Cassazione Penale, Sentenza n. 38268/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Verona che, con rito abbreviato, aveva assolto Zaffani Roberto (art. 31 L.646/1982) dal reato consistente nella mancata comunicazione, entro 10 anni dalla precedente condanna ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 152/2006, di aver ricevuto in dono un'autovettura per la quale era stata versata la somma di euro 20.800,00 (variazione patrimoniale superiore a euro 10.329,10). Il PG ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il giudice aveva errato nel ritenere che il lungo tempo intercorso facesse sorgere un ragionevole dubbio sull'elemento psicologico (dolo) e che la semplice ignoranza non poteva automaticamente escludere il dolo se non risultava inevitabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 10/10/2022 con motivazione contestuale; l'avviso alla Procura Generale è pervenuto il 19/10/2022. Il ricorso è stato redatto il 2/11/2022 e depositato nella segreteria della Procura Generale lo stesso giorno, ed è pervenuto alla cancelleria del GIP del Tribunale di Verona l'8/11/2022. Poiché l'impugnazione proposta dal Procuratore Generale deve pervenire alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento nei termini di cui all'art. 585 c.p.p., il deposito presso la segreteria della Procura Generale non equivale al deposito presso la cancelleria e non interrompe i termini; il ricorso è pertanto formalmente tardivo oltre il quindicesimo giorno e viene dichiarato inammissibile. Per tale motivo la Corte non ha esaminato nel merito le censure sul dolo e sulla motivazione del GIP.
Norme richiamate
art. 31 L. 646/1982
Riferita nella sentenza di primo grado quale norma in base alla quale è stata pronunciata l'assoluzione ("il fatto non costituisce reato"). Nella decisione impugnata tale questione sostanziale non è stata riesaminata dalla Corte, che ha deciso per motivi processuali.
art. 26 D.Lgs. 152/2006
Richiamato quale riferimento alla precedente condanna da cui nasceva l'obbligo di comunicazione. Anche questa norma sostanziale non è stata valutata dalla Corte di legittimità, dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per termini.
art. 585 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che l'impugnazione del Procuratore Generale deve essere effettivamente pervenuta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento entro i termini previsti; il deposito presso la segreteria della Procura Generale non sostituisce tale pervenuta.
art. 583, comma secondo, cod. proc. pen.
art. 583 comma secondo cod. proc. pen.
La Corte ricorda che la deroga prevista per le parti private (che equipara il deposito all'ufficio competente alla spedizione) non è automaticamente applicabile al Procuratore Generale: il deposito nella segreteria della Procura Generale non equivale alla spedizione e non interrompe i termini salvo i casi espressamente previsti dalla norma.
art. 582 cod. proc. pen.
Riaffermato il principio generale che l'impugnazione deve essere presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, principio cui l'eccezione di cui all'art. 583 si applica solo nei casi espressamente previsti.
art. 111-bis cod. proc. pen.
art. 111 bis cod. proc. pen.
Citato solo come richiamo alle successive modifiche procedurali (forme di deposito dal 30/12/2022). Non ha inciso sulla decisione sostanziale della Corte, che ha valutato i termini applicabili al tempo dei fatti.
Massime di principio
- Il ricorso proposto dal Procuratore Generale deve essere materialmente pervenuto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento entro il termine previsto (art. 585 c.p.p.); il tempestivo deposito presso la segreteria della Procura Generale non sostituisce tale adempimento.
- I termini di impugnazione decorrono dalla comunicazione/notifica della sentenza e vanno calcolati con attenzione: il mancato rispetto del termine processuale comporta l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dal merito delle doglianze.
- Le questioni di merito (es. valutazione del dolo, errori di motivazione) non vengono esaminate quando il vizio principale è procedurale (inammissibilità per tardività): la Corte di legittimità si limita a decidere sull'ammissibilità e non sul fondamento delle censure.
- L'eccezione prevista dall'art. 583 c.p.p. per il deposito nelle sedi delle Procure non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti: non è automatica la conversione del deposito in segreteria della Procura in deposito presso la cancelleria competente.
- In situazioni analoghe è fondamentale conservare e produrre le prove della effettiva pervenuta alla cancelleria competente (timbri, registrazioni di protocollo, documenti di spedizione) e, se necessario, provvedere alla spedizione diretta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento per evitare rischi di inammissibilità.
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