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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02817/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un soggetto che agiva quale socio e custode giudiziario, il quale contestava un preliminare di vendita relativo a un complesso alberghiero, deducendone la simulazione perché stipulato dopo un sequestro giudiziario e senza corrispettivo. In subordine chiedeva che fosse dichiarata l'inopponibilità o inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un successivo atto di vendita avente a oggetto il medesimo compendio e altri beni, oltre al risarcimento dei danni. Dopo che il Tribunale aveva rigettato le domande per asserita estinzione del giudizio, l'appellante aveva chiesto in appello la riforma della sentenza e la rimessione della causa al Tribunale ex art. 354 c.p.c. La Corte d'appello ha dichiarato improcedibile l'appello per tardiva costituzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla costituzione dell'appellante e sul regime dell'appello (artt. 348, 347, 165, 307 e 354 c.p.c.) e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la notifica e l'iscrizione a ruolo erano state effettuate ritualmente, anche mediante deposito cartaceo dell'atto notificato a mezzo posta e, in aggiunta, con deposito telematico. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 307, 354, 112 e 161 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse deciso nel merito invece di pronunciarsi sull'impugnazione della statuizione di estinzione e sulla richiesta di rimessione al primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., osservando che, pur trattandosi di deduzione di error in procedendo, il ricorrente non aveva trascritto né riassunto in modo adeguato gli atti e i documenti su cui fondava le censure, né li aveva localizzati specificamente nel fascicolo. Ha quindi ritenuto che tale carenza impedisse di verificare la decisività delle allegazioni relative alla costituzione in appello, alla notifica e alla modalità di iscrizione a ruolo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'inammissibilità del primo motivo ha fatto passare in giudicato la sentenza impugnata. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, per mancata costituzione delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base della domanda subordinata di inefficacia/inopponibilità dell'atto di vendita in pregiudizio del creditore o dell'avente interesse.

  • art. 354 c.p.c.

    invocato dall'appellante per ottenere la rimessione della causa al Tribunale dopo la dedotta estinzione del giudizio in primo grado.

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla declaratoria di improcedibilità dell'appello per mancata/tardiva costituzione dell'appellante.

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 165 c.p.c. in relazione alla costituzione dell'appellante.

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 347 c.p.c. in relazione agli adempimenti di costituzione dell'appellante.

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta estinzione del giudizio e alla censura contro la decisione di primo e secondo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione o omissione di pronuncia, avendo il ricorrente sostenuto che la Corte d'appello avesse deciso nel merito anziché sulla richiesta di rimessione al primo giudice.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato in collegamento con i vizi di sentenza dedotti dal ricorrente.

  • art. 360 c.p.c.

    indicata come norma di legittimazione delle censure per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366 c.p.c.

    interpretato nel senso che impone, anche per i motivi di ricorso che deducono error in procedendo, la trascrizione o riassunto essenziale degli atti e dei documenti rilevanti, oltre alla loro specifica indicazione e localizzazione nel fascicolo, a pena di inammissibilità.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato da versare in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1716 c.c.

    richiamato per affermare che, in presenza di più mandatari con lo stesso oggetto e assenza di espressa previsione di azione congiunta, ciascuno è abilitato al compimento dell'atto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo è comunque soggetto all'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda: occorre trascriverne o riassumerne il contenuto, indicare in quale fase siano stati prodotti e precisarne la collocazione nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La deduzione di un vizio processuale non esonera il ricorrente dal rispetto del principio di autosufficienza del ricorso: la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti solo se essi siano stati puntualmente individuati e resi controllabili nel ricorso stesso.
  • Quando il primo motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile e ciò determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, i motivi ulteriori che presuppongono ancora un sindacato sul merito o sulla statuizione impugnata possono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Se una parte conferisce procura congiunta a più difensori senza imporre l'esercizio necessariamente congiunto del mandato, il ricorso sottoscritto da uno solo dei difensori muniti di procura può ritenersi validamente sottoscritto.
  • L'omessa specificazione e localizzazione degli atti processuali e documenti nel ricorso impedisce alla Corte di valutare la decisività delle censure fondate su quegli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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