Cassazione Penale, Sentenza n. 38267/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per il reato di devastazione (art. 419 c.p.), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per la valutazione delle prove (omesso esame di specifiche annotazioni e delle riprese della telecamera n.42, presunta errata identificazione), richiesta di applicazione dell'art.114 c.p. (minima partecipazione), mancato riconoscimento dell'attenuante della minore resistenza psichica di cui all'art.62 n.3 c.p., diversa qualificazione dei fatti come danneggiamento ex art.635 c.p., e insufficiente riconoscimento delle attenuanti generiche e della proporzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati rigettandoli e confermando la sentenza di condanna pronunciata in primo grado e confermata in appello. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno fondato la condanna sulle relazioni di servizio della polizia penitenziaria, sulle dichiarazioni di persone informate sui fatti e sulle immagini di videosorveglianza; ha richiamato i principi giurisprudenziali relativi alla configurabilità del reato di devastazione (nessun nesso necessario con l'entità patrimoniale del danno; conta l'offesa e il pericolo per l'ordine pubblico) e ha escluso l'applicabilità dell'art.114 c.p. e dell'attenuante di cui all'art.62 n.3 c.p. nei casi di partecipazione attiva ai disordini. Ha altresì ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come devastazione e l'esercizio del potere discrezionale dei giudici nel determinare la pena e nel valutare le circostanze attenuanti.
Norme richiamate
Il reato di devastazione tutela l'ordine pubblico; rileva che la condotta, anche se produce danno patrimoniale contenuto, configuri offesa o pericolo concreto per l'ordine pubblico. L'elemento soggettivo è il dolo generico con percezione che la propria condotta concorra a un evento di devastazione.
La circostanza attenuante della minima partecipazione si applica solo quando il contributo del concorrente sia così lieve da risultare trascurabile nell'economia causale complessiva; nel caso di partecipazione attiva e produttiva di danni non è applicabile.
L'attenuante per minore resistenza psichica dovuta alla suggestione della folla è riconosciuta solo se l'autore ha agito per condizionamento psicologico e non quando abbia partecipato attivamente e alimentato i disordini.
Il reato di danneggiamento si distingue dalla devastazione per il diverso bene giuridico tutelato (patrimonio vs ordine pubblico). Se la condotta integra un'offesa concreta all'ordine pubblico, il reato di danneggiamento è assorbito nella fattispecie di devastazione.
Criteri per la valutazione della prova indiziaria; la Corte ha ritenuto che molte delle prove fossero dirette o rappresentative (es. riconoscimento), quindi la richiamata disciplina degli indizi non fosse direttamente applicabile per sminuirne l'efficacia.
art. 533 e art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamate in relazione al giudizio di appello e alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse congrua e sufficiente e non censurabile in cassazione.
Norme sul giudizio discrezionale della determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la quantificazione operata dai giudici di merito alla luce della gravità delle condotte e delle circostanze ritenute.
Richiamata nella parte relativa alle attenuanti generiche: il giudizio di merito sulla sussistenza e consistenza delle attenuanti è di fatto e non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
Massime di principio
- La qualificazione tra danneggiamento e devastazione dipende non tanto dall'entità del danno patrimoniale, quanto dall'offesa e dal pericolo arrecati all'ordine pubblico; anche atti apparentemente isolati possono integrare devastazione se inseriti in un contesto di disordini
- Per ottenere l'applicazione dell'art.114 c.p. è necessario dimostrare che il contributo al fatto criminoso sia causalmente trascurabile rispetto all'evento complessivo; la mera minore partecipazione non è sufficiente
- L'attenuante per minore resistenza psichica ai sensi dell'art.62 n.3 c.p. richiede prova del condizionamento psicologico da 'folla'; la partecipazione attiva esclude tale attenuante
- In sede di cassazione non è consentito richiedere una diversa valutazione delle stesse prove quando i giudici di merito abbiano fornito motivazione congrua e logicamente coerente; omissioni formali di riferimenti a singoli documenti sono ininfluenti se il complesso motivazionale è adeguato
- Il riconoscimento visivo o le dichiarazioni di persone informate dei fatti, se ritenute attendibili dai giudici di merito, costituiscono prova idonea a fondare la responsabilità e non sono facilmente sindacabili in cassazione salvo vizi di logicità o contraddittorietà nella motivazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38191/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38264/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38268/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38269/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38271/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38272/2023 del 19/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →