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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27724/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società in liquidazione, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sul Mod. 770/05 semplificato e sul Mod. Unico 2005 relativo all'anno d'imposta 2004. L'Ufficio aveva iscritto a ruolo euro 460.743,22 per omesso versamento di IVA, IRES e ritenute alla fonte, oltre sanzioni e interessi. La contribuente sosteneva che la pretesa fosse illegittima perché non le era stato comunicato l'avviso di irregolarità, con conseguente preclusione della possibilità di definire la violazione con riduzione delle sanzioni. I giudici di merito hanno accolto il ricorso ritenendo non provata l'effettiva notifica delle comunicazioni di irregolarità. L'Agenzia, in cassazione, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, sostenendo che la comunicazione preventiva è obbligatoria solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre nel caso di specie la cartella era stata emessa per il mero mancato pagamento di imposte regolarmente dichiarate; in subordine, ha sostenuto che l'eventuale vizio avrebbe potuto incidere solo sulle sanzioni e non sulle imposte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che l'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non impone il contraddittorio preventivo in ogni controllo automatizzato, ma solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Quando la cartella è emessa per il mero omesso versamento di quanto dichiarato, non è dovuta la comunicazione di irregolarità e la sua omissione non comporta né la non debenza del tributo né la riduzione di sanzioni e interessi ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997. Poiché nella specie il ruolo riguardava imposte dichiarate e non versate, la CTR ha errato nel ritenere necessaria la comunicazione e nell'annullare l'atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    il controllo automatizzato e la relativa iscrizione a ruolo non richiedono comunicazione preventiva quando la pretesa riguarda il mero mancato pagamento di imposte già dichiarate e non emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

  • art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000

    l'obbligo di comunicazione preventiva sussiste solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non in ogni ipotesi di liquidazione automatizzata

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come disposizione parallela ai fini del controllo automatizzato dell'IVA, con obbligo di comunicazione limitato alle ipotesi di esito diverso da quello dichiarato o di errore nella dichiarazione

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997

    l'omessa comunicazione, nei casi in cui non sia dovuta, non determina la non debenza o la riduzione di sanzioni e interessi

  • Cass. 18405 del 2021

    richiamata come precedente conforme sul principio per cui, nel mero omesso versamento di quanto dichiarato, non è dovuta la comunicazione di irregolarità

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, l'obbligo di comunicazione dell'esito al contribuente non opera in via generalizzata, ma soltanto quando il controllo evidenzi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o un risultato diverso da quello dichiarato.
  • Se la cartella deriva dal mero omesso versamento di imposte regolarmente esposte in dichiarazione, non è necessario il previo avviso di irregolarità e la sua mancata trasmissione non invalida la pretesa tributaria.
  • L'omissione della comunicazione preventiva, quando non dovuta, non incide sulla debenza del tributo né comporta automaticamente la riduzione o l'esclusione delle sanzioni e degli interessi.
  • Il giudice di merito che annulli la cartella per mancata prova della notifica dell'avviso di irregolarità, senza verificare se tale avviso fosse effettivamente dovuto, incorre in errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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