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Sentenza

Sentenza del 05/07/2024 n. 26520 - Corte di Cassazione

Penale tributario - Operazioni inesistenti - Fatturazione a prezzi incongrui

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) perché, amministratori della società "C.C. e B.B. Snc", avevano indicato in dichiarazione costi fittizi per l'acquisto di uve dalla società semplice "Azienda Agricola A.A. e D.D." per complessivi 1.247.640,00 Euro (prezzi indicati 4-5 €/kg rispetto a prezzo medio 1,35 €/kg), realizzando un'illecita detrazione IVA di 90.562,00 Euro. Le fatture erano però state regolarmente pagate tramite bonifici e le uve effettivamente ricevute; la difesa ha contestato l'accusa come mera contestazione di congruità dei prezzi, prospettando abuso del diritto/elusione e criticando l'uso di valutazioni dell'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che i fatti non rientrano nella fattispecie dell'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000: le fatture documentavano transazioni realmente effettuate e pagate; il fatto di avere prezzi 'inconciliabili' con il mercato non trasforma operazioni reali e pagate in 'operazioni inesistenti'. La sentenza di merito è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. La Corte osserva comunque che l'acquisto a prezzi incongrui può essere rilevante sotto altri profili (tributari o penali), ma ciò non può essere esaminato in cassazione per principi di correlazione accusa-sentenza e per i limiti del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 1, comma 1, lett. a)

    Per 'fatture o altri documenti per operazioni inesistenti' si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

    La Corte interpreta la norma nel senso che sono 'per operazioni inesistenti' solo i documenti che attestano operazioni non effettuate (in tutto o in parte) o che dichiarano importi differenti da quelli realmente corrisposti; prezzi superiori al mercato ma effettivamente pagati non rientrano nella fattispecie.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 2

    L'articolo richiede l'uso in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti come elemento costitutivo del reato; se le operazioni sono reali e pagate, il presupposto è assente e il reato non si configura.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 8

    Articolo richiamato nel dibattimento per contestazioni collegate ma, nella fattispecie, alcune imputazioni sono state dichiarate estinte per prescrizione; non incide sul principio espresso in merito alla definizione di fatture inesistenti.

  • Legge n. 212/2000, art. 10-bis

    Riferimento alla disciplina dell'abuso del diritto/elusione fiscale: la Corte osserva che alcune contestazioni di congruità potrebbero avere rilievo ai sensi dell'abuso del diritto, ma tale materia è generalmente di natura fiscale/amministrativa e non automaticamente sanzionabile penalmente se manca l'elemento costitutivo previsto dal codice penale tributario.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 32

    Richiamato per spiegare il regime fiscale agevolato applicato alla società agricola, che giustifica la diversa tassazione tra le società coinvolte e la possibile finalità fiscale dell'operazione, senza però determinare di per sé fattispecie penale.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 9, comma 3

    Norma sul valore normale e possibile uso di listini/mercuriali; la Corte nota questioni procedurali sull'applicabilità di questo metodo nell'accertamento tributario, ma non risolve la questione fiscale nel giudizio penale.

  • D.Lgs. n. 147/2015, art. 2, comma 5

    Richiamato rispetto al divieto di utilizzare il metodo del 'transfer pricing interno' per alcuni accertamenti; la difesa aveva contestato il ricorso a tale metodo nei rilievi dell'Agenzia, ma la Cassazione non ha potuto approfondire ulteriormente la questione nel giudizio di legittimità penale.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Richiamato come normativa di procedimento d'accertamento fiscale (accessi/accertamenti) connessa alla controversia sulle modalità e metodi usati dall'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Per qualificare penalmente una fattura come 'per operazioni inesistenti' è necessario che l'operazione non sia stata effettuata (in tutto o in parte) o che il documento dichiari corrispettivi diversi da quelli effettivamente pagati; il mero ricorso a prezzi superiori al mercato, se la merce è stata effettivamente ceduta e pagata, non configura il reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000.
  • Va distinta la contestazione della 'congruità' economica/tributaria (questione spesso di competenza tributaria o civile/amministrativa e talvolta soggetta a regole sull'abuso del diritto) dall'accusa penale di uso di fatture per operazioni inesistenti; la presenza di pagamenti documentati e della consegna del bene è elemento determinante per escludere l'inesistenza documentale.
  • Gli schemi di allocazione dei prezzi tra società collegate (transfer pricing interno, riallocazioni di utili) possono essere rilevanti per l'accertamento tributario e per l'azione amministrativa, ma non sono automaticamente fonte di responsabilità penale salvo che emergano gli specifici elementi costitutivi di reati previsti dal codice penale o dalle norme tributarie penali.
  • In dibattimento la valutazione delle prove tecniche e delle perizie (consulenze di parte vs. valutazioni dell'Agenzia) deve essere congruamente motivata dal giudice di merito; tuttavia, in sede di legittimità non è possibile ricostruire fatti nuovi né formulare ipotesi accusatorie diverse da quelle contestate in origine (principio di correlazione tra accusa e sentenza).
  • Se in casi analoghi si rilevano pagamenti tramite tracciamento bancario e consegna effettiva dei beni, la difesa dovrebbe enfatizzare la documentazione di esecuzione (bonifici, DDT, atti contabili, testimonianze di ricezione), mentre l'accusa dovrà provare la divergente realtà commerciale oltre il semplice scostamento di prezzo rispetto al mercato.

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