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Sentenza

Sentenza n. 3202/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) della determina n.5 del 23.02.2026 la Qualiano Multiservizi Srl con cui sono stati proclamati i vincitori del concorso per n°3 autisti; b) della determina n°6 del 24/02/2026 di rettifica della determina n°05 del 23.02.2026; c) del verbale N°20 DEL 02/02/2026 della Commissione Giudicatrice con cui al sig. Caccavale è stato attribuito il punteggio di 9/15 nella prova pratica; d) della determina n. 37 del 03.06.2025, la Qualiano Multiservizi Srl ha provveduto alla nomina dei tre membri della commissione per la valutazione dei candidati; e) del verbale n.13 del 30.06.2025 con cui la commissione esaminatrice dopo aver differito la prova orale all’esito della prova pratica ha previsto i criteri di calcolo del punteggio della prova pratica; f) del verbale n. 21 del 03.02.2026 con cui il ricorrente non è stato ammesso alla prova orale; g) del verbale n°18 bis di asserita determinazione dei criteri della prova pratica; h) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice; i) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti dal ricorrente; j) nonché per l’annullamento degli eventuali atti e contratti adottati a seguito della procedura concorsuale de qua, non conosciuti dal ricorrente in parte qua la determina n. 22 del 21.11.2024 la Qualiano Multiservizi S.r.l. ha indetto una “…selezione di personale per l'assunzione a tempo indeterminato di: n. 13 addetti allo spazzamento ed alla raccolta, area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari – livello j ; n. 3 autisti in possesso di patente c e cqc, area conduzione mezzi- livello 3b…”; Nonché per l’illegittimità del diniego all’istanza di accesso agli atti nella parte in cui la Qualiano Multiservizi ha negato al ricorrente l’ostensione dei verbali della Commissione attinenti alla valutazione dei titoli e dei risultati delle prove pratiche dei candidati al ruolo di autisti; Nonché per il risarcimento dei danni

Giustizia amministrativa202602089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di tre autisti, inclusi la proclamazione dei vincitori, i verbali della commissione, l'attribuzione dei punteggi e la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale, nonché il diniego parziale di accesso agli atti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (società pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della selezione indetta dalla società in house del Comune di Qualiano per l'assunzione di tre autisti in possesso di patente C e CQC. Ha dedotto vizi relativi all'illegittima composizione della commissione giudicatrice, alla mancata o tardiva predeterminazione dei criteri di valutazione della prova pratica, alle modalità di attribuzione dei punteggi e alla propria mancata ammissione alla prova orale. Ha inoltre contestato il diniego parziale di accesso ai verbali riguardanti la valutazione dei titoli e i risultati delle prove pratiche degli altri candidati, chiedendo anche il risarcimento dei danni. La società resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la procedura riguardava l'assunzione presso una società di capitali, sebbene interamente pubblica. Nel corso del giudizio, a seguito del decreto cautelare, la società ha depositato gli atti della procedura e comunicato al ricorrente la graduatoria e l'elenco dei partecipanti, consentendo l'accesso agli atti già disponibili.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che le società di capitali interamente partecipate da enti locali, quanto ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti, restino soggette al diritto privato e non siano pubbliche amministrazioni ai sensi del d.lgs. 165/2001. La riserva di giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 opera solo quando la procedura sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze di una pubblica amministrazione; non si applica invece alle selezioni per l'assunzione presso società di capitali, anche se interamente pubbliche. La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali. Quanto alla domanda di accesso, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la società aveva adempiuto all'ordine di ostensione impartito in sede cautelare; eventuali documenti ulteriori potranno essere richiesti davanti al giudice ordinario. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali presuppone che la procedura sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico presso una pubblica amministrazione; non riguarda le selezioni svolte da società di capitali, anche interamente partecipate da enti pubblici.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

    La società di capitali interamente pubblica non è configurabile come pubblica amministrazione ai fini del regime del rapporto di lavoro disciplinato dal decreto legislativo.

  • art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016

    Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale

    La validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica resta devoluta alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 11 c.p.a.

    La controversia dichiarata appartenente alla giurisdizione ordinaria può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini e con le modalità previste dalla norma, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale svolte da società di capitali interamente partecipate da enti pubblici appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché tali società, nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, operano secondo il diritto privato.
  • La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 presuppone che la procedura sia diretta all'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, anche contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione; tale presupposto manca quando l'assunzione avviene presso una società di capitali, ancorché interamente pubblica.
  • Nel giudizio davanti al giudice ordinario relativo al reclutamento del personale di una società pubblica possono essere disapplicati, ove illegittimi, gli atti amministrativi presupposti della procedura selettiva.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riassunta ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
  • Se, nel corso del giudizio sull'accesso, l'amministrazione o la società resistente ostende i documenti richiesti in adempimento di un ordine giudiziale, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda ostensiva e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ferma la possibilità di rivolgersi al giudice munito di giurisdizione per eventuali ulteriori documenti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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