Cassazione Civile, Ordinanza n. 35591/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione, proposta dal difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, avverso il decreto di liquidazione dei compensi. Il Tribunale di Napoli aveva accolto in parte l'opposizione e, applicando i valori medi delle tabelle del d.m. 55/2014 ridotti del 50%, aveva liquidato complessivamente euro 1.121,50. Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 4 d.m. 55/2014 e 82 d.P.R. 115/2002, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi solo l'art. 82 del testo unico spese di giustizia e non il d.m. 55/2014; con il secondo, in via subordinata, ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, assumendo che, trattandosi di causa seriale e di una sola udienza, il compenso dovesse essere liquidato nei minimi e non nei valori medi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, pur invocando una diversa norma di riferimento, non spiegava in modo idoneo le ragioni giuridiche per cui l'ordinanza dovesse essere annullata, risultando comunque il dispositivo conforme a diritto. Ha richiamato il principio per cui, nel patrocinio a spese dello Stato, il riferimento ai valori medi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002 opera come limite massimo, ma consente la liquidazione anche in misura inferiore fino ai minimi tariffari. Ha poi ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché il provvedimento del Tribunale era sufficientemente motivato e non vi era omesso esame di un fatto decisivo; inoltre, la liquidazione entro il range medio-minimo e la stabilizzazione sui valori medi delle tariffe non erano sindacabili in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta, poiché l'intimato non ha svolto difese; è stata inoltre esclusa la dichiarazione sul contributo unificato, essendo il ricorrente esente.
Norme richiamate
Richiamato dal Ministero come parametro di liquidazione; la Corte osserva che il giudice di merito, in tema di patrocinio a spese dello Stato, non è vincolato alla media tariffaria ma può muoversi nel quadro dei parametri applicabili.
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti"
Il riferimento ai valori medi delle tariffe professionali va inteso come limite massimo, non come criterio imposto in via necessaria; il compenso può essere liquidato anche in misura inferiore, purché non al di sotto dei minimi.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata come base dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione.
Norma richiamata come disciplina del rito dell'opposizione al decreto di liquidazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve indicare specificamente le ragioni giuridiche dell'annullamento; una censura che non le individui è inammissibile.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso ritenuto potenzialmente inammissibile.
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
Richiamato quale base per la declaratoria in camera di consiglio.
Censurato dal ricorrente nel secondo motivo per asserita motivazione apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la dichiarazione sul raddoppio del contributo unificato perché l'Amministrazione dello Stato è esente dal relativo pagamento.
Massime di principio
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, il limite dei valori medi delle tariffe professionali previsto dall'art. 82 d.P.R. 115/2002 opera come tetto massimo della liquidazione, non come parametro obbligatorio da applicare sempre in concreto.
- La liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato può essere effettuata anche in misura inferiore ai valori medi, purché non scenda sotto i minimi tariffari, salvo adeguata motivazione se si intende derogarvi ulteriormente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non individua specificamente le ragioni giuridiche dell'annullamento del provvedimento impugnato, limitandosi a prospettare un diverso fondamento normativo astrattamente compatibile col risultato raggiunto.
- Quando il provvedimento di merito espone gli argomenti della decisione e si colloca entro il range discrezionale consentito dai parametri tariffari, non ricorre il vizio di motivazione apparente né l'omesso esame di un fatto decisivo.
- La valutazione del giudice di merito che si attesti sui valori medi tariffari, nel rispetto del quadro normativo applicabile, non è di regola sindacabile in sede di legittimità.
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