Cassazione Penale, Sentenza n. 40756/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte della Corte di appello di L'Aquila, del decreto di confisca emesso dal Tribunale di L'Aquila (14/02/2021). I ricorrenti deducono molte censure: inefficacia del sequestro per decorso dei termini tra immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e confisca; vizi di notifica della fissazione e del rinvio dell'udienza in capo a Renee Strange; contestazione della qualificazione della pericolosità sociale e dell'abitualità delittuosa di Franco Ricci (anche per utilizzo di segnalazioni, procedimenti prescritti, movimentazione di liquidità e presunti movimenti tra società e familiari); contestazione della ricostruzione del tenore di vita e della provenienza illecita dei beni; deduzioni circa la natura e la tempistica delle società riconducibili al proposto e l'assenza del dolo specifico per ipotesi di trasferimenti fraudolenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Renee Adrianne Strange: ha annullato l'ordinanza impugnata nei suoi confronti per nullità connessa a notifiche (decreto di fissazione udienza notificato "a mani" ma mancante la perfetta comunicazione del rinvio), e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. I ricorsi di Franco Ricci, Luca Ricci e Patrizio Ricci sono stati dichiarati inammissibili: la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze sostanziali (compreso il vizio per decorso dei termini del sequestro) e ha confermato che, anche ove il sequestro fosse inefficace per violazione di termini, ciò non impedisce la confisca definitiva; ha confermato la valutazione di merito circa la pericolosità sociale e l'abitualità delittuosa basata su plurime evidenze (precedenti, movimenti di denaro, tenore di vita, struttura societaria), ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione
Richiamati gli artt. 24 e 111 nella prospettiva dei diritti di difesa e del giusto processo; la Corte ricorda i limiti al sindacato in cassazione su valutazioni di merito e la tutela delle garanzie processuali (notifiche).
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Riferimento alla garanzia del giusto processo e al diritto di partecipare al procedimento: la nullità per vizi di notifica è stata ritenuta idonea ad annullare il provvedimento nei confronti di Strange.
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
Richiamate più disposizioni: art. 1 (definizione delle fattispecie rilevanti per la misura), art. 4 (categorie criminologiche), art. 24, comma 2 (effetti dell'inefficacia del sequestro), art. 27, comma 6 (riguardo alla confisca). La Corte precisa che l'inefficacia del sequestro non determina di per sé l'estinzione del procedimento né impedisce la confisca definitiva; inoltre, la qualificazione della pericolosità sociale può fondarsi su un insieme di elementi circostanziali (tenore di vita, movimenti finanziari, società, precedenti).
Richiamata la rilevanza, nei giudizi di prevenzione, dei trasferimenti patrimoniali e del possibile dolo relativo; tuttavia la Corte osserva che, nel giudizio di prevenzione, non è necessaria la prova del dolo specifico come nei reati tipici per ritenere elusiva la struttura societaria o il trasferimento di beni.
art. 161; art. 623, comma 1, lett. c); disp. att. art. 175
Art. 161: regole generali sulle notifiche (la mancata notifica degli avvisi può rilevare). Art. 623 c.p.p. e disp. att. 175: richiamati in relazione alla competenza/assegnazione del rinvio alla Corte di appello vicinore; la nullità per vizi di notificazione impone rinvio ad altro ufficio per nuovo esame.
Giurisprudenza di merito richiamata
La Corte cita precedenti di legittimità per affermare che il vizio di efficacia del sequestro non impedisce la confisca e per sostenere l'ammissibilità del valore indiziario di circostanze quali tenore di vita e pluralità di società/conti per ricostruire l'abitualità delittuosa.
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 10, comma 3; art. 27, comma 2)
Richiamati per precisare i limiti del ricorso per cassazione nel giudizio di prevenzione: la Corte di cassazione è chiamata a sindacare violazioni di legge, non a riesaminare il merito fattuale valutato dai giudici di merito.
Massime di principio
- La decorrenza o inefficacia del sequestro per violazione dei termini previsti dalla normativa antimafia non determina automaticamente l'estinzione del procedimento né impedisce la possibilità di adottare la confisca; l'inefficacia è distinta dalla decisione finale sulla misura ablativa.
- Le nullità connesse a notifica/irregolare comunicazione delle udienze (compresi i rinvii) possono incidere in maniera decisiva sul procedimento e, se rilevanti rispetto alla posizione di una parte, determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
- In giudizi di prevenzione la valutazione della "pericolosità sociale" e dell'abitualità delittuosa può essere fondata su un quadro indiziario complessivo: pluralità di precedenti, consistente e continuativa movimentazione di somme, possesso di numerosi beni sproporzionati rispetto ai redditi formali, uso di società riconducibili a prestanome e accertamenti bancari sospetti.
- La Cassazione, nei procedimenti di prevenzione, è limitata al sindacato di legittimità; le censure che chiedono una rivalutazione del merito fattuale sono inammissibili salvo profili di violazione di legge.
- I trasferimenti o la titolarità di beni su soggetti familiari possono essere scrutinati come elementi indicativi di scopi elusivi o di fittizia intestazione se emergono indizi (temporaneità, collegamenti gestionali, decorso dei termini rilevanti); la difesa deve fornire prova convincente della legittimità dei trasferimenti per neutralizzare tali indizi.
- Per tutelare la posizione processuale, è fondamentale contestare tempestivamente e documentare vizi di notifica e di comunicazione delle udienze; in assenza di corretta partecipazione al processo, i provvedimenti possono essere annullati.
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