Cassazione Civile, Ordinanza n. 35263/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da tre avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2010, emessi a seguito di indagini bancarie sui conti correnti intestati allo studio legale e ad uno dei professionisti associati. Con il primo atto veniva ricostruito un maggiore reddito di lavoro autonomo, imputato per trasparenza agli associati, con recupero anche ai fini IRAP e IVA; con un secondo atto veniva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, il maggiore reddito di partecipazione imputato per trasparenza al professionista; con un terzo atto veniva nuovamente contestato il maggiore reddito imputato per trasparenza agli associati. In primo grado la Commissione provinciale aveva accolto solo in parte i ricorsi, riconoscendo come non giustificato un solo versamento di euro 7.000 su un conto intestato al professionista. La Commissione regionale aveva rigettato l’appello dell’ufficio. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, per avere il giudice d’appello escluso la presunzione fiscale sui versamenti e sui prelevamenti nei confronti del lavoratore autonomo, ponendo invece a carico dell’ufficio la prova della rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla riferibilità allo studio dei conti intestati al professionista e alla mancata giustificazione di un versamento di circa euro 100.000, qualificato dai giudici di merito come prestito personale senza prova adeguata. Nelle more, due degli avvisi erano stati definiti con procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, con conseguente estinzione parziale del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente ai due accertamenti oggetto di definizione agevolata. Quanto al terzo avviso, non definito in via condonistica, ha accolto entrambi i motivi di ricorso: ha ritenuto fondato il motivo ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sul tema della riferibilità dei conti allo studio e sulla natura del versamento di circa euro 100.000; ha inoltre accolto il motivo ex art. 32 d.P.R. 600/1973, affermando che la presunzione bancaria dei versamenti si applica anche ai lavoratori autonomi, i quali possono vincerla solo provando che le somme sono già tassate o fiscalmente irrilevanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dalle movimentazioni bancarie si estende alla generalità dei contribuenti; dopo Corte cost. n. 228/2014, i prelevamenti conservano valore presuntivo solo per i titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti sono presuntivamente rilevanti anche per i lavoratori autonomi, salvo prova contraria del contribuente.
Il richiamo alla disciplina dell’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche conferma l’estensione della presunzione di cui all’art. 32 anche ai contribuenti diversi dagli imprenditori.
Il giudice d’appello deve pronunciarsi su tutti i motivi di gravame; la mancata risposta a uno specifico motivo integra nullità della sentenza per omessa pronuncia.
artt. 6 e 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il versamento della prima rata comportano, nei limiti previsti dalla disciplina, la cessazione della materia del contendere per le controversie interessate.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
Massime di principio
- Nelle controversie fondate su indagini bancarie, i versamenti sui conti del contribuente costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito anche nei confronti del lavoratore autonomo; il contribuente può superarla solo dimostrando che le somme sono già comprese in redditi tassati oppure sono fiscalmente irrilevanti.
- Per i lavoratori autonomi, dopo Corte cost. n. 228/2014, la presunzione bancaria non opera più sui prelevamenti, ma continua a operare sui versamenti.
- La sentenza è nulla per omessa pronuncia quando il giudice d’appello omette di esaminare uno specifico motivo di gravame, anche se affronta un tema generale connesso.
- La definizione agevolata della lite determina l’estinzione del giudizio solo per le controversie effettivamente ricomprese nella procedura, con prosecuzione del giudizio per gli atti non definiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35141/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35153/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35155/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35156/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35157/2022 del 30/11/2022
- ordinanza_civile · 30 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35158/2022 del 30/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →