Cassazione Penale, Sentenza n. 35932/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per falsita' ideologica e induzione al falso in relazione all'atto di donazione del 10/09/2013. Contestano che la presenza e il 'gradimento' di Renato Morrone fossero necessari per la validita' o opponibilita' dell'atto, sostenendo la caratterizzazione come falso 'innocuo' o non rilevante, e chiedono la revisione della valutazione probatoria (inclusa l'attendibilita' delle testimonianze e del perito). Impugnano inoltre l'entita' della pena come eccessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e, in parte, inammissibili. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui i ricorrenti, di concerto con un terzo non identificato che si fingeva Renato Morrone esibendo una carta d'identita' contraffatta, hanno indotto in errore il notaio e determinato una falsita' ideologica nell'atto pubblico atteso che la dichiarazione di 'gradimento' incideva sull'opponibilita' dell'atto. E' stato escluso che il falso fosse 'innocuo' in quanto l'alterazione ha inciso sul valore documentale e sulla funzione di pubblica fede dell'atto notarile. La richiesta di riconsiderare il bilanciamento delle attenuanti e' stata ritenuta inammissibile se formulata per la prima volta in Cassazione; in ogni caso la pena e' stata ritenuta conforme (misura al minimo edittale). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e solidalmente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Articolato in combinato con art. 479 per configurare la responsabilita' dell'autore mediato che induce un altro a compiere la falsita' (falso per induzione).
Riferimento alla concorso di persone nel delitto; utilizzato per attribuire responsabilita' penale ai coautori.
Falso ideologico commesso da pubblico ufficiale combinato con l'induzione ex art. 48 per ritenere la fattispecie realizzata anche quando il notaio ha attestato inconsapevolmente il falso.
codice penale, art. 476, comma secondo
Aggravante per i reati di falso commessi su atti pubblici o comunque dotati di pubblica fede; applicata alla falsita' dell'atto notarile.
Reato contestato in primo grado ma dichiarato estinto per prescrizione (capo B).
Altre fattispecie contestate in primo grado ma dichiarate estinte per prescrizione (capo C).
codice di procedura penale, art. 611
Predisposizione della trattazione in camera di consiglio per i ricorsi presentati dopo il 30/06/2024, in base al testo riscritto dal d.lgs. n. 150/2022.
codice penale, art. 49, comma secondo
Riferimento alla nozione di reato impossibile e alla categoria del falso 'innocuo', la quale e' esclusa quando la falsita' incide sulla funzione documentale.
Richiamato per sottolineare che l'atto pubblico contiene, oltre agli elementi funzionali, anche contenuti formali e necessari quali la attestazione di presenza, tempo e luogo, rilevanti a fini probatori.
Riferimento normativo che ha riscritto il testo dell'art. 611 c.p.p. relativo alla trattazione in camera di consiglio.
d.lgs. n. 106 del 2003, art. 52
Richiamato in relazione alle condizioni per l'oscuramento dei dati personali, ritenute non applicabili nel procedimento in oggetto.
Massime di principio
- La Cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito ma non riesamina in fatto la valutazione delle prove: il ricorso non puo' limitarsi a chiedere una diversa valutazione probatoria.
- Il falso su elementi che incidono sulla funzione documentale di un atto pubblico (anche dati di presenza o 'gradimento') non e' 'innocuo' e puo' integrare il reato di falso aggravato da pubblica fede.
- La fattispecie del 'falso per induzione' (art. 48 combinato con art. 479) consente di imputare a chi ha indotto il pubblico ufficiale a redigere inconsapevolmente un atto falso la responsabilita' per la falsita' ideologica.
- Nei procedimenti di cassazione, motivi nuovi riguardanti il trattamento della pena o il bilanciamento delle circostanze generalmente sono inammissibili se proposti per la prima volta in questa sede.
- Gli atti notarili hanno valore fidefacente non solo per i contenuti funzionali al negozio ma anche per i requisiti formali attestati dal notaio; alterazioni di tali requisiti possono compromettere l'opponibilita' dell'atto e integrare reato.
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