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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9418/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato per il capo b) (istigazione ad appiccare il fuoco) e aveva rideterminato la pena per la residua contravvenzione (art. 256 d.lgs. n.152/2006). In cassazione il ricorrente chiede: 1) rettifica formale della indicazione della pena nel dispositivo (da 'mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa' a pena contravvenzionale), ai sensi dell'art. 619 c.p.p.; 2) censura per la revoca della sospensione condizionale della pena disposta in primo grado; 3) omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato nel merito e lo ha rigettato nel resto, ma ha accolto la richiesta di rettifica formale: ha sostituito nel dispositivo della sentenza impugnata la dizione erronea 'reclusione e multa' con la corretta 'arresto e ammenda', coerente con la natura contravvenzionale del reato. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla particolare tenuità del fatto poichè essa avrebbe richiesto una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto infondata anche la doglianza circa la revoca della sospensione condizionale, affermando che la formulazione adottata dalla Corte d'appello ('confermato nel resto') implica il mantenimento del beneficio concesso in primo grado quando la pena è stata rideterminata su impugnazione proposta dal solo imputato, evitando la reformatio in peius.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. n. 152/2006

    Norma relativa a illecita gestione di rifiuti (contravvenzione). La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile l'impugnazione relativa a questo capo per carenza documentale; Cassazione non è intervenuta sul merito della qualificazione.

  • art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006

    Norma rilevante per il capo b) contestato in appello. La Corte d'appello ha esaminato questo motivo ed ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto; la Cassazione ha confermato l'esame di merito operato dal giudice di appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d'appello l'ha esclusa sulla base del quantitativo e della tipologia dei rifiuti e dell'estensione dell'area; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame perché comportava una rivalutazione di merito.

  • art. 619 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per chiedere la rettifica della decisione impugnata. La Corte ha accolto la rettifica formale, rilevando che si trattava di un errore materiale del dispositivo che andava armonizzato con il contenuto reale della decisione.

  • art. 130 c.p.p.

    Richiamata nelle Sezioni Unite per delimitare i casi di correzione di errori materiali: non è applicabile quando la correzione comporterebbe modifiche essenziali al contenuto della decisione. La Corte ha applicato questo principio per giustificare i limiti della rettifica ammissibile.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato nei precedenti giurisprudenziali citati dalla Corte con riguardo all'interpretazione del mantenimento della sospensione condizionale: principio per cui, su impugnazione proposta dal solo imputato, la rideterminazione della pena senza espresso cambiamento delle altre statuizioni implica la conferma del beneficio già concesso.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per rivedere le valutazioni di fatto: le censure che richiedono una nuova valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Gli errori materiali nel testo del dispositivo (es. indicazione della tipologia di pena) possono essere rettificati in cassazione quando la rettifica si limiti ad armonizzare la forma con il contenuto sostanziale già espresso nella motivazione, senza modificare la decisione sostanziale.
  • Il beneficio della sospensione condizionale concesso in primo grado si considera implicitamente confermato dal giudice d'appello quando l'appello è proposto dal solo imputato e la Corte d'appello ridetermina la pena senza manifestare la volontà di revocare la sospensione; la formula 'confermato nel resto' va interpretata in tal senso per evitare la reformatio in peius.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una motivazione e valutazione di merito circostanziata: la semplice allegazione non sufficiente e la questione può essere dichiarata inammissibile in cassazione se equivale a una richiesta di riconsiderazione del fatto.

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