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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38271/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tornese ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di sostituzione della pena dell'ergastolo con 30 anni di reclusione richiamando l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. in relazione all'art. 30 della legge n. 479/1999 (cd. legge Carotti). Il ricorrente sosteneva di aver richiesto più volte il rito abbreviato (anche personalmente in udienza preliminare) e che, per effetto della legge più favorevole sopravvenuta, avrebbe dovuto beneficiare della pena ridotta (richiamo anche alla pronuncia CEDU nel caso Scoppola). La Corte d'appello aveva invece ritenuto inammissibile l'istanza in quanto si trattava di riproposizione di una richiesta già rigettata e, in via assorbente, aveva richiamato la mancanza di procura speciale dei difensori al momento delle richieste di abbreviato.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Tornese non ha mai avuto il diritto di essere giudicato con rito abbreviato nel corso del giudizio di merito (le istanze erano state presentate in epoca inapplicabile o dichiarate inammissibili) e quindi non può essere riconosciuta la diminuente ex art. 442. La Corte ha precisato che il problema non è di retroattività della lex mitior ma di accesso processuale al rito (principio tempus regit actum) e che la giurisprudenza interna e costituzionale richiede che, per ottenere la riduzione in sede esecutiva, il condannato debba essere stato effettivamente ammesso al rito abbreviato nel giudizio di merito. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 442 cod. proc. pen.

    La diminutiva prevista opera solo se la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di un processo celebrato con rito abbreviato; non può essere riconosciuta in sede esecutiva quando il condannato non fu ammesso al rito abbreviato in sede di merito.

  • art. 30, legge n. 479 del 1999 ("legge Carotti")

    Introdusse la modifica che consentiva, in caso di rito abbreviato, la diminuzione della pena. Tuttavia la sua applicazione richiede che l'ammissione al rito sia avvenuta nel procedimento di merito.

  • art. 4-ter, commi 2 e 3, dl. n. 82 del 2000 conv. in legge n. 144 del 2000

    art. 4-ter, commi 2 e 3, dl. n. 82/2000, conv. L. n. 144/2000

    Richiamata nella vicenda come disciplina transitoria successiva; la Corte ha escluso che potesse modificare la posizione processuale dell'imputato nei termini invocati.

  • art. 25, secondo comma, Cost.

    art. 25, secondo comma, Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al principio della legge penale più mite; la Corte ha osservato che qui la questione riguarda regole processuali di accesso alla diminutiva e non una successione di norme penali sostanziali applicabili retroattivamente.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Richiamato ai fini della correzione della motivazione sostanziale resa dal giudice dell'esecuzione: la Corte ha precisato la corretta ragione giuridica a fondamento dell'ordinanza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la statuizione sul pagamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte EDU, sentenza Scoppola c. Italia (17/09/2009)

    Corte EDU, n. 10249/03, 17/09/2009 (Scoppola c. Italia)

    Rilevante come principio che la perdita della possibilità di ottenere la diminutiva viola la Convenzione quando l'interessato aveva una legittima aspettativa dovuta all'effettiva ammissione al rito abbreviato; ma la pronuncia è applicabile solo se nel giudizio di merito il rito abbreviato sia stato effettivamente celebrato o legittimamente atteso.

  • Principio 'tempus regit actum' (diritto processuale)

    I regolamenti di accesso al rito processuale sono soggetti al principio che il tempo regola l'atto: le norme processuali applicabili sono quelle vigenti al momento in cui l'atto/processo è svolto; una legge processuale sopravvenuta non può creare, se non nei casi previsti, una nuova aspettativa processuale in mancanza di ammissione in merito.

Massime di principio

  • La riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. è riconoscibile in sede esecutiva solo se la sentenza di merito è stata pronunciata all'esito di un giudizio effettivamente celebrato con rito abbreviato; mere istanze o speranze successive non sono sufficienti.
  • Il diritto al trattamento più favorevole (lex mitior) non opera automaticamente quando la modifica riguarda regole processuali di accesso a un rito: per le questioni di accesso vale il principio tempus regit actum e occorre che l'accesso sia stato effettivamente conseguito nel procedimento di cognizione.
  • Le richieste di ammissione a riti speciali devono essere formulate ritualmente (con i necessari poteri di difesa, ad es. procura speciale ove richiesta) e documentate nel giudizio di merito per poter poi essere valutate in sede esecutiva.
  • Le istanze presentate in sedi incompatibili (es. in Cassazione per ottenere un rito che incide sul merito) o prima dell'entrata in vigore della norma che avrebbe reso possibile il rito possono essere dichiarate inammissibili e non danno diritto alla diminutiva.
  • In caso di dubbio, la giurisprudenza nazionale richiede un'anteriorità concreta dell'ammissione o di una legittima aspettativa fondata sul corretto esercizio di un diritto processuale; altrimenti il giudice dell'esecuzione non può sostituire la valutazione compiuta in sede di merito.

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