinanza; il ricorrente deve fornire elementi specifici e attendibili per contestarne la riferibilità o l’attendibilità.

Diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza dello Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 20 novembre 2019, con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana in ragione di informazioni concernenti un possibile pericolo per la sicurezza dello Stato.

Premesse e svolgimento del procedimento

Il ricorrente ha contestato la genericità della motivazione, sostenendo che il provvedimento non indicava gli elementi ostativi. Ha richiamato la propria residenza ultratrentennale in Italia, l’integrazione nel tessuto sociale e familiare e l’assistenza prestata ai figli. Ha inoltre chiesto l’acquisizione degli atti riservati e del precedente parere negativo del Consiglio di Stato, con le cautele necessarie.

Il Ministero dell’interno ha difeso il provvedimento richiamando l’ampia discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza e la riservatezza della documentazione istruttoria. Con parere interlocutorio del 16 ottobre 2025, la Sezione ha chiesto chiarimenti sulla possibile omonimia e sulla concreta natura, riferibilità e rilevanza degli elementi ostativi. Il Ministero ha successivamente riferito, in via riservata, che l’ipotesi di omonimia era stata esclusa e che era emersa la contiguità del ricorrente a movimenti aventi scopi incompatibili con la sicurezza della Repubblica.

Discrezionalità nella concessione della cittadinanza

La Sezione ha ribadito che la concessione della cittadinanza italiana costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale e di opportunità politico-amministrativa. Il richiedente è titolare di un interesse legittimo, poiché l’acquisizione dello status di cittadino comporta l’inserimento pieno nella collettività nazionale e l’assunzione dei diritti e dei doveri connessi.

La particolare stabilità dello status di cittadino, una volta concesso, giustifica una valutazione preventiva rigorosa circa la compatibilità del richiedente con i valori fondamentali e con la sicurezza dello Stato. In questo contesto, anche elementi meramente indiziari possono assumere rilievo ai fini del diniego previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992.

Motivazione e riservatezza degli atti istruttori

La Sezione ha ritenuto legittimo che l’Amministrazione non esponga nel provvedimento il contenuto dettagliato degli atti istruttori coperti da riservatezza. Tali atti possono essere richiamati per relationem, purché la motivazione risulti sufficiente in concreto e la mancata divulgazione sia giustificata dalla necessità di proteggere indagini e informazioni sensibili.

Il parametro della motivazione sufficiente non ha carattere rigido e deve essere calibrato sulla delicatezza degli interessi coinvolti. Una divulgazione indiscriminata dei fatti accertati o degli strumenti investigativi impiegati potrebbe infatti compromettere la segretezza delle attività informative e la sicurezza degli interessi pubblici tutelati.

La riservatezza non elimina tuttavia ogni possibilità di controllo. Il ricorrente può attivarsi per ottenere l’eventuale ostensione degli atti nel giudizio, ove disposta dall’autorità giudicante e accompagnata dalle cautele necessarie per la protezione dei documenti classificati.

Attendibilità delle informazioni e sindacato di legittimità

Nel caso concreto, le informazioni erano state acquisite tramite gli organismi istituzionali preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, nell’esercizio delle loro funzioni. La Sezione ha ritenuto che la provenienza ufficiale e la specifica competenza degli organismi informativi costituissero elementi idonei a sostenerne l’attendibilità.

Il ricorrente non aveva fornito elementi specifici e certi in senso contrario, né aveva dimostrato l’erronea riferibilità delle informazioni alla propria persona dopo gli accertamenti svolti dal Ministero per escludere l’omonimia.

La Sezione ha inoltre distinto tra l’estensione della motivazione del provvedimento, che può risultare attenuata per ragioni di riservatezza, e il sindacato di legittimità sull’esercizio del potere, che può tenere conto dell’intero quadro istruttorio acquisito o acquisibile anche mediante i poteri istruttori dell’autorità giudicante.

Conclusione

Considerata la provenienza delle informazioni, l’esclusione dell’ipotesi di omonimia, la riferibilità degli elementi al ricorrente e l’assenza di elementi concreti di segno contrario, il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. La Sezione ha disposto inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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