Cassazione Penale, Sentenza n. 38264/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e per aver cagionato il fallimento mediante operazioni dolose (in concorso con Antonio Donvito, deceduto). I censure principali erano: 1) la Corte d'appello non avrebbe correttamente valutato la cd. "bancarotta riparata", non escludendo la responsabilità poiché non avrebbe computato correttamente le somme da compensare (in particolare le spese per ristrutturazione dell'immobile adibito a sua abitazione, ritenute migliorative del patrimonio sociale); 2) mancata prova dell'elemento soggettivo delle operazioni dolose, atteso che gli amministratori avrebbero semplicemente cercato di fronteggiare una temporanea crisi di liquidità nella speranza di ricavare risorse dalle vendite immobiliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente esaminato e confutato le censure già sollevate in precedenza: in particolare è stato ribadito che l'onere probatorio, in tema di "bancarotta riparata", grava sull'amministratore e che i versamenti effettuati (circa € 68.000) non erano sufficienti a compensare distrazioni accertate per oltre € 118.000; inoltre la sistematicità delle omissioni contributive e fiscali per circa € 700.000 dimostrava la sussistenza dell'elemento soggettivo delle operazioni dolose. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; artt. 216, 219, 223 e L.F. (norme sul delitto di bancarotta e sulla fallimento)
Le norme sono state fatte valere per configurare i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di causazione del fallimento mediante operazioni dolose; la Corte ha applicato i criteri di riferimento per valutare l'elemento oggettivo e soggettivo dei reati fallimentari
Principio giurisprudenziale sulla "bancarotta riparata" (Cass. Sez. 5, n. 57759/2017, Liparoti; Sez. 5, n. 14932/2023, Mercuri)
La bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento...
È onere dell'amministratore provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati; versamenti parziali non soddisfano il requisito
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata per censurare (o valutare la mancata) illogicità della motivazione e il vizio di travisamento delle prove nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto le doglianze ricorsuali generiche e reiterative
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare la parte che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese e all'oblazione; applicata per sanzionare la ricorrente
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato per motivare l'accettazione della requisitoria del Procuratore generale trasmessa tempestivamente a norma della disposizione emergenziale
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa nell'imposizione delle sanzioni processuali per inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi che escludessero la responsabilità della ricorrente
Massime di principio
- In tema di "bancarotta riparata" l'onere della prova spetta all'amministratore: è necessario dimostrare l'esatta corrispondenza tra le somme reintegrate e le precedenti distrazioni, e il reintegro deve essere completo e anteriore alla dichiarazione di fallimento
- Versamenti parziali o finanziamenti che non coprono integralmente le distrazioni non escludono il reato di bancarotta per distrazione
- Migliorie o spese per immobili societari poi utilizzati a fini personali possono essere valutate come distrazioni se non risultano a beneficio effettivo e documentabile del patrimonio sociale
- Omissioni sistematiche e di rilevante entità nel versamento di imposte e contributi (es. decine o centinaia di migliaia di euro) costituiscono indicio forte della volontà dolosa e possono integrare l'elemento soggettivo delle operazioni dolose finalizzate a cagionare il fallimento
- La Corte di Cassazione non riesamina pienamente i fatti: le valutazioni di merito della Corte d'appello, purché motivate e non illogiche, sono difficilmente travisabili in sede di legittimità
- Riproposizioni in cassazione di argomentazioni già esaminate e confutate in sede di gravame sono frequentemente dichiarate inammissibili; ciò comporta il rischio di condanna alle spese e al pagamento di somme a titolo di ammenda
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