Sentenza del 10/03/2017 n. 6189 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva rettificato, per il periodo d’imposta 2004, il reddito di G.F. sulla base degli studi di settore, recuperando maggiori IRPEF, IRAP e IVA e applicando sanzioni. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva parzialmente accolto l’appello, riducendo al 50% i maggiori ricavi accertati. In Cassazione G.F. ha dedotto, con un unico motivo, la violazione delle norme sull’accertamento e sulle presunzioni, sostenendo che l’Ufficio non avesse adeguato lo studio di settore alla sua concreta situazione commerciale, alla concorrenza e alle sue condizioni di salute; ha inoltre contestato la valutazione della CTR. Il vizio motivazionale è stato soltanto accennato e non sviluppato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo e quindi rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse a ottenere una nuova valutazione dei fatti già apprezzati dalla CTR e non individuasse una violazione della regola giuridica applicabile. La CTR aveva rilevato che il contribuente, pur avendo partecipato al contraddittorio e richiesto l’accertamento con adesione senza poi presentarsi, non aveva fornito elementi sufficienti a spiegare le incongruenze; la decisione aveva inoltre riconosciuto elementi di supporto allo standard e motivato congruamente, salvo la riduzione equitativa dei ricavi, che non era stata impugnata. La riduzione al 50% è dunque rimasta ferma. Le spese di Cassazione sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 2.800 euro per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
l'accertamento tributario standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
L’accertamento fondato su standard non è legittimato dal solo scostamento: la presunzione semplice acquista gravità, precisione e concordanza attraverso il contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993
la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate.
L’Ufficio deve spiegare perché lo standard selezionato è concretamente applicabile al contribuente e perché non accoglie le contestazioni formulate nel contraddittorio; non basta indicare lo scostamento.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
l'accertamento tributario standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
Gli standard costituiscono elementi presuntivi e non producono automaticamente una presunzione qualificata per il solo scostamento. La valutazione dei requisiti della presunzione va compiuta considerando il contraddittorio e gli elementi del caso concreto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, comma 2
La disposizione è indicata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non le attribuisce una distinta interpretazione né fonda su di essa la decisione.
Massime di principio
- Negli accertamenti basati sugli studi di settore o su altri standard, il semplice scostamento dai valori statistici non è sufficiente: l’Ufficio deve attivare il contraddittorio e motivare l’applicabilità dello standard al caso concreto, dando conto delle contestazioni del contribuente.
- Il contribuente può fornire, senza limitazioni quanto ai mezzi e al contenuto, elementi che dimostrino l’inapplicabilità dello standard o le peculiarità della propria attività nel periodo accertato. La mancata presentazione o l’assenza di spiegazioni adeguate nel contraddittorio può però lasciare senza risposta gli elementi presuntivi dell’Ufficio.
- L’esito del contraddittorio amministrativo non vincola il giudice tributario: in giudizio il contribuente può offrire controprove anche diverse da quelle prospettate nella fase amministrativa, e il giudice valuta autonomamente sia l’applicabilità dello standard sia le prove contrarie.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito e dei fatti mediante una censura formulata come violazione di legge: occorre indicare in modo pertinente quale regola giuridica sia stata violata e in che modo.
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