Cassazione Penale, Sentenza n. 38191/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione, pur ritenendo i motivi non inammissibili rispetto alle circostanze di fatto, ha rilevato l'intervenuta prescrizione della contravvenzione riferibile al fatto del 19/10/2017. Per tale motivo ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Decisione emessa il 9 febbraio 2023.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze (21/01/2022) che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Siena (13/09/2019) che aveva dichiarato INNOCENTI Lorenzo non punibile per particolare tenuità del fatto in relazione al porto ingiustificato di un coltello a serramanico. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, chiedendo decisione più favorevole in ragione dell'assenza di concreta punibilità: il coltello era nello zaino scolastico e destinato ad attività lecite (taglio della frutta ed altre attività manuali), come emerso nel dibattimento.
Norme richiamate
concetto di "non punibile per particolare tenuità del fatto" (art. 131-bis c.p.)
Dai provvedimenti di merito risultava che la condotta era stata ritenuta non punibile per particolare tenuità; tale valutazione è stata presa in considerazione ma è stata poi superata dalla valutazione della prescrizione
prescrizione del reato (norme generali sulla prescrizione)
La Corte di Cassazione ha ritenuto intervenuta la prescrizione della contravvenzione (fatto 19/10/2017) e ha annullato senza rinvio perché il reato è estinto; l'estinzione per prescrizione impedisce la valutazione del merito sul piano sanzionatorio
Massime di principio
- Se al momento della decisione di legittimità il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio: l'estinzione sopperisce alla valutazione sul merito.
- La dichiarazione di "non punibilità per particolare tenuità del fatto" è una valutazione sul merito della offensività della condotta; tuttavia l'intervenuta prescrizione rende irrilevante tale valutazione ai fini della conservazione della decisione definitiva.
- In ricorsi per Cassazione che mirano a ottenere una decisione più favorevole, è utile documentare sia l'errore di diritto/motivazione sia i fatti concreti (es. destinazione d'uso dell'oggetto) ma occorre verificare preventivamente la possibile estinzione per prescrizione.
- La presenza di oggetti potenzialmente pericolosi nello zaino scolastico può essere valutata alla luce delle finalità d'uso e delle circostanze (assenza di pericolo concreto, destinazione ad attività lecite) per sostenere la tenuità, ma non elimina il problema della prescrizione.
- Quando il motivo principale della difesa è ottenere una decisione più favorevole, è strategico controllare termini di prescrizione e proporre tempestivamente i relativi mezzi processuali, perché la prescrizione può intervenire e determinare l'annullamento senza esame del merito.
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