Cassazione Penale, Ordinanza n. 34073/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 22 dicembre 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la condanna alla pena di otto mesi di arresto e 8.000 euro di ammenda per la realizzazione, quale committente e proprietario, di opere edilizie abusive: tettoie, tre unità abitative prefabbricate qualificate come nuove costruzioni e un muro di recinzione. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche; con il secondo, vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio; con il terzo, omessa o inadeguata valutazione dei motivi d’appello sulla responsabilità, sostenendo che il muro era preesistente e soltanto rifatto e che le case prefabbricate erano state rimosse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il terzo motivo è stato ritenuto diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, non consentite in cassazione, a fronte di una motivazione di merito che aveva richiamato il verbale di perquisizione e sequestro e le deposizioni dibattimentali dell’agente di polizia locale e dell’architetto. La dedotta preesistenza dei muretti e la rimozione delle case prefabbricate collegate alle utenze idriche ed elettriche sono state considerate ricostruzioni alternative di merito. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi, precisando che il solo stato di incensuratezza non è sufficiente e che non occorre esaminare ogni elemento dedotto, purché siano valutati quelli decisivi o rilevanti e le specifiche considerazioni dell’interessato. Il secondo motivo è stato disatteso perché la pena era stata motivata con richiamo ai parametri dell’art. 133 c.p. e all’estensione non modesta dei fabbricati abitativi, ciascuno di 8 per 3 metri; la pena era stata ritenuta congrua e prossima al minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
per aver realizzato, nella qualità di committente e proprietario, opere edilizie abusive, quali tettoie, tre unità abitative prefabbricate qualificate come "nuove costruzioni", costruzione di un muro di recinzione.
La disposizione è indicata quale base della condanna per la realizzazione delle opere edilizie abusive descritte.
il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato
Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sull’assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non basta a giustificarne la concessione.
Nel caso in disamina, con il riferimento alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, il giudice ha fatto richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ed evidenziato l'estensione non modesta dei fabbricati abitativi, di metri 8 per 3 ciascuno, ritenendo congrua e non suscettibile di alcuna mitigazione la pena determinata dal primo giudice, peraltro, in misura prossima al minimo edittale.
La valutazione della congruità della pena può essere motivata richiamando i parametri dell’art. 133 c.p. e la consistenza concreta delle opere abusive.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito una ricostruzione alternativa né sollecitare una nuova valutazione delle prove, quando la motivazione impugnata sia congrua, esauriente e dia conto dell’iter logico-giuridico seguito.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per concederle.
- Ai fini della motivazione sulle attenuanti generiche non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto o risultante dagli atti, purché siano considerati gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e le specifiche deduzioni dell’interessato.
- La congruità della pena può essere motivata con riferimento ai criteri dell’art. 133 c.p., alla consistenza concreta delle opere e alla collocazione della pena in prossimità del minimo edittale.
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