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Sentenza

Sentenza del 05/07/2024 n. 18479 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva accertato, per il periodo d'imposta 2005, IRPEF su redditi non dichiarati per complessivi 422.288,68 euro, inclusi 8.845,77 euro di interessi, relativi a titoli di credito incassati in momenti diversi presso la Cassa di Risparmio di San Marino. Contestava l'omessa compilazione del quadro RW e applicava la presunzione di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009. Il contribuente aveva ottenuto ragione dalla CTP, che aveva escluso la retroattività della norma e considerato l'assoluzione penale relativa ai medesimi fatti; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia, reputando retroattiva la disciplina e autonomo l'accertamento tributario rispetto al processo penale. In cassazione il contribuente ha sollevato quattro motivi: natura non retroattiva della presunzione; vizio di motivazione in relazione alle risultanze penali; difetto di motivazione dell'avviso; violazione del termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso.

La decisione

La Cassazione ha respinto l'eccezione di giudicato esterno, perché la sentenza invocata riguardava il 2006, dunque un diverso periodo e fatti differenti. Ha accolto il primo motivo: la presunzione dell'art. 12, comma 2, è sostanziale e non può applicarsi retroattivamente ai redditi del 2005. La CTR aveva fondato l'accertamento sulla presunzione legale senza valutare autonomamente se gli elementi disponibili costituissero, eventualmente, presunzioni semplici gravi e precise; perciò la decisione è stata cassata su questo punto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo incerto e perplesso. Il terzo è stato rigettato: l'obbligo di motivazione dell'avviso è assolto se l'atto espone il criterio astratto utilizzato per determinare il maggior reddito, anche senza citare puntualmente la norma. Il quarto è stato rigettato: il termine dilatorio è derogabile per specifiche ragioni d'urgenza, non generiche; nel caso concreto l'avviso, notificato il 5 novembre 2010 dopo il PVC del 27 ottobre 2010, indicava l'imminente scadenza dei termini di accertamento e l'urgenza era già stata valutata dal giudice di merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009

    la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva.

    La presunzione legale di evasione per attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata è una norma sostanziale e, pertanto, non si applica retroattivamente. Non può quindi fondare, per il periodo d'imposta 2005, l'accertamento relativo a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/2009

    Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero.

    Le disposizioni che raddoppiano i termini di accertamento e quelli per contestare o irrogare sanzioni hanno natura procedimentale e seguono il principio tempus regit actum; tale qualificazione non rende però retroattiva la presunzione sostanziale prevista dal comma 2.

  • Artt. 3 e 24 Cost.

    una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione

    La tutela dell'effettività della difesa e della ragionevolezza concorre a escludere che la presunzione sia applicata retroattivamente, poiché il contribuente potrebbe non avere conservato documenti secondo obblighi introdotti successivamente.

  • Art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    l'obbligo di motivazione è assolto quando l'atto contiene l'enunciazione del criterio astratto utilizzato e in base al quale è stato rilevato il maggior valore e questo indipendentemente dalla enunciazione specifica della norma di riferimento.

    L'avviso è adeguatamente motivato quando espone il criterio adottato per determinare il maggior reddito; non è indispensabile che indichi espressamente la precisa disposizione normativa applicata.

  • Art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Questa Corte ha abbondantemente chiarito la precettività del termine dilatorio indicato (da ultimo Cass. 20/07/2023, n. 21517), ed altresì la possibilità per l'amministrazione di derogare a tale termine per specifiche ragioni d'urgenza da indicarsi nell'atto o specificarsi anche successivamente, purché gli stessi non siano affetti da genericità.

    Il termine dilatorio successivo alla verifica è vincolante, ma l'Amministrazione può derogarlo se sussistono ragioni specifiche e non generiche di urgenza, da esporre nell'atto o precisare successivamente. Nel caso esaminato, l'imminente scadenza dei termini di accertamento era stata indicata e valutata dal giudice di merito.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)

    La disposizione è richiamata nel primo motivo in relazione al principio di irretroattività, ma la decisione fonda il principio applicato sulla qualificazione sostanziale della presunzione e sulla sua conseguente inefficacia retroattiva.

  • Art. 7 L. n. 212/2000

    Il contribuente ne aveva invocato la violazione a sostegno della censura sulla motivazione dell'avviso; la Corte ha rigettato la doglianza applicando il principio per cui è sufficiente che l'atto esponga il criterio astratto utilizzato per la determinazione del maggior reddito.

Massime di principio

  • Una presunzione che determina l'imponibilità o la qualificazione di redditi incide sulla posizione sostanziale del contribuente e non si applica, di regola, a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La natura procedimentale delle norme che allungano i termini di accertamento non comporta la retroattività della diversa norma sostanziale che introduce una presunzione di evasione.
  • Se una presunzione legale non è applicabile ratione temporis, il giudice può valutare se gli elementi raccolti sostengano una presunzione semplice, ma deve verificarne concretamente gravità e precisione; la concordanza è richiesta quando gli indizi sono plurimi.
  • Una decisione tributaria riferita a un'annualità non vincola automaticamente per un'altra annualità: il giudicato esterno rileva soltanto per elementi della fattispecie permanenti e comuni, non per presupposti di fatto propri di periodi diversi.
  • L'avviso di accertamento può essere motivato indicando il criterio utilizzato per determinare il maggior reddito, senza necessità di citare puntualmente la norma, purché il criterio sia comprensibile.
  • Il termine dilatorio successivo alla verifica può essere derogato per urgenza solo in presenza di ragioni concrete, specifiche e non generiche; l'imminente scadenza dei termini di accertamento può costituire una ragione rilevante se adeguatamente indicata e valutata.

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