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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11375/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La vicenda origina da un'espropriazione presso terzi promossa da una società creditrice contro la debitrice principale e nei confronti di un ente terzo. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo; la creditrice aveva allora proposto opposizione agli atti esecutivi. Definita la fase sommaria, il giudice aveva assegnato novanta giorni per introdurre il giudizio di merito. La società opposta introdusse il merito con atto di citazione notificato il 15 maggio 2020 e iscritto a ruolo il 20 maggio 2020. Il Tribunale dichiarò inammissibile, per tardività, l'atto introduttivo, ritenendo che il termine perentorio scadesse il 20 marzo 2020 e che non operasse la sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale COVID-19. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 618, secondo comma, c.p.c., 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, sostenendo che il termine per introdurre il giudizio di merito era stato sospeso nel periodo emergenziale e che, comunque, il parametro rilevante era la notifica dell'atto di citazione e non l'iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, qualificando il provvedimento impugnato come sentenza in senso sostanziale, pur se formalmente ordinanza, perché aveva definito il giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Ha accolto l'unico motivo, affermando che il tribunale aveva errato sia nel considerare decisiva ai fini della tempestività l'iscrizione a ruolo, sia nel negare l'applicazione della sospensione emergenziale dei termini processuali alle opposizioni esecutive. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza-sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 618, secondo comma, c.p.c.

    termine perentorio per l'introduzione della fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi

    Ai fini del rispetto del termine per introdurre la fase a cognizione piena rileva la notifica dell'atto introduttivo della fase di merito, non l'iscrizione della causa a ruolo, che ha funzione meramente ordinatoria e di distinzione tra le due fasi del giudizio oppositivo.

  • art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    sospensione per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili

    La sospensione emergenziale si applica a ogni atto processuale, incluse le opposizioni esecutive, poiché la formulazione è ampia e la ratio è evitare decadenze durante l'impossibilità materiale di compiere attività processuali.

  • art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23

    proroga della sospensione fino all'11 maggio 2020

    La proroga della sospensione dei termini processuali incide anche sul termine per introdurre il merito dell'opposizione agli atti esecutivi.

  • legge 7 ottobre 1969, n. 742

    La Corte richiama in via comparativa che l'esenzione delle opposizioni esecutive dalla sospensione feriale è prevista espressamente dalla legge, mentre nulla di simile è stabilito per la sospensione emergenziale, confermandone quindi l'applicabilità generale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il termine perentorio assegnato per introdurre la fase di merito va verificato con riguardo alla notifica dell'atto introduttivo della cognizione piena, non all'iscrizione a ruolo, che ha funzione solo di segnare il passaggio tra la fase sommaria e quella di merito.
  • La sospensione straordinaria dei termini processuali introdotta per l'emergenza COVID-19 si applica a tutti gli atti dei procedimenti civili, comprese le opposizioni esecutive, salvo un'espressa esclusione normativa.
  • In mancanza di una previsione di esonero analoga a quella prevista per la sospensione feriale, non è consentito escludere in via interpretativa le opposizioni esecutive dall'ambito applicativo della sospensione emergenziale.
  • Quando il termine per introdurre il merito cade in un periodo coperto da sospensione straordinaria, il termine resta sospeso e la tempestività deve essere valutata tenendo conto dell'intervallo di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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