Sentenza del 04/07/2024 n. 18323 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notifica degli avvisi di rettifica degli accertamenti doganali relativi a otto dichiarazioni d'importazione, per le quali erano stati applicati dazi agevolati sulla base di certificati EUR 1 risultati irregolari. Dopo le operazioni, la società originaria Ober-Alp aveva cambiato denominazione in Ober-Fin, mantenendo partita IVA e sede; un'altra società aveva invece assunto la denominazione Ober-Alp. Gli avvisi furono formalmente indirizzati alla nuova Ober-Alp, ma riportavano la partita IVA della Ober-Fin e furono consegnati alla sede comune, con un legale rappresentante comune. Ober-Fin ha contestato la cartella di pagamento sostenendo che gli avvisi presupposti non le fossero stati notificati e che, di conseguenza, non avesse potuto contestare nel merito la pretesa tributaria. In Cassazione ha dedotto: omesso esame della circostanza che i plichi erano chiusi e indirizzati alla nuova Ober-Alp; violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. per l'asserita impossibilità di sanare la notifica; nullità per lesione del diritto di difesa e del giusto processo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso di Ober-Fin. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: i plichi non erano stati riprodotti nel ricorso né era stato indicato se e quando fossero stati depositati nei giudizi di merito; inoltre, la loro consegna in busta chiusa non era decisiva. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava, sotto forma di censura di diritto, a ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati dalla CTR: sede e rappresentante legale comuni, visura camerale e corretta partita IVA consentivano di identificare la Ober-Fin come destinataria, senza assoluta incertezza. Il terzo motivo è stato rigettato: la società aveva avuto la possibilità di impugnare gli atti impositivi e far valere le proprie difese, sicché non vi è stata lesione del diritto di difesa. La ricorrente è stata condannata a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 7.500 euro, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione impugnata era la sentenza della CTR del Veneto, in sede di rinvio, che aveva riformato la sentenza della CTP di Venezia favorevole alla contribuente.
Norme richiamate
Il primo motivo pecca di specificità, ex art. 366, comma 1, c.p.c., posto che i plichi chiusi contenenti gli avvisi di rettifica non sono stati riprodotti in ricorso; né, tantomeno, è stato indicato se e quando gli stessi sono stati depositati agli atti nel corso delle fasi di merito.
Il ricorso per cassazione deve indicare e rendere verificabili gli elementi documentali su cui si fonda la censura, specificando anche dove e quando siano stati prodotti nei precedenti gradi. La ripetizione delle argomentazioni svolte in merito non sostituisce la produzione o l’indicazione specifica dei documenti.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In ogni caso, la circostanza relativa ai plichi non appare decisiva, giacché l'esser stati i plichi in questione consegnati in busta chiusa non esclude - in conformità con l'orientamento di questa Corte, ben esposto da Cass., Sez. 5, 27.07.2007, n. 14876, Rv. 59973401 e sul quale si tornerà infra - che, una volta aperti gli stessi (si ribadisce, notificati presso un indirizzo ove era pacificamente ubicata la sede di entrambe le società) e ricavato (altrettanto pacificamente, per come acclarato in fatto dalla C.T.R.) dalle indicazioni riportate sugli avvisi di rettifica che questi si riferivano alla "vecchia" ober alp, divenuta ober fin, il legale rappresentante della "nuova" ober alp, cui erano formalmente indirizzati i plichi, era inevitabilmente venuto a conoscenza, anche quale legale rappresentante della ober fin (e, quindi, della società in cui era confluita la "vecchia" ober alp) della loro esistenza.
La censura per omesso esame richiede che il fatto trascurato sia decisivo. La modalità di consegna in busta chiusa non è decisiva quando gli elementi contenuti negli avvisi e le circostanze concrete permettono comunque di ricondurli al destinatario effettivo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ne discende che il secondo motivo di ricorso, ancorché declinato nei termini del lamentato error in iudicando, in realtà si sostanzia in una inammissibile (arg. da Cass., Sez. 3, 01.06.2021, n. 15276, Rv. 661628 - 01) richiesta di (ri)valutazione degli elementi, in fatto, che hanno portato i giudici di appello a ritenere insussistente una ipotesi di incertezza assoluta circa l'individuazione del contribuente destinatario degli atti impositivi de quibus vertitur.
Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per chiedere alla Cassazione una nuova valutazione degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
Pertanto, la C.T.R., con accertamento in fatto fondato su argomentazioni logiche e coerenti, ha ritenuto che gli elementi complessivamente a disposizione - identità topografica della sede legale, identità del legale rappresentante, contenuto evincibile dalla visura camerale, correttezza dell'indicazione della partita I.V.A. sugli avvisi di rettifica - permettessero, nel frangente stesso della notifica, di individuare correttamente il destinatario degli avvisi di rettifica contenuti nei plichi in questione.
La validità della notifica va valutata considerando se, nel caso concreto, il destinatario sia identificabile con certezza dagli elementi complessivi dell'atto e della consegna. La decisione non afferma una sanatoria automatica: esclude il vizio invalidante perché, nonostante la denominazione formalmente indicata, gli elementi identificativi permettevano di riconoscere la società destinataria.
Art. 24 Cost.
In altri termini, ober - fin ha scelto di rinunciare ad invocare giudizialmente una tutela sul merito della pretesa tributaria che non le era, a monte, affatto preclusa.
Non sussiste lesione del diritto di difesa quando la società destinataria era in condizione di impugnare gli atti impositivi e contestarne il merito, ma non ha esercitato tale possibilità.
Art. 111 Cost.
In altri termini, ober - fin ha scelto di rinunciare ad invocare giudizialmente una tutela sul merito della pretesa tributaria che non le era, a monte, affatto preclusa.
La garanzia del giusto processo non è violata se gli atti sono conoscibili e il destinatario dispone di un'effettiva possibilità di sottoporli al giudice.
In altri termini, ober - fin ha scelto di rinunciare ad invocare giudizialmente una tutela sul merito della pretesa tributaria che non le era, a monte, affatto preclusa.
Nel caso esaminato, la dedotta violazione del contraddittorio non sussiste: la contribuente aveva la possibilità di instaurare il giudizio sugli atti e di far valere le proprie contestazioni.
Art. 6 CEDU e art. 6 del Trattato di Lisbona
In altri termini, ober - fin ha scelto di rinunciare ad invocare giudizialmente una tutela sul merito della pretesa tributaria che non le era, a monte, affatto preclusa.
Le garanzie del giusto processo non risultano compromesse quando la parte ha avuto una possibilità effettiva di conoscere e impugnare la pretesa, ma non ha utilizzato la sede processuale idonea.
Massime di principio
- Una discordanza tra la denominazione indicata nell’atto e quella del soggetto destinatario non determina automaticamente la nullità della notifica: occorre verificare se, nel complesso delle circostanze, resti un’incertezza assoluta sull’identità del destinatario.
- Partita IVA, sede, rappresentante legale, visure camerali e contenuto dell’atto possono essere valutati congiuntamente per individuare la società effettivamente destinataria, anche quando vi siano società con denominazioni simili o mutate.
- La consegna di un plico chiuso non comporta di per sé invalidità, se il contenuto, una volta aperto, consente di identificare il destinatario e la consegna è avvenuta presso una sede comune o corretta.
- Per contestare in Cassazione l’omesso esame di un documento occorre renderlo verificabile e indicare specificamente se e quando è stato prodotto nei giudizi di merito; non basta ripetere le deduzioni già svolte.
- Il giudizio di legittimità non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti sotto l’etichetta della violazione di legge: la ricostruzione fattuale del giudice di merito è censurabile solo nei limiti previsti per il relativo motivo di ricorso.
- La contestazione della cartella per mancata notifica degli atti presupposti non fonda una lesione del diritto di difesa se, valutati gli elementi concreti, gli atti erano conoscibili dal corretto destinatario e questi poteva impugnarli nel merito.
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