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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3903/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il sequestro preventivo di un gregge di novanta pecore disposto per il reato di cui all'art. 636 c.p. deducendo: violazione di legge (artt. 633 e 636 c.p., art. 321 c.p., artt. 948 e 2697 c.c.); che la vicenda è di natura civilistica e che Cocco era legittimamente entrato nel possesso dei terreni (allega una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di Marco Cipolla, prodotta dopo l'ordinanza impugnata); contestazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora; violazione del principio dell'onere della prova (sostiene che un certificato catastale non è sufficiente e che manca un titolo legittimo).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazioni: il documento prodotto (dichiarazione sostitutiva) è sopravvenuto alla decisione del tribunale e pertanto non può essere utilizzato in sede di legittimità; le censure del ricorrente sono essenzialmente critiche della valutazione probatoria del giudice di merito (vizio di motivazione) e non configurano una violazione di legge. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto sussistente il fumus sulla base di plurime testimonianze, documentazione fotografica e denunce, e il periculum in mora in ragione della libera disponibilità del gregge e dell'assenza di luoghi alternativi per trasferirlo. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme pertinenti; la Corte non ritiene che la lamentata violazione di tale norma emerga dagli atti, trattandosi di censura di merito sulla valutazione dei fatti

  • art. 636 cod. pen.

    Norma relativa al reato contestato (appropriazione di bestiame). La Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato gli elementi a supporto del fumus commissi delicti

  • art. 321 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di sequestro; la Corte non rileva violazioni di questa norma atteso che la contestazione riguarda la valutazione probatoria del tribunale

  • art. 948 cod. civ.

    Norma civilistica richiamata dal ricorrente in ordine alla possessio/possesso, ma la Corte osserva che la presumibile natura civilistica della controversia non esclude la valutazione in sede penale quando è contestato il fumus del reato

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiesto dal difensore in tema di onere della prova; la Corte rileva che il ricorrente non ha prodotto il titolo idoneo in sede di merito e che la censura in Cassazione è inammissibile se si limita a contestare la valutazione probatoria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione e per le relative conseguenze (condanna alle spese e ammenda)

  • Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 23151 del 24/01/2019 (Zamparini)

    in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità

    Principio utilizzato per escludere la rilevanza della dichiarazione prodotta dal ricorrente dopo l'ordinanza impugnata

  • Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 (Napoli)

    il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge ... vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi

    Criterio impiegato per rigettare il ricorso che si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti senza evidenziare un vizio di diritto o una motivazione manifestamente insufficiente

Massime di principio

  • Elementi o documenti prodotti dopo la chiusura del dibattimento/riesame dinanzi al giudice del merito non sono considerabili in sede di Cassazione nelle impugnazioni cautelari.
  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso principalmente per violazioni di legge; le critiche sulla valutazione delle prove svolte dal giudice di merito sono in linea di massima inammissibili se non configurano un vizio di diritto o una motivazione manifestamente carente.
  • Per contestare efficacemente il fumus commissi delicti o il periculum in mora è necessario produrre in sede di merito titoli o elementi probatori rilevanti e tempestivi; la mera allegazione tardiva non è utile in cassazione.
  • L'onere della prova gravante su chi afferma la legittimità del possesso impone la produzione del titolo idoneo già nei precedenti gradi di giudizio; l'assenza di tale titolo rende difficoltosa la contestazione del sequestro preventivo.
  • Un provvedimento di sequestro basato su testimonianze, documentazione fotografica e denunce può ritenersi adeguatamente motivato; per ottenere l'annullamento in cassazione occorre dimostrare specifiche violazioni di legge o una motivazione radicalmente insufficiente.

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