Cassazione Penale, Sentenza n. 38308/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia per contraddittorieta' e manca di logica della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.). Si censura che la Corte, pur escludendo il dolo necessario per il reato di procurata inosservanza di pena (art. 390 c.p.) ritenendo che il ritardo fosse finalizzato a verificare la correttezza dell'ordine di carcerazione a causa delle gravi condizioni di salute del condannato, abbia tuttavia attribuito agli stessi imputati la consapevolezza dell'indebito rifiuto dell'atto d'ufficio. Rossi ha dedotto inoltre che la condotta fosse dovuta a un obbligo di verifica previsto anche dal regolamento di disciplina militare (art. 729 DPR 545/1986) e non a dolo, quindi al massimo colposa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla contraddittorieta' della motivazione: la ricostruzione della Corte territoriale e' risultata incompatibile sul piano logico perché attribuiva contemporaneamente agli imputati sia la volonta' di favorire la sottrazione alla carcerazione sia l'intento di verificare la correttezza dell'ordine per ragioni di salute. Per tale vizio la sentenza impugnata e' stata annullata. Tuttavia la Cassazione non ha disposto il rinvio in istruttoria perche' il reato contestato (rifiuto di atti d'ufficio) era nel frattempo estinto per prescrizione, ormai intervenuta il 13 dicembre 2022; pertanto la sentenza e' stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. La Corte ha altresi' precisato che non erano emerse dagli atti del merito elementi tali da consentire una declaratoria di non luogo a procedere perche' il fatto non sussiste ai sensi dell'art.129 (nei limiti di quanto desumibile dalla sentenza impugnata).
Norme richiamate
Reato di rifiuto di atti d'ufficio; la Corte ha ritenuto che il ritardo nell'esecuzione di un atto urgente costituisse materia per valutare la sussistenza del reato, ma ha sancito che la motivazione della condanna deve essere coerente con l'elemento soggettivo (dolo/consapevolezza dell'indebito).
Procurata inosservanza di pena; la Corte d'appello ha escluso il dolo per questo reato ritenendo che la condotta fosse diretta a verificare la correttezza dell'ordine in presenza di gravi condizioni di salute del condannato.
Delitto contestato in primo grado: la Corte d'appello ha ritenuto che, per Rossi, il fatto non costituisse reato rispetto a questa fattispecie.
Concorso di persone nel reato; richiamato nel capo d'imputazione per ricondurre la condotta di piu' soggetti ad un disegno criminoso comune.
Circostanza aggravante prevista dal codice; richiamata nell'imputazione originaria e valutata nel bilanciamento delle pene.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Normativa richiamata nel capo a) legata a delitti in materia di stupefacenti; presente nell'imputazione a carico di Gardini.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) e lett. b)
Norma sulla motivazione delle decisioni di legittimita' e sui motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti hanno invocato tra l'altro la contraddittorieta' della motivazione (lett. e) e l'inosservanza della norma incriminatrice (lett. b).
art. 729 DPR 545/1986
Norma del regolamento di disciplina militare richiamata dalla difesa di Rossi per sostenere l'obbligo/legittimita' della verifica dell'ordine ricevuto, e quindi l'assenza di dolo.
Regola sulla declaratoria di una causa piu' favorevole di proscioglimento (es. prescrizione o inesistenza del fatto): la Cassazione puo' riconoscere la prescrizione se tale circostanza emerge dagli atti di merito; nel caso di specie la prescrizione era comprovata, cosi' da escludere il rinvio.
Massime di principio
- La contraddittorieta' interna alla motivazione, specialmente quando riguarda l'elemento soggettivo (dolo vs buona fede/obbligo di verifica) rispetto alla stessa condotta, e' vizio rilevante che puo' determinare l'annullamento della sentenza per mancata coerenza logica.
- La Corte di Cassazione puo' dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione in sede di legittimita' e, se la prescrizione emerge dagli atti del merito, annullare senza rinvio per la causa estintiva.
- La mera documentazione che giustifica una 'verifica' (es. referti medici, contestualizzazione normativa) puo' essere rilevante per escludere il dolo in reati come la procurata inosservanza di pena, ma il giudice deve applicare tale ricostruzione in modo coerente anche rispetto ad altri reati contestati per la stessa condotta (es. rifiuto di atti d'ufficio).
- In procedimenti contro pubblici ufficiali, la difesa dovrebbe raccogliere e documentare rigorosamente ogni elemento che giustifichi la verifica dell'ordine (comunicazioni interne, fax, certificazioni mediche, istruzioni superiori) per sostenere l'assenza di dolo e la riconducibilita' della condotta a dovere d'ufficio o colpa.
- Quando piu' reati sono ascritti per una medesima condotta, il giudice non puo' assumere valutazioni psicologiche incompatibili tra loro: o emerge la finalita' di favorire la sottrazione (dolo) o emerge una finalita' di verifica/accertamento (buona fede/colpa); l'assenza di coerenza porta al vizio di motivazione.
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