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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23445/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il soggetto in espiazione pena aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la detenzione domiciliare in relazione alla pena da espiare per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le richieste valorizzando: la gravità dei fatti; la pendenza di un carico per analogo reato; la necessità di un ulteriore approfondimento e consolidamento della revisione critica e delle criticità psico-relazionali del condannato, ritenuto in sentenza affetto da vizio parziale di mente e pericoloso in senso psichiatrico; il fatto che i genitori e i fratelli conviventi fossero anch'essi persone offese. Con il ricorso per cassazione si deducevano: 1) violazione di legge ex art. 47 ord. pen. e art. 678 c.p.p. e vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà, sostenendo che il diniego fosse fondato su elementi generici e astratti; 2) violazione di legge ex artt. 47 e 47-ter ord. pen. e art. 27 Cost., per asserita erronea applicazione del principio di gradualità e travisamento della funzione rieducativa della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte meramente fattuali, reiterative di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione immune dai vizi denunciati, e comunque non specificamente dirette contro le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura che invocava la violazione della Costituzione, osservando che l'inosservanza di norme costituzionali non è motivo autonomo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., ma può semmai fondare una questione di legittimità costituzionale, qui non proposta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    indica il titolo di reato in esecuzione della pena e il contesto del giudizio di sorveglianza.

  • art. 47 ord. pen.

    richiamato in relazione ai presupposti dell'affidamento in prova al servizio sociale e alla necessità della doppia prognosi favorevole.

  • art. 47-ter ord. pen.

    richiamato quale disciplina della detenzione domiciliare, invocata dal ricorrente e valutata nel diniego del beneficio.

  • art. 678 c.p.p.

    norma processuale richiamata a sostegno della dedotta violazione di legge nella fase di sorveglianza.

  • art. 27 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la funzione rieducativa della pena e il principio di gradualità.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato dalla Corte per affermare che la violazione della Costituzione non è motivo autonomo di ricorso per cassazione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro ordinanze del tribunale di sorveglianza, non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura del fatto o nella mera riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente disattesi dal giudice di merito.
  • Per l'affidamento in prova al servizio sociale è necessario che il giudice formuli una prognosi favorevole complessiva sul percorso del condannato; la valutazione può legittimamente tener conto della gravità del fatto, di precedenti o pendenze per reati analoghi e della persistenza di criticità personali rilevanti per il rischio di recidiva.
  • La doglianza di violazione dell'art. 27 Cost. non è, di per sé, motivo autonomo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la censura costituzionale, se rilevante, deve essere veicolata come questione di legittimità costituzionale.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della motivazione del provvedimento impugnato: in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per censure non consentite o manifestamente infondate, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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