Cassazione Penale, Sentenza n. 38269/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 24/02/2022 in cui si chiedeva la rilevazione e applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131‑bis c.p.; in sostanza la difesa lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131‑bis. In sede di merito la difesa aveva inoltre sostenuto che la violazione della prescrizione era conseguenza di una crisi d'astinenza, asserzione ritenuta inconsistente dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e, esercitando il suo potere discrezionale, avesse motivato la conclusione secondo cui il fatto non è di "minima offensività" ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. La difesa non ha fornito elementi concreti o argomentazioni idonee a dimostrare la sussistenza della causa di non punibilità (ad es. la crisi d'astinenza). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende per la responsabilità nella presentazione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011, art. 75, comma 2
Norma richiamata in relazione al concreto tipo di violazione contestata al ricorrente (violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno).
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il giudice di merito deve valutare la offensività minima del fatto. La Corte ha ritenuto che tale causa non fosse applicabile perché il fatto non aveva i requisiti di minima offensività e la motivazione della Corte d'Appello, pur sintetica, era congrua e non illogica.
Contiene i criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha fatto riferimento a tali criteri per motivare la esclusione della rilevanza della causa di non punibilità ex art. 131‑bis, esercitando il potere discrezionale nella valutazione della gravità.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di somme a titolo di ammenda per la responsabilità nella proposizione di un ricorso inammissibile o manifestamente infondato; qui usato per disporre il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui è valutabile la colpa nell'aver determinato la causa di inammissibilità e, quindi, la legittimità della comminazione di ammende per ricorsi infondati.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) richiede una valutazione motivata e non automatica: l'onere probatorio e argomentativo spetta a chi la invoca e il giudice di merito ha un ampio margine discrezionale nella valutazione della offensività del fatto.
- Una motivazione anche sintetica del giudice di merito, purché priva di palesi illogicità e fondata sui criteri dell'art. 133 c.p., non è sindacabile in Cassazione se il ricorso non dimostra errori di diritto o di logica sostanziali.
- L'affermazione generica di circostanze esimenti (es. crisi d'astinenza) è insufficiente: occorrono elementi probatori e una ricostruzione argomentata per ottenere il riconoscimento della non punibilità o della causa di esclusione della responsabilità.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni economiche (spese processuali e ammende) quando emerga una colpa nella proposizione dell'impugnazione; gli avvocati devono valutare con attenzione la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.
- In giudizi abbreviati e in sede di appello la conferma della condanna da parte della Corte d'Appello limita la possibilità di riforma in Cassazione a motivi di diritto ben specificati: contestazioni generiche sulla valutazione della prova o sulla discrezionalità non sono generalmente sufficienti.
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