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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20228/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna la conferma della dichiarazione di responsabilità penale e della condanna per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, sostenendo in primo luogo la nullità della sentenza d'appello per mancata trattazione orale nonostante richiesta tempestiva presentata via PEC l'8/03/2023 (entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata per il 24/03/2023). Altri motivi (assorbiti dalla Corte) contestavano: l'omesso esame dei motivi aggiunti ritenuti erroneamente tardivi; la utilizzazione della comunicazione dati IVA come documento anonimo e quindi inattendibile; l'insufficienza e la carenza di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni tributarie utilizzate per la condanna; lacunosità dei dati ai fini della determinazione del reddito (assenza di spese rilevanti per autotrasporti, personale, ecc.); la mancata prova dell'elemento psicologico (dolo di evasione); la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la richiesta di trattazione orale era stata presentata tempestivamente tramite PEC (8/03/2023, ore 18:19) entro il termine di quindici giorni liberi previsto dalla normativa emergenziale e il deposito via PEC si considera effettuato al momento del rilascio della ricevuta di accettazione. Pertanto la mancata trattazione orale ha costituito una nullità di ordine generale (violazione del diritto di difesa) ai sensi dell'art. 178 c.p.p.. Per tale ragione la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Firenze e ha disposto la trasmissione degli atti alla stessa Corte d'appello per la rinnovata trattazione del gravame con udienza orale; le altre censure non sono state esaminate in sede di legittimità per essere assorbite dalla nullità accertata.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice relativa ai reati tributari di cui è stato contestato il fatto; la sentenza d'appello aveva confermato la condanna per questo articolo.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. n. 162 del 2022, convertito con modifiche dalla L. n. 199 del 2022

    "entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza"

    Stabilisce, nel quadro della disciplina emergenziale, il termine perentorio entro cui deve essere proposta la richiesta di trattazione orale nelle impugnazioni: la Corte ha ritenuto che la richiesta via PEC del 8/03/2023 fosse tempestiva rispetto all'udienza del 24/03/2023.

  • art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020

    Norma collegata alla disciplina delle udienze e della trattazione orale nel periodo emergenziale; integrata con l'art. 94 d.lgs. 150/2022 per definire il termine dei quindici giorni liberi.

  • art. 24, comma 1, d.l. n. 137 del 2020

    "il deposito degli atti via p.e.c. si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali"

    La Corte ha applicato questa disposizione per determinare il momento valido di effettuazione della richiesta via PEC: il termine per la richiesta si computa rispetto all'ora della ricevuta di accettazione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancata celebrazione dell'udienza orale, se la trattazione orale è stata validamente e tempestivamente richiesta, integra una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa; tale nullità è deducibile in Cassazione.

  • art. 185, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

    Prevede la regressione del procedimento in caso di annullamento per nullità di ordine generale; la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per la rinnovata trattazione.

  • art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022

    Citato nel ricorso in relazione a questioni procedurali sull'ammissione di motivi aggiunti; la Corte di legittimità non è però entrata nel merito per aver deciso sul profilo procedurale prioritario dell'oralità.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al valore probatorio dei documenti e alla loro identificazione: il ricorrente sosteneva che la comunicazione dati IVA fosse "documento anonimo" e quindi inutilizzabile; la Cassazione non ha deciso sul punto essendo prevalsa la questione procedurale.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Prevede che, in caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria possa avvalersi di presunzioni per la determinazione del reddito; il ricorrente ha contestato la valenza penale di quelle presunzioni, ma la Cassazione non ha esaminato la questione per effetto della nullità procedurale accertata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità (patteggiamento/estinzione per perdurante tenuità e altre ipotesi): il ricorrente aveva chiesto che fosse valutata, ma la Corte di legittimità non ha esaminato la richiesta a causa dell'annullamento procedurale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per Cassazione; le doglianze sono state prospettate nelle lettere indicate (lett. c) per violazione di legge e lett. e) per vizio di motivazione), ma la Corte ha deciso prioritariamente la questione dell'oralità.

Massime di principio

  • La richiesta di trattazione orale nel processo d'appello deve rispettare i termini perentori stabiliti dalla normativa (nel periodo emergenziale: 15 giorni liberi prima dell'udienza): il deposito tramite PEC si considera effettuato al momento di rilascio della ricevuta di accettazione.
  • Se il difensore produce una valida e tempestiva richiesta di udienza orale e il giudice celebra il procedimento in rito camerale senza darvi corso, si configura una nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p.) per violazione del diritto di difesa, deducibile in Cassazione.
  • La constatazione di tale nullità comporta l'annullamento della sentenza impugnata e la regressione del procedimento alla Corte d'appello per la rinnovata trattazione con udienza orale; perciò la Cassazione può non esaminare i motivi sostanziali sopravvenendo alle questioni procedurali.
  • Per evitare rischi procedurali, i difensori devono calcolare il termine di presentazione delle istanze (anche tramite PEC) tenendo conto dell'ora della ricevuta di accettazione e conservare le ricevute probatorie per dimostrarne la tempestività.
  • In presenza di una pronuncia di annullamento per nullità procedurale, le questioni probatorie e di merito (valore di documenti IVA, ricostruzione del reddito, elemento psicologico, attenuanti, cause di non punibilità) saranno valutate solo nella successiva sede di appello rinnovata.

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