Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25291/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La controversia origina da un giudizio civile ex art. 622 c.p.p. conseguente a una condanna per diffamazione: la Corte d'appello aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile. La parte civile aveva poi proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, ma la Corte di cassazione lo aveva dichiarato inammissibile perché, pur essendo stata effettuata una notifica personale all'intimato a mezzo posta, non era stata prodotta entro l'adunanza l'attestazione di ricevimento del plico. Contro l'ordinanza di inammissibilità è stato proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe omesso di considerare che il ricorso era stato regolarmente notificato prima e correttamente al difensore dell'intimato tramite PEC, mentre la successiva notifica personale sarebbe stata solo prudenziale. In memoria, la ricorrente ha anche sostenuto che il vizio della notifica personale non fosse inesistenza ma nullità sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma semmai censure di diritto: la notifica del ricorso per cassazione doveva essere eseguita personalmente alla parte contumace; la prima notifica al difensore era comunque nulla e non rilevante, perché successivamente era stata effettuata una notificazione personale corretta; quanto alla notifica postale personale, la prova del perfezionamento richiedeva la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'adunanza, salva rimessione in termini, onere non assolto. La Corte ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio, poiché l'inammissibilità prima facie rendeva superflue ulteriori attività processuali. Ha disposto, infine, l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, senza statuire sulle spese perché l'intimato non aveva svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Delimita il rimedio revocatorio avverso le decisioni della Cassazione; l'errore deducibile deve essere un errore di fatto, non di diritto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in un errore di percezione, immediatamente rilevabile dagli atti, decisivo e non frutto di attività interpretativa o di valutazione giuridica.

  • art. 622 c.p.p.

    Il giudizio civile era stato celebrato in sede di rinvio dopo la cassazione dei capi civili della sentenza penale di appello.

  • art. 330 c.p.c.

    In presenza di parte contumace nel giudizio di merito, la notificazione dell'impugnazione va eseguita alla parte personalmente.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione non opera quando la parte abbia già effettuato una successiva notifica nella forma corretta, rendendo irrilevante la precedente notifica nulla.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità o rigetto dell'impugnazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata se sopravvengono i relativi presupposti, sicché non esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione del fatto risultante dagli atti, non una contestazione sull'interpretazione della norma processuale o sulla sua applicazione al caso concreto.
  • Non integra errore di fatto la censura che mira a rimettere in discussione la qualificazione giuridica di una notificazione come nulla o inesistente, poiché si tratta di error iuris.
  • Quando l'impugnazione contro una decisione resa in danno di parte contumace deve essere notificata personalmente e la parte abbia comunque eseguito una successiva notifica nella forma corretta, la prima notifica viziata diventa processualmente irrilevante e non impone rinnovazione.
  • Nel giudizio di cassazione la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta deve risultare dalla produzione dell'avviso di ricevimento entro il termine utile; in difetto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile, salvo tempestiva istanza di rimessione in termini supportata da idonea documentazione.
  • In presenza di ricorso per cassazione o revocazione prima facie inammissibile o infondato, il giudice può omettere l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione di notifiche nulle, se tali attività non apportano alcuna utilità concreta alla decisione.
  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l'obbligo di dare atto del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, ferma la verifica nelle sedi competenti dell'effettiva debenza originaria del contributo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.