Cassazione Civile, Ordinanza n. 19729/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Un gruppo di imprese e soggetti acquirenti di autocarri aveva convenuto in giudizio una società costruttrice chiedendo l'accertamento della responsabilità per l'illecita maggiorazione del prezzo di acquisto di numerosi veicoli, asseritamente determinata da un cartello tra case costruttrici, cartello poi accertato dalla Commissione UE con decisione del 19 luglio 2016. L'azione mirava al risarcimento di tutti i danni subiti, mentre la società convenuta aveva chiamato in causa le altre case costruttrici. In appello la società costruttrice aveva censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere da un momento anteriore alla decisione della Commissione, perché gli acquirenti avrebbero potuto percepire il danno ingiusto già sulla base del comunicato stampa di avvio delle indagini e di articoli di stampa. Con il ricorso per cassazione, la società ha dedotto violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse omesso di applicare il criterio della ragionevole conoscibilità del danno secondo l'ordinaria diligenza, limitandosi a verificare la conoscenza effettiva e non anche quella esigibile; inoltre ha sostenuto che il termine potesse decorrere già dalla notizia dell'apertura delle indagini sull'illecito. Le controparti hanno proposto ricorso incidentale sulle spese, assumendo che la mancata riunione di distinti ricorsi avrebbe inciso sulla regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva escluso soltanto la conoscenza effettiva del cartello, ma anche la sua ragionevole conoscibilità secondo la diligenza media, ritenendo troppo generiche le fonti informative richiamate e valorizzando che esse esprimevano meri sospetti non sufficienti a far decorrere la prescrizione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nelle azioni risarcitorie da illecito anticoncorrenziale, la prescrizione decorre quando il danneggiato sia adeguatamente informato, o possa ragionevolmente esserlo secondo l'ordinaria diligenza, non solo della violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto; nel caso concreto, la valutazione di merito era coerente con tale criterio. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo. Conseguentemente, la ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di danno da illecito anticoncorrenziale, ciò richiede che il danneggiato sia o possa essere ragionevolmente informato della violazione e del possibile danno ingiusto.
Il termine prescrizionale dell'azione risarcitoria va individuato secondo il momento di percepibilità/conoscibilità del danno e non automaticamente dalla data dell'illecito o del provvedimento sanzionatorio.
Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02
Sussistendo i presupposti, la parte ricorrente è tenuta a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato solo implicitamente nel ragionamento sulla prova della conoscibilità del danno, da valutarsi in concreto; non è però la norma centrale della decisione.
Massime di principio
- Nelle azioni di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, la prescrizione non decorre automaticamente dalla commissione dell'illecito o dalla data del provvedimento dell'autorità antitrust, ma dal momento in cui il danneggiato sia stato, o possa ragionevolmente essere stato secondo l'ordinaria diligenza, adeguatamente informato sia della violazione sia dell'esistenza di un possibile danno ingiusto.
- La verificazione della decorrenza della prescrizione richiede una valutazione concreta delle fonti informative disponibili e della loro idoneità a rendere percepibile il danno; notizie generiche, meri sospetti o articoli di stampa non necessariamente bastano.
- In cassazione, la censura è inammissibile quando non attinge la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha valutato non solo la conoscenza effettiva ma anche la conoscibilità esigibile secondo la diligenza media.
- Il ricorso incidentale tardivo resta inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, con imputazione della soccombenza alla sola parte ricorrente in via principale.
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