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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28072/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una polizza fideiussoria prestata da una società assicuratrice a garanzia degli obblighi assunti da un operatore immobiliare in una convenzione urbanistica con un comune. Dopo la fusione dell'originaria obbligata in altra società e la successiva variazione dell'appendice di polizza, il massimale della garanzia veniva elevato fino a euro 1.039.818,00. Il comune escuteva la garanzia per euro 765.000,00 a titolo di costo delle opere di urbanizzazione non eseguite e per ulteriori euro 103.981,80 a titolo di penale per ritardo. La società assicuratrice agiva in accertamento negativo del diritto del comune di escutere la polizza; il comune resisteva e chiedeva anche una condanna al pagamento. In appello la garanzia veniva ritenuta comprensiva, entro il massimale, anche della penale da ritardo, con rideterminazione dell'importo dovuto per le opere e condanna complessiva della garante. In cassazione la società ricorrente principale deduceva violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse mal interpretato il testo dell'appendice del 2013, che a suo dire limitava la garanzia alle sole opere di urbanizzazione e non anche a tutte le obbligazioni convenzionali, inclusa la penale. Il comune proponeva ricorso incidentale sul capo delle spese, deducendo vizio motivazionale e violazione delle regole di liquidazione delle spese di lite; tuttavia, prima della decisione, dichiarava sopravvenuto difetto di interesse per avvenuta correzione materiale della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la censura sulla violazione dei canoni ermeneutici mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione della volontà negoziale, attività riservata al giudice di merito quando l'interpretazione adottata sia plausibile e non l'unica possibile. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta correzione materiale della sentenza d'appello sul capo spese. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti. Per il ricorso principale è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il giudice di merito deve ricostruire la volontà delle parti muovendo dal testo contrattuale e verificandone la coerenza con causa, intenzioni dichiarate e restanti clausole; il controllo di legittimità è ammissibile solo se l'interprete si discosti dai canoni ermeneutici in modo specifico e puntuale.

  • art. 1363 c.c.

    La clausola va letta in correlazione con le altre clausole del regolamento negoziale; la parte che deduca violazione del criterio sistematico deve indicare in che modo il giudice ne sia effettivamente uscito.

  • art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o una diversa interpretazione del contratto.

  • art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ.

    La censura motivazionale non può tradursi nella richiesta di un nuovo esame del merito; nel caso del ricorso incidentale è stata comunque superata dalla sopravvenuta correzione materiale della sentenza impugnata.

  • art. 186-ter cod. proc. civ.

    Richiamato come ordinanza anticipatoria di condanna nel corso del giudizio di primo grado.

  • art. 287 ss. cod. proc. civ.

    La correzione materiale della sentenza può eliminare l'interesse all'impugnazione sul capo corretto.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Per il ricorso principale è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato; per l'incidentale no, trattandosi di esito conseguente a evento sopravvenuto.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile solo se si dimostra una specifica violazione dei canoni ermeneutici; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa, anche se plausibile o più favorevole.
  • La deduzione di violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. non può essere utilizzata come schermo per ottenere una rivalutazione del contenuto negoziale e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • L'interpretazione contrattuale deve partire dal testo e muovere in modo sistematico, verificando la coerenza della clausola con l'intero regolamento negoziale, la causa del contratto e la condotta delle parti.
  • Se, dopo l'impugnazione, interviene una correzione materiale della sentenza che elimina il vizio denunciato sul capo impugnato, il ricorso incidentale può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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