Cassazione Civile, Ordinanza n. 30872/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2010, fondato sulla contestazione di indebita detrazione di fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. In appello la contribuente aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado, sul rilievo che le risultanze istruttorie dimostrassero l'effettività delle operazioni di acquisto e vendita di telefoni cellulari. L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di fatti decisivi, in particolare delle circostanze emergenti da e-mail scambiate tra la contribuente e il fornitore estero circa la provenienza delle merci ordinate. Sosteneva che tali elementi, insieme ad altri indizi, avrebbero dovuto condurre a ritenere provata la partecipazione della contribuente a operazioni soggettivamente inesistenti e quindi la legittimità dell'accertamento IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR aveva effettivamente esaminato le circostanze dedotte dall'Ufficio, ma le aveva ritenute non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per fondare la presunzione di conoscenza, da parte del contribuente, del carattere fraudolento dell'operazione. Ha inoltre chiarito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non sussiste quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito, ancorché valutato diversamente sul piano probatorio. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non ricorre se il fatto è stato comunque valutato dal giudice di merito, anche se con esito probatorio opposto.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Per dedurre il vizio di omesso esame il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo della sua discussione processuale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È necessario depositare e indicare gli atti e i documenti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso.
Il fatto omesso deve essere un fatto storico principale o secondario, purché controverso e decisivo ai fini dell'allocazione dell'onere della prova.
art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134
Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176
Norma processuale richiamata per la trattazione non partecipata da remoto in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia l'inesistenza effettiva del fornitore sia la consapevolezza del cessionario o, almeno, la sua colpevole ignoranza desumibile da elementi oggettivi e specifici.
- Una volta che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio anche in via presuntiva, grava sul contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore avveduto per non essere coinvolto in una frode fiscale.
- Ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame rilevante riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta censurare la diversa valutazione delle prove o l'omessa menzione di singoli elementi istruttori.
- La parte ricorrente in cassazione deve indicare in modo puntuale il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività, altrimenti il motivo è inammissibile o infondato nel merito.
- Se il giudice di merito ha preso in considerazione il fatto controverso, la censura non può essere veicolata come omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., anche quando la conclusione probatoria sia opposta a quella auspicata dal ricorrente.
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