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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36078/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società di leasing ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 relativi a immobili oggetto di contratto di leasing poi risolto. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, sostenendo che, dopo la risoluzione del leasing, non dovesse essere individuata come soggetto passivo IMU la società concedente/proprietaria, specie se non aveva ancora riacquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, lamentando che la CTR non avesse escluso le sanzioni nonostante il contrasto giurisprudenziale sulla soggettività passiva e sulla debenza del tributo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo l'orientamento ormai consolidato richiamato in motivazione, con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva IMU torna automaticamente in capo al locatore/proprietario, a prescindere dalla materiale riconsegna del bene da parte dell'utilizzatore. Ha rigettato anche il secondo motivo perché la questione della non debenza delle sanzioni non risultava dedotta nel ricorso introduttivo davanti al giudice di primo grado; la censura era quindi nuova e non autosufficiente in cassazione, mancando l'indicazione dell'atto in cui la questione sarebbe stata già proposta. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2011

    La soggettività passiva IMU nei contratti di leasing è ancorata al vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata del bene; dopo la risoluzione del contratto il soggetto passivo torna il proprietario/locatore.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011

    Il presupposto impositivo è collegato al possesso rilevante ai fini IMU e, nei contratti di leasing, alla titolarità del vincolo contrattuale che attribuisce la detenzione qualificata all'utilizzatore.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    La deduzione dell'esimente o della non debenza delle sanzioni richiede che la questione sia stata tempestivamente proposta nei gradi di merito; in cassazione non può essere introdotta come questione nuova.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che, per il capo sanzionatorio, mancava l'allegazione autosufficiente della previa deduzione in fatto e in diritto nei precedenti gradi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nei contratti di leasing immobiliare, ai fini IMU la soggettività passiva dipende dall'esistenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata del bene; la sua cessazione per risoluzione fa venir meno la soggettività passiva dell'utilizzatore e la fa riemergere in capo al proprietario/locatore, anche se il bene non sia ancora materialmente riconsegnato.
  • Il mancato rilascio materiale del bene da parte dell'utilizzatore dopo la risoluzione del leasing non impedisce il passaggio della soggettività passiva IMU al concedente, poiché il legislatore valorizza il rapporto giuridico e non la mera disponibilità materiale del cespite.
  • In cassazione non possono essere esaminate questioni nuove: chi censura la decisione sul piano giuridico deve indicare specificamente di avere già sollevato la questione nel giudizio di merito e in quale atto, altrimenti il motivo è inammissibile o comunque non scrutinabile per difetto di autosufficienza.
  • Il contrasto giurisprudenziale sulla debenza del tributo non comporta automaticamente la disapplicazione delle sanzioni se la relativa questione non è stata tempestivamente introdotta e documentata nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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