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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21099/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (custode)

La controversia

La controversia nasce da una caduta avvenuta all’uscita dal turno di lavoro, in un centro commerciale, su un tratto di pavimento bagnato segnalato solo da un cavalletto giallo con invito alla prudenza. La danneggiata, che riportava lesioni lievi, ha chiesto il risarcimento al consorzio proprietario del centro commerciale, ritenendolo responsabile ex art. 2051 c.c. per omessa adozione di ulteriori cautele. Il tribunale ha rigettato la domanda; la corte d’appello ha confermato il rigetto, valorizzando la condotta della danneggiata come caso fortuito. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2051, 1227 e 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova, sostenendo che le fosse stato addossato anche l’onere di dimostrare di non avere causato l’evento e di avere tenuto condotta prudente; 2) nullità della sentenza per motivazione mancante o al di sotto del minimo costituzionale, per non avere spiegato perché non fossero state adottate misure ulteriori, come secchio o segatura; 3) violazione dell’art. 2051 c.c. per erronea qualificazione della condotta della danneggiata come caso fortuito liberatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, superava il minimo costituzionale e dava conto sia dei fatti sia delle ragioni giuridiche del rigetto. Ha poi esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, rigettandoli anch’essi: la condotta della danneggiata, che aveva attraversato il tratto bagnato con andatura sostenuta nonostante la segnalazione del pericolo, è stata considerata caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode; inoltre, la censura sull’inversione dell’onere della prova è stata reputata nuova e comunque non coerente con la doppia conforme di merito. È stato quindi rigettato integralmente il ricorso; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato; è stata altresì data atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode può essere esclusa dal caso fortuito; nel caso concreto, la condotta imprudente della danneggiata è stata ritenuta idonea a integrare il fortuito liberatorio.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la propria condotta non potesse essere posta a suo carico in termini tali da escludere o ridurre la responsabilità altrui; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in materia di art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il fatto dannoso, il nesso causale e, quando la cosa è inerte e priva di intrinseca pericolosità, anche la situazione obiettiva di pericolosità e la propria cautela ordinaria.

  • art. 132, secondo comma, n. 2 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca al punto da non rendere percepibile il ragionamento decisorio; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge in tema di riparto dell’onere probatorio e di nozione di caso fortuito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il danno, il nesso causale tra cosa e evento e, se la cosa è inerte e non intrinsecamente pericolosa, anche l’esistenza di una situazione obiettiva di pericolosità e l’adozione di una condotta conforme all’ordinaria diligenza.
  • Il caso fortuito liberatorio può essere integrato anche dal comportamento colposo del danneggiato, quando tale condotta sia da sola idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
  • Il vizio di motivazione è oggi configurabile solo nei casi in cui la sentenza presenti argomentazioni obiettivamente incomprensibili, contraddittorie o inconciliabili; non basta il mero dissenso sulla sufficienza o sull’opportunità delle argomentazioni del giudice di merito.
  • In cassazione non sono efficacemente deducibili censure nuove che non siano state specificamente veicolate contro la decisione di primo grado, specie quando ricorra una doppia conforme sul piano fattuale.
  • La doglianza sulla mancata adozione di ulteriori cautele è inammissibilmente meramente fattuale se non si confronta con l’accertamento di merito secondo cui il pericolo era stato segnalato e la condotta del danneggiato è stata ritenuta imprudente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custode
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggioreNesso di causalità

Testo integrale

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