Cassazione Civile, Ordinanza n. 08129/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico della contribuente le spese del giudizio di cassazione, secondo quanto indicato nel dispositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero emesso per l'anno d'imposta 2019 con cui l'Ufficio ha contestato la validità di compensazioni effettuate per estinguere un debito tributario accollato da una società terza. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che l'art. 8 L. 212/2000 ammettesse in via generale l'accollo del debito d'imposta altrui e la compensazione tributaria, e che il divieto di usare crediti tributari dell'accollante per estinguere il debito accollato fosse stato introdotto solo dal D.L. 124/2019, dunque inapplicabile ratione temporis. L'Agenzia delle Entrate ha resistito richiamando la risoluzione n. 140/E/2017 e affermando che, anche prima del 2019, la compensazione non era consentita in assenza di identità soggettiva tra titolare del credito e titolare del debito, mancando i presupposti dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997. Nel ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L. 212/2000 e dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, sostenendo che nell'accollo del debito d'imposta altrui la compensazione non può operare quando credito e debito non fanno capo al medesimo soggetto.
Norme richiamate
"L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione"; "È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui, senza liberazione del debitore originario"
La norma non consente una compensazione svincolata dai presupposti legali generali; l'accollo del debito altrui è ammesso, ma la compensazione non può operare quando il credito e il debito non sono riferibili al medesimo soggetto, salvo espressa previsione di legge.
La compensazione tributaria è regolata da norme speciali e richiede, in linea generale, che credito e debito facciano capo al medesimo soggetto; tale disciplina non contempla l'accollo come meccanismo idoneo a superare il requisito soggettivo.
La Corte lo considera normativa sopravvenuta che ha espressamente disciplinato il divieto di usare in compensazione crediti propri per estinguere debiti tributari accollati; tuttavia, il divieto era già ricavabile prima dell'intervento legislativo per difetto dei presupposti legali della compensazione.
È menzionata come legge di conversione del D.L. n. 124/2019, rilevante solo per la collocazione temporale della nuova disciplina.
D.L. n. 124/2019, art. 1, comma 2
Richiamato quale disposizione che ha introdotto l'espressa previsione del divieto di compensazione nell'accollo del debito d'imposta altrui.
Massime di principio
- In materia tributaria, la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere estesa in via analogica o tramite atti interpretativi amministrativi.
- L'accollo del debito d'imposta altrui è ammesso, ma non consente di estinguere il debito mediante compensazione se il credito utilizzato appartiene a un soggetto diverso dal debitore accollato e difetta l'identità soggettiva richiesta dalla disciplina speciale.
- Gli atti dell'Amministrazione finanziaria di natura interpretativa, come risoluzioni e circolari, non hanno valore normativo e non possono derogare alla disciplina legislativa della compensazione tributaria.
- Se la questione è definibile sulla base delle norme applicabili e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso.
- rami
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