Cassazione Penale, Sentenza n. 13972/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di usura (art. 644 c.p.) e per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; il ricorrente deduce tre motivi: 1) illogicità/contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi relativi al tasso usurario, sostenendo che la decisione si fonda su elementi evanescenti (una sola intercettazione) e ignora la consulenza contabile difensiva e la documentazione certa (cambiali e appunti); 2) carenza di motivazione sull'aggravante del metodo mafioso, ritenuta sulla base di generici "profili di contesto ambientale"; 3) inosservanza della legge penale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, predicata su un'aggravante non adeguatamente motivata e su precedenti ritenuti non specifici e datati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p. confermando la valutazione dei giudici di merito: la motivazione del Tribunale è considerata priva di vizi logico-giuridici e il riesame non può essere trasformato in una nuova ponderazione della prova; i profili relativi al metodo mafioso e alle esigenze cautelari sono ritenuti adeguatamente motivati alla luce di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, intercettazioni e altri indizi contestuali; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposto l'adempimento ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; il provvedimento non comporta remissione in libertà.
Norme richiamate
La Corte conferma che la contestazione del reato di usura può essere sorretta da indizi quali intercettazioni, documentazione e quadro contestuale; in sede di legittimità non è consentito rivedere la nuova ponderazione degli indizi quando la motivazione dei giudici di merito risulti coerente.
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante per metodo mafioso)
L'applicazione dell'aggravante può essere ricavata anche da elementi di contesto, dichiarazioni di collaboratori e captazioni che evidenziano l'avvalimento della forza intimidatrice dell'associazione; la Corte ritiene che tali elementi, valutati dai giudici di merito, legittimino la qualificazione aggravata.
art. 616 c.p.p. (inammissibilità del ricorso per cassazione)
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mira a una nuova valutazione degli elementi di prova o è aspecifico rispetto ai passaggi motivazionali essenziali; la Cassazione non ammette un riesame sommario della ponderazione degli indizi operata dai giudici di merito.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizioni procedurali relative agli adempimenti conseguenti al provvedimento di rigetto del ricorso che non comporta la remissione in libertà; la cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in riferimento alla possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) come misura accessoria per ricorsi giudicati infondati o temerari, calibrandone la misura in funzione dei profili di colpa.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857)
Richiamo a precedenti sul principio della 'doppia presunzione' in tema di esigenze cautelari: relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della sola misura carceraria per contenerle, salvo elementi contrari specifici.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette che il ricorso serva a una nuova valutazione della prova: se la motivazione dei giudici di merito è coerente e priva di vizi logico-giuridici, il motivo che chiede una riedizione della ponderazione indiziaria è inammissibile.
- Per l'accertamento dell'usura e dell'aggravante mafiosa, i giudici possono fondarsi su un insieme di elementi indiziari tra loro convergenti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, documentazione e profili contestuali); non è necessario che ogni singolo elemento sia definitivo se la valutazione complessiva risulta convincente.
- Le esigenze cautelari devono essere valutate nel loro complesso; la Cassazione riconosce la rilevanza delle presunzioni (relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere) quando non emergono elementi specifici contrari.
- La carenza di specificità dei motivi di ricorso (omissione del confronto con passaggi chiave della motivazione di merito) conduce all'inammissibilità: occorre contestare in modo puntuale le argomentazioni decisive del provvedimento impugnato.
- La presentazione di una consulenza difensiva o di documenti non obbliga i giudici a ritenere superati gli indizi raccolti se ne risulta una valutazione complessiva che ritiene gli indizi comunque gravi e concordanti.
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