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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16470/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Due società avevano proposto opposizione contro verbali di accertamento dell'INPS che contestavano, per un periodo compreso tra il 1° marzo 2006 e il 31 dicembre 2010, l'omesso assoggettamento a contribuzione della quota del 50% di indennità qualificate come trasferta nazionale e trasferta estera. Il Tribunale aveva respinto le opposizioni ritenendo applicabile il regime del trasfertismo e infondata la compensazione del controcredito contributivo. In appello le società avevano eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, sostenendo che dopo la notifica dei verbali non vi fossero stati atti interruttivi. La Corte d'appello aveva accolto tale eccezione, reputando non interruttiva la costituzione dell'INPS nel giudizio di accertamento negativo, limitata alla richiesta di rigetto dei ricorsi. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c., assumendo che la memoria difensiva depositata nel giudizio di merito, pur chiedendo il rigetto dell'azione, esprimesse comunque la volontà di far valere il credito e quindi avesse efficacia interruttiva della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame. Ha ritenuto erroneo il principio per cui la mera richiesta di rigetto dell'azione di accertamento negativo sia inidonea, in radice, a interrompere la prescrizione. Secondo la Corte, occorre invece verificare il contenuto concreto dell'atto difensivo: la richiesta di reiezione può integrare una domanda idonea a interrompere la prescrizione se, in concreto, ribadisce e fa valere il credito dell'ente. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la fattispecie alla luce di tali principi e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È la norma violata nei verbali di accertamento INPS; la vicenda sostanziale riguarda l'assoggettamento a contribuzione di indennità di trasferta/trasfertismo.

  • art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335

    È la norma invocata dalle società per eccepire la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la decorrenza e la disciplina della prescrizione del credito.

  • art. 2943 c.c.

    La Corte ribadisce che anche un atto processuale può avere efficacia interruttiva se, in concreto, manifesta in modo inequivoco la volontà di far valere il credito.

  • art. 2945 c.c.

    L'effetto interruttivo produce gli ordinari effetti permanenti previsti dalla norma quando l'atto sia idoneo a interrompere la prescrizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in cassazione, richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    Norma richiamata per il rinvio al giudice di merito anche ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso in accertamento negativo di un debito, la costituzione del convenuto creditore con richiesta di rigetto della domanda può avere efficacia interruttiva della prescrizione se, dal contenuto concreto dell'atto, emerga la chiara volontà di far valere giudizialmente il credito.
  • L'idoneità interruttiva di un atto non va negata in astratto sulla base della sola forma delle conclusioni, ma va accertata attraverso l'interpretazione complessiva dell'atto e delle allegazioni in esso contenute.
  • In una controversia su crediti contributivi oggetto di accertamento negativo, il titolare del credito resta onerato di allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa, anche se formalmente convenuto.
  • La richiesta di rigetto dell'azione altrui non è soltanto una difesa negativa: può implicare, in concreto, l'affermazione positiva del proprio diritto e quindi costituire domanda idonea a interrompere la prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a rilevare l'assenza di una esplicita domanda di adempimento, ma deve verificare se la difesa del creditore contenga un'effettiva esplicitazione della pretesa creditoria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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